-
Decorrenza della pensione
-
Destinatari della norma
-
Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
-
Inabilità per gli iscritti a due o più fondi
-
Liquidazione della pensione di inabilità
-
Misura della pensione
-
Presentazione della domanda di inabilità
-
Requisiti per il diritto
-
Ricorsi
-
Riflessi sulla pensione di reversibilità
-
Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI