Home Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità iscritti alla Gestione Separata Norme Circolari Inps CI 1982 Circolare 171 del 24 luglio 1982
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Circolare 171 del 24 luglio 1982
Oggetto:
Art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155: disposizioni in materia di accredito di retribuzioni figurative.
L'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (1) ha introdotto innovazioni di rilievo nella disciplina dell'accreditamento dei contributi figurativi nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti. Con deliberazione n. 100 del 30 aprile 1982, il Consiglio di Amministrazione si e pronunciato in ordine a talune questioni interpretative e applicative che erano sorte al riguardo, ed in particolare - avendo ravvisato la necessita
che sia promossa in sede legislativa una revisione della materia onde consentire l'utilizzazione delle procedure automatizzate nelle rilevazioni dei dati occorrenti per il
calcolo delle retribuzioni figurative da accreditare - ha indicato le soluzioni operative con cui dare attuazione nel frattempo al citato art. 8, senza gravare eccessivamente gli adempimenti che lo stesso art. 8 pone a carico sia dell'Istituto sia delle aziende.
Si rammenta inoltre che, la circolare n. 12577 O - n. 566 RCV - n. 703 EAD del 6 agosto 1981 (2), sono state date alcune indicazioni generali per l'accreditamento figurativo dei periodi di malattia indennizzati, in relazione alla deliberazione n. 212 del 26 agosto 1980 (3) assunta dal Consiglio di Amministrazione a seguito del passaggio all'INPS dei compiti inerenti l'erogazione delle prestazioni economiche per gli eventi suddetti e del venir meno del sistema di certificazione vigente in regime di assistenza mutualistica.
Delineato con i riferimenti sopra richiamati il quadro normativo che regola allo stato la materia, si impartiscono le seguenti istruzioni di carattere generale ed operativo, da valere per l'accredito dei contributi figurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti non agricoli, con l'avvertenza che nella citata deliberazione n. 100 del 30 aprile 1982 (v. punto 5 del dispositivo), il Consiglio di Amministrazione ha fatto riserva di definire, come meglio precisato al capitolo II della presente ciroclare, la questione relativa al riconoscimento dei periodi di riduzione di orario o di sospensione ammessi ad integrazione salariale.
I. - DISCIPLINA GENERALE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI
Nell'intento di adeguare l'accredito dei contributi figurativi al sistema di calcolo della pensione retributiva, la norma ha stabilito il principio, del resto gia applicato in
sede amministrativa (ved. circ. 4 dicembre 1976, n. 415 C. e V. - n. 60032 Prs.) (4), di attribuire al periodo riconosciuto figurativamente un "valore retributivo" anziche quello del corrispondente contributo base.
Tale valore e stato, inoltre, ragguagliato alla media
delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti
figurativamente, con esclusione, dalle retribuzioni che
concorrono alla formazione della predetta media, di quelle
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi
che in base alle disposizioni vigenti danno diritto
all'accredito di contribuzione figurativa o per i periodi di
percezione del trattamento di integrazione salariale.
Per determinare la misura del valore retributivo da
accreditare in corrispondenza dei periodi riconosciuti
figurativamente le Sedi terranno presenti le indicazioni di
cui ai seguenti punti.
1) Campo di applicazione della norma
Le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 8 hanno
portata generale e trovano applicazione relativamente ai vari
eventi riconosciuti figurativamente dalle vigenti
disposizioni, salvi quelli espressamente esclusi che vengono
indicati separatamente.
Le contribuzioni figurative per le quali trovano
applicazione le nuove disposizioni sono quelle riconosciute
per gli eventi appresso indicati:
- servizio militare;
- malattia;
- interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per
gravidanza e puerperio;
- disoccupazione indennizzata;
- assistenza antitubercolare anche se non a carico dell'INPS;
- trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili ed affini (art. 16 della legge 6
agosto 1975, n. 427) (5);
- indennita speciale di disoccupazione corrisposta ai
lavoratori dipendenti da imprese operanti nei Comuni del
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976
(art. 4 della legge 29 maggio 1976, n. 336) (6) e indennita
speciale di disoccupazione corrisposta ai lavoratori delle
aziende operanti nelle zone colpite dall'inquinamento da
sostanze tossiche verificatosi nella provincia di Milano il
10 luglio 1976 (art. 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 688)
(7).
* * *
Le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 8 della
legge per espressa statuizione della stessa non si applicano:
- per i periodi riconosciuti figurativamente in base all'art.
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (8) e successive
modificazioni;
- per i periodi riconosciuti figurativamente a favore dei
perseguitati politici antifascisti e razziali in base alla
legge 10 marzo 1955, n. 96 (9) e successive modificazioni e
integrazioni;
- per i periodi che hanno formato oggetto di ricostituzione
del rapporto assicurativo ai sensi della legge del 15
febbraio 1974, n. 36 (10);
- per i periodi di sospensione dal lavoro ammessi ad
integrazione salariale CIG, riconosciuti figurativamente.
Per tali contribuzioni, escluse dalla disciplina dei primi
tre commi dell'art. 8, continuano ad applicarsi, in tema di
misura dei contributi o di retribuzioni figurative, le
specifiche normative che le riguardano (ved. anche circolare
n. 574 R.C. e V. dell'8 ottobre 1981) (11).
2) Decorrenza del nuovo sistema di accreditamento
Tenuto conto che i nuovi criteri sono dalla legge posti in
connessione con il calcolo della retribuzione pensionabile e
avuto riguardo, altresi, a quanto disposto dall'ultimo comma
dell'articolo relativamente ai trasferimenti contributivi ad
altri enti previdenziali, si fa presente che le nuove
disposizioni, indipendentemente dalla circostanza che i
periodi riconosciuti figurativamente siano anteriori o
successivi alla data (12 maggio 1981) di entrata in vigore
della legge, si applicano in caso di utilizzazione dei periodi
medesimi:
- per il calcolo delle pensioni da liquidare con decorrenza
successiva alla data di entrata in vigore della legge;
- per il calcolo della riserva matematica ex art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (12) nonche per tutte le
operazioni (riscatti, ricongiunzione, trasferimento
equivalente attuariale al o dal regime di pensione dei
funzionari CEE) basate sul sistema della citata riserva
matematica, le cui domande siano state presentate a partire
dalla data di entrata in vigore della legge;
- per il calcolo della riserva matematica da versare per le
sistemazioni contributive da effettuare ex art. 15 lett. d)
della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (13) in relazione a
cessazioni di rapporto di lavoro intervenute a partire dalla
data di entrata in vigore della legge;
- per i trasferimenti da effettuare ad altre gestioni
previdenziali per ricongiunzione delle posizioni
assicurative ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29
(14) ed ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n.
44 (INPDAI) (15), in relazione a domande di ricongiunzione o
di valutazione (per i trasferimenti all'INPDAI) presentate
dagli interessati dopo la data di entrata in vigore della
legge, nonche per i trasferimenti da effettuare all'ENPALS
(16), ai sensi dell'art. 16 del DPR 31 dicembre 1971, n.
1420 (17) nei casi di pensioni da liquidare con decorrenza
successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Relativamente ai periodi di trattamento speciale di
disoccupazione edile (art. 16 legge n. 427/1975) e di
indennita speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 della
legge 29 maggio 1976, n. 336, (comuni del Friuli colpiti dal
terremoto) ed all'art. 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 688
(zone colpite da sostanze tossiche della provincia di Milano),
deve ritenersi superata la questione relativa alla misura del
contributo figurativo da accreditare (che e appunto quella
introdotta dall'art. 8 della legge 155) per quanto riguarda le
pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 12 maggio
1981, cosi come per i trasferimenti contributivi ad altre
gestioni da effettuare in relazione a domande presentate dopo
la data predetta.
Viceversa, resta tuttora da definire la stessa questione -
a causa della non avvenuta approvazione da parte dei Ministeri
competenti della delibera consiliare n., 137 del 1 ottobre
1976 (18) - relativamente alle pensioni aventi decorrenza
anteriore al 12 maggio 1981 e, quindi, anche per i
trasferimenti contributivi ad altre gestioni in dipendenza di
domande presentate sino a tutto il 12 maggio 1981.
3) Misura del valore retributivo da accreditare per i periodi
riconosciuti figurativamente
Come si e accennato, le disposizioni dei primi tre commi
dell'art. 8 modificano il sistema di calcolo della misura dei
contributi figurativi disciplinato dall'art. 13 del DPR 26
aprile 1957, n. 818 (19) e dall'art. 7 della legge 6 agosto
1975, n. 419 (20) riguardante, quest'ultimo, i periodi di
assistenza antitubercolare.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono:
- che il valore retributivo da attribuire per ciascuna
settimana ai periodi da riconoscere figurativamente si
determina sulla media delle retribuzioni settimanali
percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si
collocano i periodi predetti o, nell'anno di decorrenza
della pensione, nel periodo compreso sino alla data di
decorrenza della pensione stessa;
- che sono escluse dal calcolo suddetto le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi
che, in base alle vigenti disposizioni, danno diritto
all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale;
- che nei casi in cui nell'anno solare non risultino
retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente e determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
lavoro;
- che per i periodi anteriori all'iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e determinato con riferimento alla
retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
In base alle nuove norme, per i vari tipi di eventi
riconosciuti figurativamente, ai quali si applicano le nuove
disposizioni ed indicati nel precedente punto n. 1, il valore
retributivo verrà determinato secondo i criteri di seguito
illustrati.
3.1) Per eseguire il computo del valore retributivo:
- si effettua la differenza tra l'ammontare complessivo delle
retribuzioni assoggettate a contribuzione nell'anno in cui
si collocano i periodi riconosciuti figurativamente e
l'ammontare complessivo delle retribuzioni settimanali
correnti percepite in misura ridotta nel corso dello stesso
anno per le settimane caratterizzate dagli stessi eventi che
danno diritto alla contribuzione figurativa e da
integrazioni salariali CIG e si ottiene l'importo annuo
della retribuzione piena;
- si sottrae dal numero delle settimane complessivamente
retribuite nell'anno il numero delle settimane dello stesso
anno caratterizzate dalle retribuzioni ridotte di cui si e
detto e si ottiene il numero delle settimane a retribuzione
piena;
- si effettua il quoziente fra i dati ottenuti e si arrotonda
il risultato a L. 1.000 per eccesso o per difetto delle
frazioni rispettivamente non inferiori o inferiori a L. 500.
Il risultato ottenuto rappresenta il valore retributivo da
accreditare in corrispondenza della settimana riconosciuta
figurativamente.
Nel caso di settimana posta a cavallo di due anni solari,
il valore retributivo da accreditare sara calcolato con
riferimento all'anno solare in cui e compreso il sabato della
stessa settimana.
Si reputa opportuno precisare, inoltre, che le
retribuzioni da assumere a base per il calcolo del valore
retributivo sono quelle erogate nel corso dell'anno dal datore
di lavoro ed assoggettate a contribuzione, escluse quelle
"ridotte" nel senso appresso specificato.
Peraltro, in caso di omissione contributiva, le
retribuzioni saranno prese in considerazione, in virtu del
principio dell'automaticita, secondo i criteri e nei limiti di
cui alla circolare del 3 marzo 1979, n. 489 RCV (21).
Ai fini del calcolo del valore retributivo figurativo
sono, altresi, utili i periodi di contribuzione derivanti da
costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 o da riscatto di periodi lavorativi,
mentre non vanno presi in considerazione i contributi
volontari, i contributi figurativi e quelli da riscatto non
attinente ad attivita lavorativa.
Si osserva, in proposito, che con il nuovo sistema di
calcolo introdotto dalle norme in argomento e da ritenere
incompatibile e, quindi, non piu operante, la disposizione del
secondo comma dell'art. 13 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, che
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stabiliva l'accredito del contributo della classe minima in
caso di inesistenza di contribuzione nell'anno precedente il
periodo accreditabile figurativamente.
E', altresi, da ritenere inapplicabile, ai fini del
calcolo del valore retributivo "figurativo" da operare in base
alle nuove norme, la disposizione limitativa di cui all'art.
27, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (22),
atteso che questa si riferiva espressamente al calcolo dei
contributi figurativi da effettuare in base al primo comma
dell'art. 13 del citato DPR n. 818/1957.
Per la copertura figurativa dei periodi di assistenza
antitubercolare che ricadono nella nuova disciplina, infine,
non deve piu tenersi conto del limite minimo corrispondente
alla 10 classe della tabella B, allegata al DPR 27 aprile
1968, n. 488 (23), di cui all'art. 7 della legge 6 agosto
1975, n. 419.
3.2) Per gli eventi da riconoscere figurativamente nel
periodo compreso dal primo gennaio dell'anno al mese di
decorrenza della pensione (o del supplemento), agli effetti
del calcolo del valore retributivo si prendera in
considerazione, anziche la retribuzione settimanale media
dell'anno, quella ottenuta sulla media delle retribuzioni del
periodo dal gennaio sino a tutto il mese precedente quello di
decorrenza della pensione (o del supplemento), escludendo,
beninteso, le retribuzioni "ridotte" risultanti per lo stesso
periodo.
Per gli eventuali periodi da riconoscere figurativamente
nella frazione di anno successiva alla decorrenza della
pensione (o del supplemento) vale, invece, il criterio
generale del riferimento all'intera retribuzione dell'anno
solare dedotte le retribuzioni "ridotte" dello stesso anno
solare.
3.3) Le retribuzioni settimanali percepite in misura
ridotta - che non devono essere considerate ai fini della
formazione della retribuzione media settimanale da riconoscere
figurativamente - sono quelle relative a ciascuna settimana di
calendario caratterizzata in tutto o in parte da un evento che
darebbe luogo all'accredito di contributi figurativi e cioe,
in pratica, servizio militare, malattia, gravidanza e
puerperio, assistenza antitubercolare (24) e da integrazioni
salariali CIG.
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Si pone in evidenza che anche nell'ipotesi di malattia non
accreditabile - perche di durata inferiore a sette giorni o
eccedente i dodici mesi di cui all'art. 56, lett. a), n. 2,
del RDL n. 1827/1935 (25) - le retribuzioni ridotte
eventualmente percepite non devono essere considerate ai fini
della formazione della retribuzione media settimanale.
Inoltre, e necessario che per la suddetta settimana vi sia
stata corresponsione di una retribuzione ridotta, nel senso
che almeno una giornata compresa nella settimana medesima sia
stata caratterizzata, in conseguenza dell'evento verificatosi,
da assenza di retribuzione o da retribuzione parziale.
3.4) Il criterio di calcolo del valore retributivo da
accreditare in corrispondenza dei periodi riconosciuti
figurativamente e stato dettato dalla legge con evidente
riferimento all'attuale sistema di denuncia e di versamento
dei contributi che consente la diretta rilevazione della
retribuzione del lavoratore ai fini pensionistici.
Potra, peraltro, accadere che gli eventi da accreditare
figurativamente si collochino in periodi durante i quali
vigeva il sistema di versamento dei contributi diverso da
quello introdotto dal DM 5 febbraio 1969 ovvero che, comunque,
si debba risalire a detti periodi per il calcolo della misura
del contributo figurativo.
Anche in tali casi trovano applicazione le nuove
disposizioni, nel senso che verra accreditato ai fini del
calcolo della retribuzione pensionabile - anziche un valore
retributivo - il contributo base calcolato sulla media di
quelli obbligatori accreditati nel corso dello stesso anno
solare, dedotti i contributi ridotti per uno degli eventi che
danno titolo all'accreditamento figurativo.
Il contributo medio verra arrotondato per eccesso a quello
IVS settimanale della tabella vigente nel periodo cui si
riferisce.
A parte tale peculiarita, i criteri dettati dalla legge ed
illustrati con la presente circolare per il calcolo del
"valore retributivo" trovano applicazione anche per il calcolo
del "contributo figurativo".
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Nell'esposizione che segue per comodita di linguaggio si
fara riferimento al calcolo del "valore retributivo".
3.5) Se nell'anno solare in cui si collocano le settimane
da riconoscere figurativamente non risultino retribuzioni
piene o perche non siano state corrisposte affatto
retribuzioni o perche siano state corrisposte solo
retribuzioni "ridotte" nel senso prima indicato, il valore
retributivo suddetto verra calcolato prendendo a riferimento
il primo anno solare, individuato andando a ritroso nel tempo,
caratterizzato da almeno una settimana a retribuzione piena.
Qualora, peraltro, quest'ultima retribuzione media piena
dovesse risultare inferiore alla retribuzione media
settimanale ridotta di uno degli anni successivi (fino a
quello in cui si colloca l'evento riconosciuto
figurativamente), si assumera la retribuzione media ridotta
che risultera piu elevata tra tali anni.
