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Decorrenza della pensione
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Destinatari della norma
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Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
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Inabilità per gli iscritti a due o più fondi
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Liquidazione della pensione di inabilità
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Misura della pensione
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Presentazione della domanda di inabilità
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Requisiti per il diritto
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Ricorsi
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Riflessi sulla pensione di reversibilità
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Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità
Legge 54 del 26 febbraio 1982
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.
Vigente al: 17-10-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente e' versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155".
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese".
All'articolo 3:
al secondo comma, dopo le parole: "aziende diretto-coltivatrici", sono aggiunte le seguenti: ", coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il contributo previsto dal comma precedente e' stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984.
Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della meta'";
al terzo comma, le parole: "di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma";
al quarto comma, le parole: "di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo ed al terzo comma".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilita' speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato.
I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilita' speciali entro tre giorni dalla data di esazione".
All'articolo 14:
al primo comma, le parole: "e' riconosciuto dal 1 gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "e' riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982," e sono soppresse le parole: "e, comunque, non superiore a 101 giornate,";
il quarto comma e' soppresso;
al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate nell'anno 1983" sono soppresse;
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere piu' il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni";
al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole: "periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo";
all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Legge 297 del 29 maggio 1982
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
(Pubblicato nella G.U. n. 147 del 31 maggio 1982)
Art. 1 - (Modifiche di disposizioni del codice civile)
L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto). In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo
della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del
comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo
non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una
delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o
parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro [1].
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente
per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese
di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore
di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del
numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da
patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2121. (Computo dell'indennità di mancato preavviso). L'indennità di cui
all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di
carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata
sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor
tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al
prestatore di lavoro".
L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2776. (Collocazione sussidiaria sugli immobili). I crediti relativi al
trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al
precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti
indicati al comma precedente".
(1) Per il computo, nel trattamento di fine rapporto, dei periodi di riduzione dell'orario prevista dal contratto
collettivo, vedil' art. 1, comma5, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.
Art. 2 - (Fondo di garanzia) [1]
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al
datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto [2].
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai
sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il
caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo
credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di
lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma
precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o
dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del
curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la
domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello
stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore
di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati
membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale
Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente
abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. (3)
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura
parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il
pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo
a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte
insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva
siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge [4].
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente
articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.
Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio
spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella
gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato
con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 [5] per cento della
retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi
dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità
istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione,
l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base
delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari
all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati
relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma
non si applicano al rapporto di lavoro domestico. [6] [7]
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
(1) Per l' intervento del Fondo di garanzia nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte a procedura di
amministrazione straordinaria, vedil' art. 5, D.L. 29 marzo 1991, n. 103 e l'art. 102, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; per
l' intervento del Fondo di garanzia in relazione a crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di
fine rapporto, vedil' art. 1, 2 e 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80; per l' intervento del Fondo di garanzia a fronte di
anticipazione di imposte sul trattamento di fine rapporto, vedil' art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79; per l' intervento del
Fondo di garanzia a favore dei soci delle cooperative di lavoro, vedil' art. 24, comma1, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 1995, n. 334, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della
Costituzione; la stessa Corte, con sentenza 12 febbraio 1996, n. 30, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 186 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2005) –
In vigore dal 6 ottobre 2005.
(4) Vedil' art. 2, comma2 ter, D.L. 21 febbraio 1985, n. 23.
(5) L' aliquota contributiva è elevata dallo 0,03 allo 0,15 per cento della retribuzione dal D.M. 9 febbraio 1988, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 marzo 1988. Successivamente, l'art. 4, comma1, D.Lgs. 27 gennaio 1992,
n. 80, ha elevato l'aliquota contributiva di cui al presente commadello 0,05 percento.
