Home Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità per iscritti all'INPS Norme Circolari Inps CI 2014 Circolare 171 del 18 dicembre 2014
-
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
-
Cause di incompatibilità sopravvenute
-
Cause ostative per la erogabilità della pensione
-
Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
-
Decorrenza della pensione
-
Determinazione della misura della pensione di inabilità
-
Domanda di inabilità e di AOI in subordine
-
Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
-
Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
-
Istruttoria
-
Lavoratori non vedenti e inabilità
-
Limite alla presentazione di una nuova domanda
-
Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
-
Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
-
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
-
Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
-
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
-
Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
-
Requisiti per il diritto
-
Revisione
-
Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
-
Rinuncia condizionata
-
Rischio precostituito
- Dettagli
- Visite: 34008
Circolare 171 del 18 dicembre 2014
OGGETTO:
Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
SOMMARIO:
Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE. Con la presente circolare si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa relativa all’ISEE.
1. Premessa: riferimenti normativi
L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:
a) l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
b) il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
d) una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e) l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.
2. Pluralità di indicatori: ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche (artt. 1 e 2)
Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica)e la scala di equivalenza.
Non viene modificata neanche la nozione dell’ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.
L’ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
L’ISEE viene riconosciuto espressamente “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.
Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.
Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.
Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università (vedasi paragrafo 8): per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
ISEE Sociosanitario (vedasi paragrafo 6):per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
ISEE Sociosanitario-Residenze (vedasi paragrafo 6):tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio).Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8)
ISEE Corrente (vedasi paragrafo 9): consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
3. Il nucleo familiare (art. 3)
Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di seguito denominata DSU).
Viene inoltre confermato il principio che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, in quest’ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, vedasi art. 3, comma 3).
Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.
Inoltre, deve essere indicato nella DSU anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.
Viene ribadito, inoltre, il principio secondo cui i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
L’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.
Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.
Per le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante.
Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
4. L’indicatore della situazione reddituale (art. 4)
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.
I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU.
Per l’individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.
In particolare, concorrono a formare il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.
Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.
Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.
Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.
Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, che di seguito si sintetizzano:
- il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità. Le definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza (vedasi allegato 3 del D.P.C.M.).
Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.
Nel caso in cui è richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l’Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento percepito nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
5. L’indicatore della situazione patrimoniale (art. 5)
Come già previsto dalla disciplina previgente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.
Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500(incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.
In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina introdotta con il D.P.C.M. citato le due agevolazioni si possono cumulare.
In base alla nuova disciplina rileva il patrimonio immobiliare all’estero del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste dalla legislazione previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l’unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postaliper i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.
Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all’estero: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996; altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.
Viene infine ridotta, rispetto alla previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
6. Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6)
Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili a domicilio) nonché atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).
Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorennicon disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.
Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.
L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.
Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.
Nel calcolo dell’indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.
La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.
Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.
7. Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7)
L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.
Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.
Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:
1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.;
3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.
Inoltre, se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.
Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
Quindi, riepilogando:
1) l’ISEE minorenni non coincide con l’ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell’ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L’ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.
L’ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l’ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
2) l’ISEE minorenni coincide invece con l’ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).
8. Le prestazioni per il diritto allo studio universitario (art. 8)
Per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario vengono stabilite modalità differenziate di calcolo dell’ISEE.
Come previsto dal citato D.P.C.M., lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti :
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall’articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si applicano le stesse regole valide per le prestazioni rivolte ai minorenni, volte a tener conto della condizione economica del genitore non convivente (vedi paragrafo 7).
Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).
9. L’ISEE corrente (Modulo Sostitutivo MS, art. 9)
Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.
A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.
In sintesi, l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.
Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il possesso di un ISEE in corso di validità;
una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata successivamente;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato precedentemente.
Per la richiesta dell’’ISEE corrente è necessario compilare l’apposito Modulo, denominato Modulo Sostitutivo MS.
L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo sostitutivo) alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestate la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.
Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell’ISEE corrente sono le seguenti:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:
redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilaticonseguiti nei 12 mesiprecedentia quello della richiesta della prestazione;
redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesiprecedenti a quello della richiesta della prestazione
Solo nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminatoper cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare, in alternativa, i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tale ultimo caso i redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.
10. La dichiarazione sostitutiva unica (art. 10)
10.1 L’autodichiarazione e l’acquisizione diretta dei dati
Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell’ISEE e non vengano richieste al cittadino.
Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).
Le informazioni che devono essere autodichiarate:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
c) l’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
e) il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
g) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall’INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
h) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore;
i) il valore del canone di locazione annuo;
l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalità alberghiera;
m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo;
n) le componenti del patrimonio mobiliare;
o) le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.
In base al D.P.C.M. più volte citato, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
In tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.
Come nella disciplina previgente, il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.
Il D.P.C.M. ha previsto che la DSU assuma un carattere modulare poiché non vi è più un’unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli, ed all’interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.
In particolare, la DSU può essere composta da:
- un Modello base, relativo al nucleo familiare;
- Fogli allegati, relativi ai singoli componenti;
ed, eventualmente da:
- Moduli aggiuntivi per le informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva (rinvio paragrafi 6, 7, 8);
- Moduli Sostitutivi in caso di richiesta dell’ISEE corrente (rinvio paragrafo 9);
- Moduli Integrativi (rinvio paragrafo 11).
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare una DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa.
In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:
presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari
In alcune di tali situazioni, inoltre, (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specificiche meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.
Per la modulistica e le relative istruzioni di compilazione si rinvia all’allegato del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 già citato.
10.3 La presentazione della DSU ed il calcolo dell’ISEE
La DSU può essere presentata: all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all’INPS, in via esclusivamente telematica (circolare n. 130 del 2011), mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS (v. circolare n. 61 del 2014) o collegandosi al sito Internet www.inps.it.
Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS.
Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS.
Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.
Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l’Ente erogatore), ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate.
L’acquisizione di tutte le informazioni, autodichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, si articola secondo la seguente tempistica:
Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE;
Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;
Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate e a quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.
Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.
Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende disponibile al dichiarantel’attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali.
La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile dall’INPS al dichiarante presso l’Ente al quale è stata presentata la dichiarazione. A tal fine l’Ente per ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante, l’attestazione e le sopra richiamate informazioni, dovrà essere in possesso di specifico mandato scritto del dichiarante stesso, il quale compilerà la sezione della DSU “modalità ritiro attestazione”.
Invece, gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.
L’attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.
Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo (rinvio al paragrafo 13) per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.
In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.
L’attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell’indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:
nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore;
valore dell’indicatore;
prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato;
modalità di calcolo dell’indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva;
periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.
L’ISEE ordinario è valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbe applicarsi o non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli ISEE in situazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio condizione del genitore non coniugato e non convivente ecc.)
Al fine di fornire tali informazioni nell’attestazione dell’ISEE ordinario sono indicate, sulla base dei dati forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l’ISEE ordinario può o non può essere utilizzato, raggruppate nelle seguenti categorie:
- prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni;
- prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e corsi di dottorato di ricerca se non si è optato per il nucleo ristretto.
Se l’ISEE ordinario, sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, non è applicabile ad una o più categorie delle prestazioni suddette, sarà necessario consultare la tabella corrispondente, nei successivi fogli dell’attestazione, in cui rientra la prestazione richiesta per conoscere l’ISEE da applicare al singolo beneficiario.
11. Il Modulo integrativo (Modulo FC.3)
Il Modulo integrativo, denominato Modulo FC.3, è utilizzato per autodichiarare alcuni dati in presenza di particolari situazioni di seguito descritte.
Tale Modulo, come già accennato al paragrafo 10.4, può essere utilizzato nel caso eccezionale in cui siano trascorsi 15 giorni lavorativi e non si sia ricevuta l’attestazione ISEE. In tal caso mediante tale Modulo sarà possibile integrare la precedente DSU con i dati normalmente non autodichiarati provenienti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.
Occorre inoltre utilizzare tale Modulo se nell’anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare si è trovato in uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. In tal caso dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute a completamento delle componenti reddituali già indicate nell’apposito Quadro del Foglio componente.
Il Modulo integrativo può essere infine utilizzato nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l’attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti e spese) ed intenda quindi chiederne la rettifica, mediante l’autodichiarazione delle componenti per cui rilevi inesattezze.
In tal caso, il Modulo può essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.
Il Modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed è eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.
Le modalità con cui il modulo integrativo è acquisito nel sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU.
In particolare, come previsto dal decreto interministeriale 7 novembre 2014, il modulo integrativo è presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla INPS in via telematica (v. paragrafo 10.3).