3.6) Qualora l'evento riconosciuto figurativamente si
collochi prima dell'inizio dell'assicurazione IVS, situazione
che, in base alla vigente legislazione, puo verificarsi per il
servizio militare, l'anno solare cui si deve fare riferimento
per il calcolo del valore retributivo e il primo nel quale
risultino percepite retribuzioni per lavoro dipendente (2
comma dell'art. 8).
3.7) Gli eventi per i quali e in concreto possibile
l'accreditamento figurativo ad integrazione ai sensi del 3
comma dell'art. 8, in quanto possono dar luogo all'erogazione
di una retribuzione parziale, sono la malattia, la gravidanza
e il puerperio, il servizio militare e l'assistenza
antitubercolare.
Per tali casi, la deliberazione consiliare n. 100/1982 ha
stabilito (v. punto 4 del dispositivo) un particolare sistema
di calcolo il quale prevede che la retribuzione da integrare
sia quella media calcolata su tutte le retribuzioni ridotte
corrisposte nell'intero anno solare che interessa (o nella
frazione di anno solare precedente la data di decorrenza della
pensione), purche beninteso esse siano state determinate da
eventi che danno titolo ad accreditamento figurativo o siano
state erogate durante i periodi ammessi ad integrazione
salariale CIG (26); in pratica, la retribuzione settimanale da
integrare sara data dal rapporto tra l'ammontare complessivo
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annuo delle retribuzioni ridotte ed il numero delle settimane
di calendario in cui esse sono state corrisposte.
La retribuzione ridotta media cosi ottenuta costituisce la
base - che risultera quindi costante per tutti gli eventi e
per tutte le settimane di un determinato anno solare per i
quali viene chiesta l'attribuzione di una quota ad
integrazione - da integrare fino a concorrenza del valore
retributivo figurativo che sarebbe stato riconosciuto in
assenza totale di retribuzione (v. precedente punto 3.1).
4) Acquisizione dei dati necessari per l'accreditamento
figurativo.
Come si evince da quanto fin qui esposto, per le
operazioni di cui trattasi le Sedi devono disporre:
a) dell'ammontare complessivo delle retribuzioni assoggettate
a contribuzione nell'anno in cui si collocano i periodi da
riconoscere figurativamente, nonche del relativo numero di
settimane (tale notizia, come quella di cui al successivo
punto b, e necessaria per il calcolo del valore retributivo
da attribuire alle settimane accreditate figurativamente);
b) dell'ammontare complessivo delle retribuzioni "ridotte" (e
del relativo numero di settimane) erogate nell'anno
anzidetto, siano esse riferite allo stesso evento ed allo
stesso periodo per i quali e operato l'accreditamento
figurativo, ovvero ad eventi e periodi diversi;
c) dell'informazione relativa alla corresponsione o meno,
durante il periodo da accreditare figurativamente, di una
retribuzione in misura ridotta (poiche le retribuzioni
ridotte sono indicate dal datore di lavoro in forma
cumulativa e senza riferimenti temporali, tale notizia e
necessaria ai fini del riconoscimento, per le settimane del
periodo in questione, solo di una retribuzione integrativa
ovvero della retribuzione figurativa piena e del relativo
numero di settimane);
d) dell'informazione che, per i periodi di malattia e
maternita indennizzati dal datore di lavoro, e dei quali e
stato chiesto il riconoscimento figurativo, lo stesso
datore di lavoro ha effettivamente corrisposto le
prestazioni economiche spettanti ai titoli di cui sopra
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(tale informazione sostituisce il sistema certificatorio,
vigente in regime di assistenza mutualistica, di cui
all'art. 11, parte prima, del DPR n. 818/1957 e soddisfa la
condizione che la dichiarazione aziendale sia "idonea e
documentata" richiesta dalla deliberazione consiliare n.
212/1980).
Poiche non tutte le informazioni di cui sopra sono
rilevabili dagli archivi magnetici (O.1/M, DM 10/M-RS,
archivio delle prestazioni di malattia erogate direttamente
dall'INPS), o in quanto allo stato non vengono acquisiti
alcuni dati (come quelli relativi alle retribuzioni ridotte) o
in quanto gli archivi stessi non sono aggiornati al momento in
cui viene operato l'accreditamento figurativo, occorre
prevedere il ricorso a dichiarazioni del datore di lavoro
(modd. O.1/M Sost., dichiarazioni di responsabilita).
Su questo punto, si ritiene opportuno rammentare che,
quantunque il 6 comma dell'art. 8 all'esame faccia carico
alle aziende di fornire i dati necessari, resta valido il
principio di carattere generale, in piu occasioni enunciato,
secondo il quale alla documentazione di parte si deve far
ricorso solo per quanto non puo essere acquisito altrimenti;
si citano in proposito la circolare n. 203 DSEAD del 30 marzo
1974 (27) (v. punto 2), che esclude l'utilizzazione dei modd.
O.1 Sost. per gli accreditamenti figurativi non connessi a
domande di prestazione; la circolare n. 12577.O ecc. gia
citata nella quale e stata illustrata (v. par. I)
l'indicazione espressa dal Consiglio di Amministrazione con la
deliberazione n. 212/1980 che le informazioni occorrenti per
l'accreditamento dei contributi figurativi per malattia e
maternita devono essere desunte in linea di massima
dall'archivio automatizzato DM 10/M-RS, per quanto lo consenta
il grado di aggiornamento di questo; da ultimo, la stessa
deliberazione consiliare n. 100/1982, che espressamente
definisce, in relazione a quanto previsto al citato 6 comma
dell'art. 8, i criteri per l'acquisizione delle dichiarazioni
aziendali (v. punto 7 del dispositivo).
Dalle considerazioni che precedono e dalla circostanza
che, nel nuovo sistema di accreditamento introdotto dall'art.
8, gli elementi per il calcolo del valore retributivo
diventano disponibli solo a distanza di tempo dall'evento,
discende la conseguenza, pure rilevata nella ripetuta
circolare n. 12577.O ecc., che le domande di accreditamento e
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sufficiente siano presentate in occasione dell'utilizzazione
dei periodi figurativi (per prestazioni, per operazioni di
ricongiunzione o riscatto, ecc.), e che comunque le Sedi
devono rinviare la definizione delle domande stesse a tale
occasione, cioe al momento in cui gli archivi automatizzati
possono fornire il massimo possibile dei dati, ed il datore di
lavoro puo comunicare contestualmente le notizie necessarie
per i diversi utilizzi.
Si sottolinea, altresi, che appunto per la limitata
possibilita di far ricorso alle dichiarazioni di parte, alcuni
dati e circostanze dovranno essere dedotti, dall'operatore che
effettua l'accreditamento, analizzando opportunamente le
notizie contenute nei vari documenti in suo possesso o
presumendo verificate certe situazioni, sulla base di quanto
avviene di regola nello svolgimento dei rapporti di lavoro
subordinato.
Tutto cio premesso, per i casi in cui deve essere
acquisita una documentazione di parte, ed in attesa che sia
realizzata una piu compiuta procedura di rilevazione degli
elementi necessari che si avvalga anche di tecniche
automatizzate, e stato istituito un modulo (v. all. 2) - che
le Sedi predisporranno direttamente, se necessario anche a
stampa - che contiene sia la domanda di accreditamento
figurativo da parte del lavoratore, sia gli elementi forniti
dal datore di lavoro a corredo della richiesta. Nel far
rinvio, per ulteriori delucidazioni, al contenuto
dell'anzidetto modulo, si ritiene opportuno precisare alcuni
criteri operativi da seguire per l'utilizzo dei dati ivi
esposti.
1) Quadro A, (indicazione dei periodi di cui si chiede
l'accreditamento e dei relativi eventi sottostanti); i periodi
sono distinti per anno solare e per tipo di evento; qualora
una settimana si ponga a cavallo di due anni solari
consecutivi, questa va considerata, agli effetti del calcolo
del valore retributivo da attribuire ad essa, nell'anno in cui
cade il sabato.
2) Quadro B, prima colonna (conferma da parte del datore
di lavoro dei periodi di malattia): se il datore di lavoro
segnala una discordanza tra i periodi di malattia dichiarati
dal lavoratore nel quadro A e quelli risultanti dagli atti
aziendali, sara preso in considerazione il periodo piu breve.