(6) Per quanto riguarda l'obbligo di indicazione dei dati relativi all' accantonamento di fine rapporto-a carico dei
datori di lavori tenuti alla denuncia e al versamento dei contributi ai sensi del D.M. 5 febbraio 1969– a partire dalle
denunce relative al 1989, vedil' art. 4, D.M. 11 maggio 1990.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 5 dicembre 1990, n. 537, ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Art. 3 - (Norme in materia pensionistica)
A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di
ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione
automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui
trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n.
160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono
aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma
seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'lSTAT ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. [1]
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto
mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra
l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una
quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario,
fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili [2], per il numero dei punti di
contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento
ai periodi indicati nel secondo comma [3].
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura
della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza
dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione
automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di
ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal
1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati
nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura
mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei
punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel
secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono
adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni
previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita
dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di
rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente,
ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione [4].
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla
retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce. La
retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a
periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione
volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria,
effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in
considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti
anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai
sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui
la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso,
rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la
parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore
nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua,
di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della
determinazione della pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la
disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del
fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo. [5]
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione
della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la
determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun
anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo
del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni
esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori
della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del
1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella
misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della
contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della
quota di trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato
mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva detratta dal
contributo dovuto per il finanziamento di trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.
(1) Per la perequazione automatica delle pensioni, a decorrere dal 1 gennaio 1984, vedil' art. 21, L. 27 dicembre 1983,
n. 730.
(2) Per il valore del punto a decorrere dal 1 novembre 1982, vedil' art. 4, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17.
(3) Comma sostituito dall'art. 4, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1988, n. 822 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore,
o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art.
26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; con sentenza 26 maggio 1989, n. 307, la stessa Corte ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del presente commanella parte in cui non prevede che, in caso di
prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte
del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità
assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al
raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria; con sentenza 10 novembre
1992, n. 428, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente commanella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere
ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato;
con sentenza 30 giugno 1994, n. 264, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
commanella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di
attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità, la
pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età
pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini
del requisito dell'anzianità contributiva minima; con sentenza 26 luglio 1995, n. 388, la stessa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente commanella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore
dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la
prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del
concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a
quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria; con sentenza 23 dicembre 1997,
n. 427, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente
che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto
dall'art. 25, L. 26 luglio 1984, n. 413, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti
per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.
(5) Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è stabilito in lire 18.500.000 per il 1982; lire 20.271.000 per
il 1983; lire 21.271.000 per il 1984; lire 32.000.000 per il 1985; lire 34.807.000 per il 1986; lire 36.787.000 per il
1987; lire 38.725.000 per il 1988; lire 41.866.000 per il 1989; lire 44.848.000 per il 1990; lire 48.089.000 per il 1991;
lire 52.121.000 per il 1992; lire 53.475.000 per il 1993; lire 55.363.000 per il 1994; lire 57.578.000 per il 1995; lire
60.687.000 per il 1996; lire 63.054.000 per il 1997; lire 64.126.000 per il 1998; lire 65.280.000 (euro 33.714,31) per
il 1999.
Art. 4 - (Disposizioni finali)
Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono
sostituiti dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del
codice civile.
Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra
indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si
intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si
applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n.
675, e successive modificazioni.
Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i
rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di
anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi
fonte disciplinate.
Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi
natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma
precedente.
Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.
Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori
di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a
norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro [1].
Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12.,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che
disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di
buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte
le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine
rapporto.
Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti
collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o
alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di
fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.
(1) Vedi il D.M. 2 agosto 1983 ”Devoluzione agli aventi diritto delle disponibilità del soppresso Fondo di indennità
agli impiegati”.
Art. 5 - (Disposizioni transitorie)
L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in
caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula
a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si
applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del
codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice
civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga
natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono
computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:
25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli
aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura
maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora
computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al
trattamento di fine rapporto maturato.
Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti
collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella
prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o
giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono
commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno
divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori
debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche
al personale navigante con le qualifiche di "sottufficiale" e di "comune".
E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7
giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2
ottobre 1942, n. 1251.
Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice
del mese di maggio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.