L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l’attestazione definitiva nelle modalità sopra descritte (vedi paragrafo 10.4).
Se, all’esito delle verifiche, negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate permane una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l’attestazione riporterà anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. In tal caso, tale attestazione definitiva è valida ai fini dell’erogazione della prestazione sebbene riporti delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione dell’attività di accertamento.
Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.
In particolare, in relazione ai dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico. Per dati autodichiarati per i quali l’Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto che l’INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.
Anche gli enti erogatori effettuano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, controlli, diversi da quelli suddetti, su quanto dichiarato dal cittadino, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.
Nell’ambito dell’attività di accertamento stessa una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari della prestazione, secondo criteri selettivi.
Per assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.
Le eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nell’attestazione contenente l’ISEE. In tal caso il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
13. La Convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (art. 11)
L’articolo 11, comma 1, del D.P.C.M. contempla la possibilità per l’Istituto di stipulare, per l’alimentazione del Sistema informativo ISEE, apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale, ai fini della trasmissione della DSU e per l’eventuale assistenza nella compilazione.
In considerazione del nuovo dettato normativo, l’Istituto sta predisponendo il testo del nuovo schema convenzionale, cui, all’esito dell’ iter previsto per l’approvazione, dovranno uniformarsi le singole convenzioni da stipulare con i singoli Centri di Assistenza Fiscale.
14. Il sistema informativo dell’ISEE: finalità ed utilizzo da parte degli enti erogatori (art. 11)
L’INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell’ISEE ed è a tal fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il predetto sistema informativo consente all’ente erogatore di prestazioni sociali agevolate di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il riconoscimento delle prestazioni stesse legate a determinate situazioni economiche; a tal fine, l’ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi al richiedente, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.
In particolare, l’ente erogatore, qualora il richiedente o altro componente il suo nucleo familiare, abbia già presentato la DSU, richiede l’ISEE all’INPS accedendo al sistema informativo.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione sociale agevolata richiesta, l’Istituto mette a disposizione il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche.
L’ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede sia all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo, sia ai controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante.
Inoltre, l’INPS fornisce all’ente erogatore le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.
15. Trattamento dei dati e misure di sicurezza: il disciplinare tecnico (artt. 11-12)
L ’art. 12, comma 2 del D.P.C.M. prevede che l’ Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, adotti un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei predetti dati e delle modalità di scambio delle informazioni di pertinenza della base dati ISEE.
In particolare, nel disciplinare sono descritte, in conformità alle prescrizioni normative, le misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi agli utenti delle prestazioni erogate, compreso l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall’Inps, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Inoltre, il documento specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.
Sono, altresì, regolamentate le modalità di alimentazione della banca dati ISEE, con riguardo anche allo scambio telematico di informazioni con Agenzia delle Entrate, nonché le modalità di accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione di una DSU, al fine di garantire la consegna ai soli soggetti legittimati e ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi.
16. L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità concessi dai Comuni. Revisione soglie (art. 13)
Il D.P.C.M. in esame prevede una revisione delle soglie dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all’ISEE e non più all’ISE.
Più precisamente, l’assegno per il nucleo con almeno tre figli minori è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, mentre l’assegno di maternità è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro.
In deroga alla previsione vigente, in base alla quale per l’assegno di maternità rileva la soglia in vigore al momento della nascita del figlio, per le domande di assegno di maternità presentate successivamente al 1 gennaio 2015 e riferite ai figli nati precedentemente a tale data, si applica la soglia di 16.737 euro.
Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché possano essere applicate per la richiesta di prestazioni successive al 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2014.
Con specifica circolare saranno fornite le nuove soglie dell’ISEE rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’importo dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è corrisposto:
- in misura intera per i valori dell’ISE inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE (determinata dalla moltiplicazione di 8.446 per la scala di equivalenza) e l’importo dell’assegno su base annua;
- in misura ridotta, per importi annui non inferiori a 10,33 euro, per i valori dell’ISE compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita.
Dopo aver effettuato la rivalutazione suddetta, le soglie e gli importi dovranno essere rivalutati sulla base della variazione 2014 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per renderli applicabili all’anno 2015. Viene, infatti, confermata la rivalutazione annuale degli importi degli assegni e dei requisiti economici sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il Direttore Generale
Nori