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3) Quadro B, seconda colonna (dichiarazione circa la
l'eventuale risposta negativa puo essere indicativa del fatto
che trattasi di soggetto appartenente alle categorie
indennizzate con il sistema del pagamento diretto (per cui
sono applicabili, ai fini della documentazione del periodo da
accreditare, le disposizioni di cui al punto III della citata
circolare n. 12577.O ecc. del 6 agosto 1981) ovvero di
soggetto non avente titolo alla percezione dell'indennita di
malattia; in tale ultimo caso, l'accreditamento e subordinato
alla condizione che siano stati assolti gli adempimenti
previsti dalla 2 parte dell'art. 11 del DPR n. 818/1957.
4) Quadro B, terza colonna (dichiarazione circa
l'esistenza di retribuzioni nei singoli periodi considerati,
ai fini del riconoscimento del relativo numero di settimane o
di parte di esse): a sussidio delle notizie riportate nel
quadro, si tenga presente, per quanto concerne gli eventi che
intervengono nell'ambito di un rapporto di lavoro, che se
l'evento stesso ha inizio nel corso di una settimana
(domenica-sabato successivo), questa deve presumersi sempre
retribuita in conseguenza delle retribuzioni piene corrisposte
nella prima frazione della settimana stessa o comunque del
fatto che i primi tre giorni di malattia ("carenza") sono
interamente retribuiti; per effetto della "carenza", anzi, la
settimana in questione puo risultare interamente a
retribuzione piena, e quindi da escludere sia
dall'accreditamento sia dal riconoscimento di una quota
figurativa.
Parimenti, la settimana terminale del periodo, se
interessata parzialmente dall'evento, puo presumersi
retribuita in quanto lavorata nella seconda frazione.
In ogni caso, la dichiarazione aziendale va verificata con
il mod. O.1/M o O.1/M Sost. dell'anno, dal quale si possono
rilevare indicazioni circa la presenza o meno di retribuzioni
nel mese o nei mesi in cui cade il periodo.
Si rappresenta, infine, l'ipotesi, da ritenere peraltro
infrequente, che la richiesta di accreditamento non sia
collegata ad una pratica che comporti il computo dei
contributi figurativi.
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Fermo restando che tale richiesta sara definita all'atto
dell'effettiva utilizzazione dei contributi figurativi in
parola sulla base della documentazione da richiedere in quel
momento, le Sedi acquisiranno, intanto, contestualmente alla
stessa richiesta di accreditamento, gli altri elementi
previsti al modulo di cui sopra, ad evitare che a distanza di
tempo questi non possano piu essere recuperati.
5) Calcolo del numero delle settimane da accreditare e dei
relativi importi retributivi figurativi
Per facilitare i conteggi, e stato istituito un modulo (v.
fac-simile all. 3), che le Sedi predisporranno direttamente e
sul quale sono riportate le istruzioni pratiche per la
rilevazione degli elementi occorrenti e per l'effettuazione
delle varie operazioni secondo i principi generali in
precedenza enunciati.
Al riguardo, si precisa che:
- il modulo e diviso in riquadri, per consentire l'esecuzione
dei conteggi con riferimento a tutti i periodi da
accreditare figurativamente in ciascun anno solare, ed alla
documentazione (dichiarazioni del datore di lavoro, modd.
O.1/M e O.1/M Sost.) da cui risultano gli elementi
retributivi di base dello stesso anno;
- devono essere prese in considerazione tutte le settimane
intere di calendario (dalla domenica al sabato successivo)
nelle quali si collocano i periodi da riconoscere
figurativamente, ivi comprese quelle (iniziali e finali)
eventualmente interessate solo in parte dall'evento; sempre
a calendario, deve poi essere stabilito quante di tali
settimane sono totalmente scoperte di retribuzione e quindi
da accreditare, e quanto viceversa sono rilevanti ai soli
fini dell'attribuzione di un valore retributivo figurativo
in quota integrativa, perche gia coperte da retribuzione
ridotta. L'accertamento in questione va svolto sulla base
delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo di
domanda, tenendo presenti beninteso le risultanze dei modd.
O.1/M ed O.1/M Sost., alle quali va attribuito, in caso di
discordanza dei dati, valore certificativo prevalente;
- il calcolo delle retribuzioni figurative accreditabili, in
misura piena o in quota integrativa, deve naturalmente
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essere effettuato solo se cio interessa per la
determinazione della retribuzione pensionabile o comunque ai
fini di operazioni che comportano l'attribuzione di un
valore retributivo alle settimane interessate dall'evento;
- effettuata l'operazione, sulla scheda O.7 dell'assicurato
saranno registrati per memoria i periodi ed il relativo
numero di settimane accreditati, nonche il tipo di evento (M
= malattia, Mt = gravidanza e puerperio; SM = servizio
militare; Tbc o Tbc E = assistenza antitubercolare prestata
dall'INPS o, rispettivamente, da altro Ente; DS =
disoccupazione; T.S. = trattamento speciale di
disoccupazione per i dipendenti da imprese edili ed affini).
La documentazione acquisita sara conservata nel fascicolo
della prestazione in occasione della quale l'accreditamento
figurativo e stato operato, ovvero nel fascicolo personale,
se trattasi di domanda di accreditamento non collegato ad
una prestazione.
II. - ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER PERIODI DI
PERCEZIONE DI INTEGRAZIONI SALARIALI
Come in precedenza accennato, la deliberazione n. 100 del
30 aprile 1982 contiene una esplicita riserva in ordine alla
definizione delle questioni concernenti la possibilita di
accreditare contributi figurativi anche per i periodi di
lavoro ad orario ridotto, con percezione di integrazioni
salariali, nonche per i periodi di sospensione, anteriori alla
data di entrata in vigore della legge n. 155/1981, che
eccedono il limite di 36 mesi di cui all'art. 3 della legge 20
maggio 1975, n. 164 (28) e all'art. 5 della legge 6 agosto
1975, n. 427.
Su tali questioni, attualmente all'esame dei Ministeri
vigilanti, dovranno, infatti, essere fornite indicazioni da
parte degli stessi.
Relativamente ai periodi di sospensione dal lavoro ammessi
ad integrazione salariale che si collochino temporalmente a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.
155/1981, e invece da ritenere abrogato il suddetto limite dei
36 mesi.
Pertanto, gli anzidettti periodi di sospensione dal lavoro
temporalmente situati a decorrere dal 12 maggio 1981 sono
accreditabili figurativamente senza limiti di durata.
Per tali periodi, come gia previsto dalle preesistenti
norme, verra riconosciuta la retribuzione figurativa pari alla
retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione
salariale.
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L'abolizione del limite suddetto per i periodi che
decorrono dal 12 maggio 1981 si riflette anche sugli
adempimenti da effettuare per il calcolo delle somme da
trasferire dalla Cassa integrazione guadagni al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per la copertura degli oneri relativi
agli accreditamenti figurativi.
Relativamente ai citati periodi situati a decorrere dalla
sudddetta data del 12 maggio 1981, pertanto, non dovranno piu
essere effettuate le segnalazioni connesse col superamento
delle 36 mensilita, previste dalla circolare n. 483 C. e V. -
n. 30 O. - n. 50021 G.S. - n. 30 S.A. del 13 gennaio 1979
(29), ne potra verificarsi l'ipotesi di una modifica degli
accreditamenti gia effettuati, al fine di valutare i periodi
piu favorevoli all'assicurato, con le conseguenti segnalazioni
di cui alla circolare n. 570 RCV del 31 agosto 1981 (30).
In ordine alla riserva contenuta nella citata
deliberazione n. 100 le Sedi, al momento di elaborare i
modelli I.G. i/1 bis, ovvero qualora al momento della
trattazione di domande di prestazioni o in qualsiasi altra
occasione vengano a conoscenza delle situazioni cui si
riferisce la riserva stessa - riguardanti cioe i periodi di
sospensione anteriore all'entrata in vigore della Legge n.
155/1981 ed eccedenti il limite delle 36 mensilita (31) di cui
all'art. 3 della citata legge n. 164/1975 e all'art. 5 della
citata legge n. 427/1975, nonche i periodi di lavoro ad orario
ridotto, siano questi ultimi anteriori o successivi la data di
entrata in vigore della legge n. 155/1981 - provvederanno, nei
modi ritenuti piu opportuni, ad evidenziare le relative
pratiche, per gli eventuali futuri accreditamenti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI