Eureka Previdenza

Circolare 211 del 24 settembre 1990

Oggetto:
Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti.


Si fa seguito alla circolare n.36 del 9 febbraio 1990 per
comunicare il testo delle risposte fornite agli ulteriori quesiti
posti in materia di prestazioni pensionistiche.
1 - PENSIONE AI SUPERSTITI
1.1 - DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DEI FIGLI INABILI.
Art.2, 1 comma, della legge 12 giugno 1984, n.222222222222222222222222
. - Quesito -
Criteri per l'accertamento dello stato di
a' ai fini del riconoscimento del diritto alle quote di p
di reversibilita'. - Chiarimenti -
Lo stato di inabilita' deve essere accerta
elazione ai
decessi intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 12 giugno 1984, n.222, con esclusivo riferimento alla
definizione dettata dall'articolo 2, 1 comma, della legge stessa,
che, come e' noto, fa riferimento alla assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Deve, pertanto, escludersi il riferimento al concetto di "proficuo
lavoro", dettato dall'art.2, comma 2, della legge 13 marzo 1988,
n.69, all'esclusivo scopo di individuare i limiti di reddito per il
diritto all'assegno per il nucleo familiare, limiti che vengono
aumentati di dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono
soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o
mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad
un "proficuo lavoro".
Art.8, 1 comma, della legge 12 giugno 1984, n.222
- Quesito -
E' stato chiesto di precisare se, a seguito del decesso di uno dei
contitolari della pensione ai superstiti avvenuto successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n.222,
nei confronti dell'unico titolare rimasto debba essere nuovamente
accertato il requisito della inabilita' ai sensi della norma di cui
in premessa.
- Chiarimenti -
Con circolare n.53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, punto 8, e' stato
precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione
ai superstiti in favore dei figli inabili, la nuova definizione di
inabilita' di cui alla legge n.222/1984 deve trovare applicazione
per i decessi intervenuti a far tempo dal 1 luglio 1984, data di
entrata in vigore della legge medesima.
Va, tuttavia, tenuto presente che il diritto di ciascun contitolare
ha carattere autonomo rispetto al diritto degli altri contitolari,
per cui la variazione del numero dei contitolari non influisce sul
diritto a pensione dell'altro o degli altri contitolari, ma
eventualmente sulla relativa misura, dovendosi procedere alla
ricostituzione "ab origine" della prestazione in questione (vds.
messaggio n.10930 dell'11 agosto1989, p.17).
Ne consegue che la sopravvenuta cessazione della contitolarita' non
influenza in alcun modo il diritto dell'unico titolare rimasto: il
che porta ad escludere che nei confronti di quest'ultimo debba
procedersi ad un nuovo accertamento dello stato di inabilita' ai
sensi della legge n.222/1984.
1.2 - DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DI SUPERSTITI AFFETTI DAL MORBO
DI HANSEN.
Art.22 della legge 21 luglio 1965, n.903.
- Quesito -
Criteri di definizione del requisito del carico.
- Chiarimenti -
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' pervenuto alla
conclusione che, nei confronti dei superstiti affetti dal morbo di
Hansen ricoverati in ospedale, il requisito del carico richiesto
dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.903 ai fini del
riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti "si configura
secondo un'accezione lata, tale che il relativo requisito appare di
per se' esistente e non vale ad escluderlo la circostanza del
ricovero ospedaliero".
1.3 - CALCOLO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.
- Quesito -
Criteri per il calcolo della quota di integrazione al trattamento
minimo spettante al dante causa sulla pensione diretta e per la
rideterminazione della pensione ai superstiti a seguito della
cessazione di contitolari.
- Chiarimenti -
In presenza di sentenze di merito basate su criteri diversi da
quelli seguiti dall'Istituto (calcolo della pensione in aliquota
anche della quota di integrazione al trattamento minimo spettante al
dante causa sulla pensione diretta; rideterminazione della pensione
ai superstiti con piu' titolari mediante detrazione della sola quota
spettante al contitolare cessato dal diritto), va interposta
impugnativa nelle competenti sedi giudiziarie, anche in
considerazione del fatto che, in tema di rideterminazione della
pensione ai superstiti a seguito di cessazione di contitolari, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono piu' volte
pronunciate confermando i criteri seguiti dall'Istituto, richiamati
al punto 1.3 della circolare n.36 del 9 febbraio 1990.
- Quesito -
Criteri per la rideterminazione dell'importo della pensione a
seguito del venir meno di un contitolare.
- Chiarimenti -
Se, alla data di scadenza del contitolare, la pensione ai superstiti
risultava integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art.6, comma
11 bis, della legge n.638 dell'11 novembre 1983, all'unico titolare
e' dovuto comunque, come specificato con circ.n. 60091 AGO-
n.1960/0. del 30 dicembre 1983, l'importo cristallizzato del
trattamento minimo vigente nel mese in cui e' cessata la
contitolarita'.
Cio', ovviamente, a meno che l'interessato non risulti nel contempo
titolare di altra pensione su cui spetti, anche se cristallizzato,
il trattamento minimo in via prioritaria.
Qualora, invece, anteriormente al venir meno del contitolare, la
pensione ai superstiti risultasse superiore al trattamento minimo,
all'interessato, quale unico titolare, deve essere attribuito
l'importo derivante dal ricalcolo fin dall'origine della pensione in
base all'aliquota prevista per l'unico titolare, perequata con i
coefficienti di rivalutazione nel frattempo intervenuti.
Per quanto riguarda l'eventuale diritto all'integrazione al
trattamento minimo, lo stesso, in entrambe le ipotesi prospettate,
potra' essere riconosciuto solo dal mese successivo alla data di
cessazione della contitolarita' e sempreche' risultino soddisfatte
le condizioni reddituali previste dall'art.6 della legge n.638/1983.
1.4 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART.2-TER DELLA LEGGE 16 APRILE
1974, N.114.
- Quesito -
Possibilita' di liquidare, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, la pensione quale superstite di assicurato a favore
della vedova di un titolare di pensione di inabilita' a carico di
una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
- Chiarimenti -
L'art.2-ter della legge 16 aprile 1974, n.114, attribuisce ai
superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi il diritto ad ottenere a domanda una pensione
indiretta nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, alla
data del decesso del titolare della pensione a carico della gestione
speciale, si realizzino, nei confronti degli stessi superstiti,
tutti i requisiti stabiliti per il diritto nell'assicurazione
comune.
Ne consegue che nel caso prospettato l'interessata puo' presentare
utilmente domanda ai sensi del citato art.2-ter al fine di ottenere
la liquidazione della pensione indiretta a carico dell'assicurazione
comune quale superstite di assicurato.
Peraltro, ai sensi dell'art.2, 3 comma, della legge 12 giugno 1984,
n.222, ai fini della misura della pensione non puo' tenersi conto
della maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva
prevista dalla stessa norma, maggiorazione della quale possono
beneficiare solo i superstiti del pensionato di inabilita'.
Pertanto, in vista del pregiudizio che puo' derivare
all'interessata, la stessa dovra' essere resa edotta di tale
eventualita' prima della notifica del provvedimento di liquidazione
della prestazione a carico dell'assicurazione comune, al fine di
consentire alla stessa, ove lo ritenga opportuno, di revocare la
domanda presentata.
Si aggiunge da ultimo che, nel caso in cui il titolare di una
pensione di inabilita' a carico di una delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi perfezioni i requisiti di eta', di assicurazione
e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia a
carico dell'AGO, la relativa domanda ai sensi dell'art.2-ter potra'
ritenersi, del pari, accoglibile.
1.5 - CESSAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI NUOVO
MATRIMONIO.
- Quesito -
Possibilita' o meno di ripristinare la pensione a seguito di
sentenza che abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del
secondo matrimonio contratto dal coniuge superstite.
- Chiarimenti -
L'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio) e' diversa da quella dell'annullamento pronunciato dal
Tribunale ecclesiastico. Invero, gli effetti giuridici della
sentenza di annullamento debbono considerarsi retroattivi ed il
matrimonio dichiarato nullo deve ritenersi come mai esistito, per
cui, come precisato al punto 1.6 della circolare n.36 del 9 febbraio
1990, puo' procedersi al ripristino della pensione di reversibilita'
a favore del coniuge nei cui confronti sia stato dichiarato nullo il
secondo matrimonio. Nel caso, invece, di divorzio, permangono tutti
gli effetti giuridici del matrimonio fino al momento del passaggio
in giudicato della sentenza del Tribunale civile che ha dichiarato
la cessazione dello stato coniugale. Poiche' la legge dispone che il
diritto a pensione di reversibilita' viene meno dal momento in cui
il coniuge superstite abbia contratto nuovo matrimonio, una volta
realizzatasi tale circostanza il diritto a pensione di
reversibilita' viene definitivamente a cessare, a nulla rilevando il
fatto che successivamente siano stati dichiarati cessati ex nunc gli
effetti civile del secondo matrimonio.
1.6 - DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE SOLTANTO DA ALCUNI SUPERSTITI.
- Quesito -
Criteri per la definizione della domanda di pensione presentata
soltanto da alcuni superstiti aventi diritto.
- Chiarimenti -
Qualora nel corso della istruttoria di domande di prestazioni per
morte venga accertata l'esistenza di altri superstiti aventi
diritto, dovra' essere liquidata la pensione al superstite che ne ha
fatto domanda limitatamente alla quota di pertinenza, da calcolarsi
secondo l'aliquota di spettanza determinata in relazione alla
presenza degli altri superstiti che hanno titolo in astratto alla
pensione.
2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO.
2.1 - TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO
ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1983.
- Quesito -
Criteri di applicazione dell'art.6, 3 comma, della legge 11
novembre 1983, n.638.
- Chiarimenti -
Nei confronti di una persona titolare, alla data del 30 settembre
1983, di pensione di vecchiaia e di pensione di reversibilita',
ambedue integrate al trattamento minimo, in attuazione dei criteri
di applicazione dell'art.6 della legge n.638/1983 di cui alla
circolare n.70 PM - n.112 FP - n. 60106 AGO - n.1029 EAD dell'8
agosto 1985 ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.17
del 20 febbraio 1987, dal 1 ottobre 1983 una delle due pensioni e'
da ricondurre nell'importo da calcolo spettante al 30 settembre
1983, mentre quella indicata in via prioritaria dall'art.6, 3
comma, della legge n.638/1983 conserva il diritto alla integrazione
o, in presenza di redditi influenti, alla cristallizzazione del
trattamento minimo in godimento alla stessa data.
Per tale ultima ipotesi, alla pensione stessa si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del citato art.6 (che prevedono
la cristallizzazione del trattamento minimo in essere e la
perequazione della pensione non integrata, fin dalla data di
decorrenza originaria, con le percentuali di rivalutazione dei
trattamenti minimi nel frattempo intervenute), con la conseguenza
che la pensione, all'origine di importo superiore al trattamento
minimo, all'atto della determinazione della pensione non integrata
prevista dal sesto comma puo' risultare di ammontare piu' elevato di
quello del trattamento minimo in essere alla data di cessazione del
diritto alla integrazione. Tale circostanza, peraltro, nessun
effetto puo' produrre sulla pensione che, come gia' detto, al 1
ottobre spetta nell'importo da calcolo del 30 settembre 1983, in
quanto non integrabile per motivi reddituali.
In relazione a quanto premesso, al fine di ricondurre ad esattezza
la situazione pensionistica dell'interessato, dovra' essere
segnalato sulla pensione riliquidata in applicazione del 6 comma
del citato art.6 il codice importo di non integrazione al minimo
dell'altra pensione e su quest'ultima il codice importo di superiore
al minimo relativo alla pensione riliquidata.
La segnalazione dei dati dovra' essere effettuata a mezzo del
pannello DB1 della procedura di ricostituzione PGM 480, in
sostituzione dei dati di archivio (codice "x" nel campo 08).
2.2 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO IN CASO DI TITOLARITA' DI
PENSIONE A CARICO DELLA A.G.O. E DI UNA DELLE GESTIONI
SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI.
- Quesito -
Possibilita' di trasferire, a seguito delle avvenute parificazioni
dei trattamenti minimi, la integrazione della pensione a carico
dell'A.G.O. alla pensione a carico di una delle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi.
- Chiarimenti -
La normativa in materia di integrazione al trattamento minimo nel
caso di concorso di piu' pensioni e i relativi criteri applicativi
conseguenti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.41
del 17 febbraio 1984, non prevedono che si debba procedere a
trasferimenti dell'integrazione nel corso dell'erogazione della
pensione, una volta che, all'insorgere della situazione di
plurititolarita' ovvero al 1 ottobre 1983, per le pensioni con
decorrenza anteriore a tale data, sia stata operata la scelta della
pensione da integrare sulla base delle regole generali dettate dal
terzo comma dell'art.6 della legge n.638/1983, come chiarito con
circolare n.85 del 29 aprile 1988.
2.3 - CRITERI APPLICATIVI DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO. QUESTIONI
VARIE.
- Quesito -
Possibilita' di considerare come domande intese ad ottenere la
integrazione al trattamento minimo delle pensioni in applicazione
delle sentenze della Corte Costituzionale i ricorsi inoltrati ai
sensi dell'art.46 del D.P.R. n.639/1970 avverso il silenzio-rifiuto
formatosi su domande di applicazione di precedenti sentenze della
Corte.
- Chiarimenti -
Anche i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto sono da considerare
comunque delle manifestazioni di volonta' intese ad ottenere
l'integrazione al trattamento minimo. In presenza di tali ricorsi,
pertanto, non e' necessaria una nuova formale richiesta per la
corresponsione dei conguagli a titolo di integrazione al trattamento
minimo, sempreche' risultino spettanti.
- Quesito -
Criteri per la individuazione degli atti interruttivi della
prescrizione del diritto a conseguire il trattamento minimo.
- Chiarimenti -
In presenza di richieste di integrazione al trattamento minimo in
applicazione di sentenze della Corte Costituzionale, per atti
interruttivi della prescrizione, ai fini della individuazione del
periodo per il quale spettano i conguagli, devono intendersi tutte
le manifestazioni di volonta' degli interessati attraverso le quali
sia stata esternata l'intenzione di conseguire l'integrazione al
trattamento minimo (domande, ricorsi, istanze, solleciti), purche'
siano intervenute nel decennio precedente la domanda di applicazione
della sentenza dalla quale scaturisce il diritto all'integrazione.
In presenza di tali atti, il decorso della prescrizione si
interrompe ed inizia un nuovo periodo che consente di andare a
ritroso di altri dieci anni dalla data dell'atto interruttivo. Tale
operazione deve essere ulteriormente ripetuta qualora nel nuovo
decennio cosi' determinato venga a collocarsi altro atto valido ad
- Quesito -
Criteri per la definizione delle domande di integrazione al
trattamento minimo ancora pendenti al momento della emanazione della
declaratoria di incostituzionalita'.
- Chiarimenti -
Nelle circolari emanate a seguito delle dichiarazioni di
incostituzionalita' delle norme in materia di integrazione al
trattamento minimo e' stato precisato che per l'applicazione
retroattiva della piu' favorevole normativa sopravvenuta e'
necessaria una esplicita richiesta degli interessati successiva alla
sentenza che ha rimosso la specifica preclusione all'integrazione.
E' stato altresi' precisato che i ricorsi non ancora definiti devono
essere considerati come nuove domande, prendendo a riferimento, agli
effetti della condizione di pendenza del rapporto previdenziale, il
giorno successivo a quello di pubblicazione della relativa sentenza.
Da parte di alcune Sedi e' stato chiesto se un criterio analogo a
quello previsto per i ricorsi possa essere seguito anche per la
definizione delle domande di integrazione al minimo ancora pendenti
al momento dell'emanazione della declaratoria di
incostituzionalita'.
Poiche' l'Istituto, in quanto Ente pubblico, non puo' sottrarsi
all'obbligo di adottare un formale provvedimento in presenza di una
specifica richiesta intesa ad ottenere il riconoscimento di un
diritto e considerato altresi' che una volta intervenuta la
dichiarazione di incostituzionalita' la norma cessa di esistere fin
dall'origine e che quindi la domanda pendente deve essere definita
alla luce della nuova situazione di diritto, si chiarisce che anche
le domande in questione, al pari dei ricorsi ancora pendenti,
possono essere definite considerandole a tutti gli effetti
presentate il giorno successivo alla data di pubblicazione della
sentenza nel cui ambito di applicazione rientra il caso da definire.
2.4 - VALUTAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DAL LAVORO AGRICOLO
DIPENDENTE.
- Quesito -
E' stato chiesto se nella valutazione del reddito da prendere a base
ai fini dell'accertamento del diritto alla integrazione al minimo
debba farsi riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente con decreto ministeriale, ovvero a quelle inferiori
risultanti dalle dichiarazioni reddituali prodotte dagli
interessati.
- Chiarimenti -
Ai fini del diritto alla integrazione al trattamento minimo devono
essere valutati i redditi effettivamente percepiti e
conseguentemente si deve fare riferimento ai redditi dichiarati
dagli interessati e non alle retribuzioni convenzionali.
Tutto cio' fatto salvo naturalmente il diritto dell'Istituto di
accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati,
avvalendosi dei mezzi consentiti dalla legge.
2.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL REDDITO.
- Quesito -
E' stato chiesto se nella valutazione del reddito da prendere in
considerazione ai fini dell'accertamento del diritto alla
integrazione al trattamento minimo debba farsi riferimento all'anno
di spettanza ovvero a quello di effettiva percezione del reddito
stesso.
- Chiarimenti -
Il concetto di possesso di redditi, richiamato dal legislatore ai
fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo, non puo'
che essere interpretato nel senso della effettiva disponibilita'
dello stesso nell'anno da considerare, a prescindere dalla eventuale
non coincidenza tra periodo di effettiva percezione del reddito e
periodo di riferimento.
Tale interpretazione, infatti, sembra essere l'unica coerente con la
funzione dell'integrazione al minimo quale intervento solidaristico
basato sul presupposto di una condizione di insufficienza economica,
per valutare la quale e' indubbio che rileva la capacita' economica
effettiva e non quella potenziale, ipotetica e teorica.
Alla luce di tale criterio dovra' essere accertata, nei singoli
casi, la sussistenza o meno del diritto alla integrazione al
trattamento minimo.
Ovviamente, tale integrazione non spettera' piu' a decorrere
dall'anno in cui verranno superati i limiti di reddito e la
pensione, stante il preciso disposto del citato 6 comma dell'art.6
della legge n.638/1983, dovra' quindi essere cristallizzata
nell'importo in pagamento.
2.6 -DIFFERENZE DI RATE PER INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO.
LIMITI DI PRESCRIZIONE.
- Quesito -
Applicabilita' della prescrizione decennale agli arretrati dovuti
nel caso di applicazione retroattiva di pronunce della Corte
Costituzionale in materia di integrazione al trattamento minimo.
- Chiarimenti -
Con riferimento alle differenze di rate spettanti a titolo di
integrazione al trattamento minimo in applicazione retroattiva della
sentenza della Corte Costituzionale n. 314/1985, gia' corrisposte
nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 129
del R.D.L n. 1827/1935, e' stato chiesto se, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 17-25 maggio 1989 (la
quale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo
11 della legge n. 67/1988, che dell'art. 129 aveva fornito la
interpretazione autentica), gli arretrati siano dovuti nei limiti
della prescrizione decennale anche nel caso di applicazione
retroattiva di pronunce della Corte in materia di integrazione al
trattamento minimo.
Il dubbio espresso muove dalla considerazione che per tali ipotesi
il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nel fissare i criteri
applicativi della sentenza n. 34/1981, stabili' che gli arretrati
fossero dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, in
conformita' all'orientamento giurisprudenziale dell'epoca, secondo
cui le differenze di rate per integrazione al minimo, quali crediti
di pronta e facile liquidazione, erano da assimilare ai crediti
liquidi ed esigibili e, come tali, soggetti alla prescrizione breve
quinquennale ex articolo 129.
Si fa presente al riguardo che, in occasione dell'esame della
problematica connessa ai criteri di applicazione della successiva
sentenza n. 314/1985, tenuto conto del mutato indirizzo della
Magistratura di legittimita' e di merito costantemente espressasi
nel senso del diritto a tali arretrati nei limiti della prescrizione
decennale, la questione, assieme ad altre, fu sottoposta ai
Ministeri Vigilanti. Sulla base degli univoci pareri da questi
espressi, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n.
17/1987, confermo' i criteri adottati precedentemente, stabilendo
nuovamente che gli arretrati a titolo di integrazione fossero dovuti
nei limiti della prescrizione quinquennale ex articolo 129 del
R.D.L. n. 1827/1935.
Invero, i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione in tema
di prescrizione quinquennale delle differenze di rate per
integrazione al minimo sono stati dettati da considerazioni estranee
all'interpretazione autentica dell'articolo 129 data dall'articolo
11 della legge n. 67/1988, all'epoca non ancora emanato, per cui la
dichiarata illegittimita' costituzionale di quest'ultima norma
potrebbe apparire ininfluente sui deliberati consiliari.
Tuttavia e' da rilevare che la sentenza n. 283/1989 della Corte
Costituzionale, promossa proprio in relazione a casi di arretrati
dovuti a titolo di integrazione al trattamento minimo per effetto di
sentenze ablatorie del divieto di integrazione, riconferma nella
motivazione il principio, gia' affermato dalla Corte di Cassazione
con consolidata giurisprudenza da considerare "ius receptum", che la
prescrizione quinquennale di cui all'articolo 129 del R.D.L. n.
1827/1935 deve essere circoscritta solo alle rate di pensione o alle
differenze di rate poste in pagamento e non riscosse per inerzia del
pensionato, nessun effetto potendo dispiegare sulla fase anteriore
del procedimento inteso alla liquidazione delle somme stesse.
Pertanto, le istruzioni emanate con la circolare n. 164 del 24
luglio 1989, secondo cui la piu' ampia prescrizione decennale ex
articolo 2946 c.c. si applica nel caso di liquidazione o
ricostituzione di pensioni conseguenti a sentenze della Corte
Costituzionale, sono da riferire anche ai casi di differenze di rate
per integrazione al trattamento minimo dovute per effetto di
pronunce di incostituzionalita'.
3 - PREPENSIONAMENTO
3.1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO POSTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
- Quesito -
Estinzione del diritto al pensionamento anticipato per decesso del
lavoratore intervenuto prima del compimento dell'eta' pensionabile.
Esonero, o meno, per l'impresa di appartenenza dal pagamento delle
residue rate del contributo finanziario posto a suo carico.
- Chiarimenti -
Deve ritenersi che il decesso del lavoratore non faccia venir meno
l'obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere al pagamento delle
residue rate del contributo finanziario a suo carico.
A tale conclusione si perviene muovendo dalla considerazione che il
suddetto contributo si configura quale corrispettivo forfettario
richiesto per l'ammissione di ciascun dipendente al trattamento di
pensionamento anticipato.
Di cio' e' conferma la circostanza che il relativo importo deve
essere calcolato sulla base di parametri predeterminati con
riferimento alla situazione in atto alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, indipendentemente dall'entita' effettiva del
beneficio derivante al lavoratore che puo' variare, nelle singole
fattispecie, in relazione a circostanze diverse quali, ad esempio,
la ripresa dell'attivita' lavorativa da parte del prepensionato (con
conseguente applicazione del divieto totale di cumulo) ovvero per
cessazione del diritto al trattamento prima del compimento dell'eta'
pensionabile.
Ne' a diverse conclusioni puo' condurre il fatto che per l'impresa
sia prevista la facolta' di provvedere al pagamento in forma
rateale, essendo tale possibilita' riconducibile all'intendimento
del legislatore di agevolare il prepensionamento del personale
eccedente, diluendo nel tempo l'assolvimento dei relativi obblighi
finanziari posti dalle nuove norme a carico dell'impresa stessa.
3.2 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUBORDINATA O AUTONOMA
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PENSIONAMENTO
ANTICIPATO.
- Quesito -
Permanenza o meno dell'incremento derivante dall'aumento
convenzionale previsto dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981,
n.155.
- Chiarimenti -
Il numero delle settimane comprese tra la risoluzione del rapporto
di lavoro e il compimento dell'eta' pensionabile costituisce, come
agevolmente si rileva dal dettato del citato art.16 della legge
n.155/1981, un semplice parametro per la determinazione dell'aumento
convenzionale dell'anzianita' contributiva da riconoscere al
lavoratore ai fini della misura del trattamento di pensionamento
anticipato: il che porta ad escludere che le settimane
corrispondenti a detto aumento possano essere collocate
temporalmente nel periodo compreso tra la risoluzione del rapporto
di lavoro ed il compimento dell'eta' pensionabile.
Da tale premessa discende che i contributi versati per periodi di
occupazione successivi alla data di decorrenza del trattamento di
pensionamento anticipato devono essere utilizzati per la
liquidazione di uno o piu' supplementi della predetta prestazione,
secondo la disciplina dettata dall'art.7 della legge n.155 del 23
aprile 1981.
Cio', a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati
prima o dopo il compimento dell'eta' pensionabile, data, questa, che
ha rilevanza, a norma del citato art.7 della legge 155/1981, ai fini
del conseguimento del diritto al primo supplemento (v. circolare
n.60067/AGO/118 del 4 giugno 1981).
3.3 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO IN CASO DI TITOLARITA' DI PENSIONE A
CARICO DI UNA DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI
AUTONOMI.
Art.2-ter della legge 16 aprile 1974, n.114.
Art.16 della legge 23 aprile 1981, n.155.
- Quesito -
Applicabilita' dell'art.2-ter della legge n.114/1974 e dell'art.16
della legge n.155/1981 nei confronti di un assicurato il quale, gia'
titolare di pensione IO/ART, abbia presentato domanda di
pensionamento anticipato.
- Chiarimenti -
Com'e' noto, finalita' dell'art.16 della legge n.155/1981 e' quella
di tutelare il lavoratore per l'ipotesi di risoluzione del rapporto
di lavoro in conseguenza dell'accertata condizione di crisi o
ristrutturazione dell'azienda. La circostanza che il lavoratore sia
titolare di una pensione a carico di una delle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi non puo' essere di ostacolo alla realizzazione
della suddetta finalita' di tutela del lavoratore stesso. Pertanto,
in applicazione del combinato disposto dell'art.2-ter della legge
n.114/1974 e dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n.155, il
suddetto lavoratore puo' essere ammesso a fruire del pensionamento
anticipato, sempreche' risulti essere in possesso delle condizioni
soggettive ed oggettive richieste.
3.4 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEI CASI DI FALLIMENTO DELLE AZIENDE
INDUSTRIALI.
- Quesito -
Diritto al pensionamento anticipato nei casi di sospensione dei
licenziamenti conseguenti al fallimento delle aziende industriali.
- Chiarimenti -
Con circolare n.53603 AGO del 15 maggio 1984 e' stato chiarito che
la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti conseguenti al
fallimento delle aziende industriali, prevista ai soli fini
dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, non
preclude il diritto alla pensione anticipata.
Di conseguenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di scadenza del trattamento di integrazione salariale
erogato in virtu' della legge 27 luglio 1979, n.301 ovvero di
cessazione del godimento di detto trattamento ad iniziativa del
dipendente, puo' attribuirsi la pensione anticipata a condizione
che, a tale data, risultino soddisfatte tutte le condizioni
soggettive ed oggettive richieste dalla legge, ivi compresi la
deliberazione del CIPI ai sensi dell'art.2, quinto comma, della
legge n.675/1977 ed il conseguente decreto ministeriale di
autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione
salariale.
E' appena il caso di precisare, da ultimo, che i decreti di
concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni ex lege
n.301/1979 vengono emanati sempre a seguito di deliberazioni del
CIPI di accertamento della sussistenza delle causali di intervento
di cui all'art.2, quinto comma, della menzionata legge n.675/1977.
3.5 - ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, n.155.
CRITERI APPLICATIVI.
- Quesito -
Individuazione della data dalla quale decorre il termine per la
presentazione della domanda di pensionamento anticipato ex art.16
della legge 23 aprile 1981, n.155.
- Chiarimenti -
In conformita' alle disposizioni di legge ed ai criteri applicativi
delle stesse nel tempo diramati e' stato piu' volte ribadito il
principio che il termine di 60 giorni utile per la presentazione
della domanda di pensionamento anticipato decorre dalla data in cui
si verifica uno degli eventi previsti dall'art.16, primo comma,
della legge n.155/1981, vale a dire la risoluzione del rapporto di
lavoro (cfr. circ. n.53580 AGO del 26 maggio 1981 e n.53617 AGO del
24 gennaio 1985).Tale principio ha trovato del resto conferma sia in
sede giudiziaria che in sede legislativa, tanto e' vero che si e'
resa necessaria la emanazione di un'apposita norma (art.5, comma
sesto, del D.L. n.536/1987) per consentire il riesame delle domande
presentate fuori termine.
Ne' puo' riconoscersi giuridicamente fondata la tesi secondo la
quale il termine anzidetto debba decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di concessione del
trattamento di integrazione salariale, in quanto l'esigenza di
acquisire certezza in ordine alla esistenza di uno dei presupposti
per l'insorgenza del diritto alla prestazione dovrebbe indurre gli
interessati a risolvere il rapporto di lavoro in data successiva a
quella di pubblicazione del decreto e non in epoca anteriore.
- Quesito -
Data di decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato
spettante in virtu' della proroga della validita' dell'articolo 16
della legge 23 aprile 1981, n.155.
- Chiarimenti -
La decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato spettante
ai sensi dei decreti legge 7 dicembre 1989, n.390 e precedenti, che
hanno prorogato al 30 aprile 1990 la validita' dell'art.16 della
legge n.155/1981, deve essere fissata, secondo quanto stabilito
dallo stesso art.16, al primo giorno del mese successivo a quello di
cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve ritenersi avvenuta,
per esplicita disposizione dei citati decreti n.390 e precedenti,
l'ultimo giorno del mese in cui l'impresa trasmette all'INPS le
domande di prepensionamento dei dipendenti.
A tale proposito, si precisa altresi' che il termine di dieci giorni
fissato alle imprese per la trasmissione delle domande di
prepensionamento all'INPS ha carattere perentorio.
Tenuto conto peraltro che la normativa di che trattasi fa generico
riferimento alla "trasmissione all'INPS", la condizione in questione
deve intendersi soddisfata purche' nel termine prescritto pervengano
dei lavoratori prepensionabili.
3.6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO EX ART.4, D.L. 7 DICEMBRE 1989,
N.390. TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
- Quesito -
Criteri per la definizione delle domande presentate dopo la scadenza
del termine del 18 novembre 1989, previsto dalla deliberazione del
CIPI del 13 ottobre 1989, da soggetti che hanno maturato i requisiti
per il pensionamento anticipato entro il 30 giugno 1990, termine
previsto dai decreti legge 5 giugno 1989, n.215, 4 agosto 1989,
n.275, 9 ottobre 1989, n.337.
- Chiarimenti -
L'art.4, comma 2, del decreto legge 13 febbraio 1990, n.20,
stabilisce che la delibera del CIPI attestante l'esistenza e
l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera fissa i termini
di inoltro delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori
all'impresa di appartenenza, "fatte salve, in ogni caso, le domande
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Per effetto della norma anzidetta, le domande di pensionamento
anticipato, presentate dai lavoratori alle imprese dopo la scadenza
dei termini fissati dalle delibere del CIPI in precedenza emanate,
devono essere convalidate purche' risultino presentate alle imprese
entro il 13 febbraio 1990, data di entrata in vigore del D.L.
n.20/1990, e sempreche' le imprese stesse abbiano provveduto a
trasmetterle all'INPS entro il termine di legge di dieci giorni a
partire da tale data e, cioe', entro il 23 febbraio 1990.
3.7 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO EX ART.4, D.L. 24 APRILE 1990, N.82.
- Quesito -
Criteri per la individuazione dei soggetti interessati dalla
introduzione del nuovo termine del 30 giugno 1990 per la
presentazione della domanda.
- Chiarimenti -
Secondo le precisazioni contenute al punto 4 della circolare n.120
del 29 maggio 1990 diramata in conformita' con i criteri resi noti
dalla circolare del Ministero del Bilancio ivi allegata, il nuovo
termine per la presentazione della domanda di pensionamento
anticipato, stabilito al 30 giugno 1990, riguarda non soltanto
coloro che hanno perfezionato i requisiti soggettivi nel periodo 1
settembre - 31 dicembre 1989, ma anche i lavoratori che, pur
avendoli perfezionati in data anteriore (30/6/89 - 31/8/89), hanno
lasciato scadere i termini fissati dalla delibera del CIPI senza
presentare domanda all'impresa di appartenenza.
Ne' l'affermazione anzidetta deve riternersi in contraddizione con
quanto precisato al successivo punto 5 della circolare in esame,
relativo alla sanatoria introdotta dall'art.4 del D.L. 13 febbraio
1990, n.20 e confermata dall'art.4, comma 2, del citato D.L. n.82.
Tale sanatoria concerne, infatti, i lavoratori che hanno inteso
avvalersi del beneficio del prepensionamento ma che hanno inoltrato
la relativa domanda tardivamente, oltre il termine previsto dalle
delibere del CIPI nel tempo emanate.
Ne deriva che, per effetto della proroga della validita' della
normativa sul pensionamento anticipato, il termine per avvalersi
della sanatoria, gia' fissato al 13 febbraio 1990 dal precedente
D.L. 13 febbraio 1990, n.20, e' stato differito al 24 aprile 1990,
data di emanazione del decreto legge n.82/1990.
Conclusivamente, le domande di pensionamento anticipato ai sensi del
D.L. n.82 dei lavoratori che hanno maturato i requisiti di eta' e di
contribuzione entro il 31/8/1989 possono trovare accoglimento, nel
concorso delle altre condizioni di legge, purche' vengano presentate
entro il 30 giugno 1990.
4 - INVALIDITA' PENSIONABILE
4.1 - DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA'. SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO
DEL REQUISITO SANITARIO IN PENDENZA DI AZIONE GIUDIZIARIA.
- Quesito -
Possibilita' di liquidare la pensione con riferimento alla data di
perfezionamento del requisito della inabilita', avvenuto
successivamente in occasione della conferma dell'assegno di
invalidita' ed in pendenza di azione giudiziaria.
- Chiarimenti -
Con la circolare n.171 del 1 agosto 1989 contenente i criteri
applicativi della sentenza della Corte Costituzionale n.355 del 14
giugno 1989, che ha dichiarato la illegittimita' dell'art.18 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n.488, e' stato richiamato il principio
secondo cui "la possibilita' di perfezionare utilmente i requisiti
per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o
del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria deve
intendersi riferita, anche per i lavoratori dipendenti, sia ai
requisiti di contribuzione sia a quelli concernenti l'eta'
pensionabile, lo stato di invalidita' o di inabilita'.....".
Ne consegue che nulla osta alla concessione della prestazione in
questione ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n.488/1968 a far tempo dal
primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamente del
requisito dello stato di inabilita', mantenendo in essere fino a
tale data l'assegno di invalidita'.
4.2 - DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA' CONCERNENTE UN ASSICURATO
DECEDUTO IMMEDIATAMENTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA.
- Quesito -
Possibilita' di considerare sussistenti i presupposti di natura
medico-legale per il diritto alla prestazione richiesta.
- Chiarimenti -
Per quanto concerne l'aspetto amministrativo la domanda di pensione
di inabilita', ancorche' sottoscritta dagli eredi, trovandosi
l'assicurato in coma irreversibile, puo' ritenersi validamente
presentata, secondo quanto deliberato dal competente Comitato
Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Sotto il profilo medico-legale occorre rilevare che lo spirito e la
lettera dell'art.2 della legge 12 giugno 1984, n.2222222222222222222222
configura un tipo di inabilita' che colpisce un soggetto
allora attivo, imponendogli una vera e propria svolta esist
e che deve anche rispondere al requisito della permanenza che
anto lo si voglia contrarre, non puo' certo nascere ed
i sul letto di morte. Infatti, qualora non venisse rispetta
endimento della legge, si arriverebbe all'assurdo di dover r
re il diritto
alla pensione di inabilita' anche in assenza di domanda
dell'interessato, per tutti coloro che si trovino in punto di morte,
regolarizzando tramite i parenti la formale domanda di pensione.
In altre parole se l'assicurato, nel periodo precedente l'evento
mortale, non si trovava in condizioni di "assoluta e permanente
impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa" egli non
puo' essere considerato inabile in quanto gli eventi che danno luogo
a morte improvvisa (traumi, emorragie cerebrali, ecc.) possono anche
insorgere in pieno benessere e sono del tutto imprevedibili e
fortuiti. Qualora tali eventi non conducano a morte l'assicurato e
lascino degli esiti permanenti, questi saranno valutati ai fini del
riconoscimento o meno di uno stato di invalidita' o di inabilita'.
In sostanza, oggetto della valutazione deve essere l'infermita' o
difetto fisico o mentale che ha costituito l'antecedente causa
dell'evento (traumatico o patologico) che ha determinato la morte.
Tale infermita', a sua volta, deve di per se' giudicarsi invalidante
o inabilitante e possedere, inoltre, l'indispensabile requisito
della permanenza. Soltanto nel caso in cui l'evento finale sia la
conseguenza di un processo patologico cronico che da solo
configurava il rischio assicurato, allora puo' assurgere a dignita'
di inabilita' pensionabile.
Nel caso in esame le condizioni di salute dell'assicurato, fino al
momento del trauma, non erano sufficienti a configurare ne'
l'invalidita' ne' tantomeno l'inabilita' e pertanto, per le
motivazioni ampiamente esposte, la domanda va respinta.
5 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI EX
COMBATTENTI.
5.1 - CONDANNATI PER DISERZIONE SUCCESSIVAMENTE RIABILITATI.
- Quesito -
Possibilita' di attribuire le maggiorazioni ex articolo 6 della
legge 15 aprile 1985, n.140 ed ex art.6 della legge 29 dicembre
1988, n.544 ai disertori successivamente riabilitati con apposita
sentenza.
- Chiarimenti -
Il Ministero della Difesa ha precisato che...."la esclusione dal
godimento dei benefici combattentistici a causa di diserzione
rientra nella formula generale delle esclusioni motivate da condanne
per delitti e la stessa quindi non opera nel caso di condanna per
diserzione per la quale sia intervenuta riabilitazione o
reintegrazione nel grado".
Alla luce di tali precisazioni dovranno essere definite
positivamente le domande di maggiorazione dei trattamenti
pensionistici riguardanti i casi in questione.
5.2 - PARTECIPANTI ALL'ULTIMO CONFLITTO MONDIALE IN QUALITA' DI
INFERMIERI DELLA C.R.I.
- Quesito -
Possibilita' di attribuire la maggiorazione del trattamento
pensionistico ex art.6 della legge n.140/1985 ed ex art.6 della
legge n.544/1988.
- Chiarimenti -
Nelle disposizioni emanate dal Ministero della Difesa con circolare
n.5000 del 1 gennaio 1953 per regolamentare la concessione dei
benefici connessi alla partecipazione ad operazioni di guerra, e'
espressamente previsto che il personale della C.R.I. che abbia fatto
parte dei treni e navi ospedali, ospedali attendati, posti di
soccorso, ecc. in ben precisati scacchieri operativi e durante
determinati cicli bellici, e' ammesso a fruire dei benefici in
argomento.
Pertanto ove gli interessati, come da annotazione apposta sul
documento matricolare prodotto, risultino aver partecipato, in
qualita' di infermieri, alle operazioni sopradescritte, potranno
essere loro attribuiti, in presenza di tutte le altre condizioni, i
benefici combattentistici.
6 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 APRILE
1985, N.140.
- Quesito -
Titolare di pensione beneficiario della maggiorazione sociale, il
cui coniuge abbia percepito l'aumento della pensione sociale ex
articolo 2 della legge n.140/1985. Permanenza o meno del diritto
alla maggiorazione sociale.
- Chiarimenti -
Con riferimento al reddito posseduto dai pensionati anteriormente
alla data di presentazione della domanda dei benefici di che
trattasi (prima, cioe', della "riscossione immediata" presso gli
uffici pagatori), gli aumenti previsti dalla legge citata
spetterebbero ad emtrambi i coniugi, sempreche', beninteso, non
risultasse, per altri motivi, superato il limite di reddito
familiare. Tuttavia, ai fini della permanenza o meno del diritto
alla maggiorazione sociale, occorre prendere in considerazione il
reddito realmente percepito dagli stessi nel corso dell'anno. Cio'
stante, poiche' l'importo della pensione sociale da prendere in
considerazione ai fini della determinazione del limite di reddito
familiare per il diritto alla maggiorazione sociale deve intendersi
non comprensivo dell'aumento eventualmente spettante su tale
pensione, ne consegue che il diritto alla maggiorazione sociale del
titolare della pensione integrata al trattamento minimo viene meno
proprio a seguito e per effetto dell'attribuzione al coniuge
dell'aumento della pensione sociale.
Ne' puo' ritenersi che, in tal modo, possa accadere di concedere
l'aumento a quello dei due che lo chieda per primo, lasciandone
privo o concedendolo in misura ridotta all'altro, con la conseguenza
che il diritto ai rispettivi aumenti risulterebbe determinato solo
dall'ordine temporale di presentazione delle relative domande.
Cio' in quanto, essendo l'importo dell'aumento della pensione
sociale piu' alto dell'importo della maggiorazione sociale, tale
ultimo beneficio puo' essere concesso solo se non venga richiesto
anche il primo. L'importo piu' elevato dell'aumento della pensione
sociale comporta infatti che tale aumento (anche se eventualmente
solo in misura parziale) debba essere attribuito, in qualsiasi
momento ne venga fatta domanda, anche in presenza di contemporanea
percezione della maggiorazione sociale da parte dell'altro coniuge.
A causa e per effetto di tale attribuzione dovra' peraltro essere
ridotta o revocata la maggiorazione sociale gia' corrisposta
all'altro coniuge e, conseguentemente, potra' essere eventualmente
elevato l'importo dell'aumento della pensione sociale. Si produce,
insomma, un effetto a catena che alla fine portera' inevitabilmente
(anche se non necessariamente nello stesso anno in cui ne venga
fatta domanda) all'attribuzione dell'aumento della pensione sociale
ed alla revoca della maggiorazione sociale.
7 - ARTICOLO 49 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.153.
CRITERI APPLICATIVI.
- Quesito -
Accreditabilita' nell'assicurazione I.V.S. dei periodi di servizio
militare non computati nella liquidazione della pensione statale,
che abbiano dato luogo alla attribuzione, su quest'ultima, dei
benefici di cui alla legge n.336/1970.
- Chiarimenti -
Con la circolare n.184 del 9 agosto 1989, in armonia con una
consolidata giurisprudenza di legittimita', sono state fornite
definitive istruzioni le quali prevedono il riconoscimento del
diritto all'accredito dei periodi di servizio militare a favore di
soggetti titolari di trattamento di quiescenza a carico dello Stato,
qualora i periodi stessi non risultino, in tutto o in parte,
effettivamente utilizzati ai fini del trattamento di quiescenza
statale.
A tale riguardo si precisa che, ai fini dell'accredito, deve
ritenersi irrilevante la circostanza che agli interessati siano
stati riconosciuti i benefici combattentistici sulla pensione
statale. Tale attribuzione, infatti, dipende esclusivamente dalla
qualifica di "combattente" o di qualifiche equiparate e non attiene
al computo del servizio militare.
In relazione a quanto precede le domande di pensione a suo tempo
respinte per insufficienza contributiva, sulla base dei criteri di
accredito della contribuzione figurativa per servizio militare
all'epoca seguiti dall'Istituto, potranno essere riesaminate e
definite alla luce dei criteri di accredito della contribuzione
sopracitata che l'Istituto ha successivamente adottato allineandosi
ai principi fissati dalla Corte di Cassazione.
8 - SUPPLEMENTI DI PENSIONE
- Quesito -
Applicabilita' dell'articolo 7, commi 9-12 bis della legge 11
novembre 1983, n.638, ai fini della liquidazione, su pensioni a
carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, di
supplementi per contribuzione da lavoro agricolo dipendente.
- Chiarimenti -
In virtu' dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155 il
sistema di calcolo retributivo e' stato esteso anche alle pensioni
supplementari ed ai supplementi di pensione. Con circolare n.60067
A.G.O./118 del 4 giugno 1981, sezione prima, sub B), e' stato
precisato che i supplementi di pensione vanno calcolati in forma
retributiva, sia che accedano a pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria sia che debbano essere liquidati su pensioni a
carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi.
E' stato inoltre fatto rinvio, per il calcolo dei supplementi
relativi a contributi versati nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle disposizioni di
carattere generale che disciplinano la liquidazione delle pensioni
in forma retributiva.
Ne deriva che, per la liquidazione dei supplementi relativi a
periodi di lavoro agricolo dipendente che accedono a pensioni a
carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,
debbono trovare applicazione le stesse norme che disciplinano la
liquidazione delle pensioni nei confronti degli operai agricoli e,
cioe', quelle di cui all'art.7 della legge 11 novembre 1983, n.638,
commi 9-12 bis che, com'e' noto, hanno introdotto, a far tempo dal
1 gennaio 1984, una modifica alla precedente normativa sia per
quanto riguarda i requisiti per il diritto sia per quanto riguarda
il calcolo della pensione.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione della
retribuzione pensionabile, si richiamano le precisazioni fornite al
punto 4 della circolare n.19003 R.C.V. - 60104 AGO del 28 maggio
1985.
9 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'.
- Quesito -
Possibilita' di conseguire la pensione di anzianita' con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello di collocamento in
aspettativa per motivi personali, con successiva risoluzione del
rapporto di lavoro.
- Chiarimenti -
La vigente normativa non consente di dare soluzione positiva al
quesito posto. Infatti il riconoscimento del diritto alla
prestazione in argomento presuppone la risoluzione del rapporto di
lavoro. Ne consegue che, nei casi in cui vi sia stato un periodo di
aspettativa, vi e' stata pur sempre costanza di rapporto di lavoro,
la quale preclude il riconoscimento del diritto fino a quando il
rapporto non sia definitivamente risolto.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
INDICE
1 - PENSIONE AI SUPERSTITI
1.1. Diritto alla pensione da parte dei figli inabili. pag. 1
1.2. Diritto alla pensione da parte di superstiti affetti
dal morbo di Hansen. pag. 3
1.3. Calcolo della pensione ai superstiti. pag. 3
1.4. Criteri di applicazione dell'articolo 2 ter della
legge 16 aprile 1974, n.114 pag. 4
1.5. Cessazione del diritto a pensione a seguito di nuovo
matrimonio pag. 5
1.6. Domande di pensione presentate soltanto da alcuni
superstiti pag. 6
2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO.
2.1. Titolarita' di piu' pensioni integrate al trattamento
minimo alla data del 30 settembre 1983. pag. 7
2.2. Integrazione al trattamento minimo in caso di titola-
rita' di pensione a carico dell'A.G.O. e di una delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi. pag. 8
2.3. Criteri applicativi delle sentenze della Corte
Costituzionale in materia di integrazione al trat-
tamento minimo. Questioni varie. pag. 9
2.4. Valutazione del reddito derivante dal lavoro
agricolo dipendente pag.11
2.5. Criteri di valutazione del reddito pag.11
2.6. Differenze di rate per integrazione al trattamento
minimo. Limiti di prescrizione pag.12
3 - PREPENSIONAMENTO
3.1. Contributo finanziario posto a carico del datore
di lavoro pag.14
3.2. Svolgimento di attivita' lavorativa subordinata
o autonoma successivamente alla data di decorrenza
del pensionamento anticipato pag.15
3.3. Pensionamento anticipato in caso di titolarita'
di pensione a carico di una delle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi pag.16
3.4. Pensionamento anticipato in casi di fallimento
delle aziende industriali pag.16
3.5. Articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n.155
Criteri applicativi pag.17
3.6. Pensionamento anticipato ex art.4, D.L. 7 dicembre
1989, n.390. Termine utile per la presentazione della
domanda pag.18
3.7. Pensionamento anticipato ex art.4, D.L.24 aprile
1990, n.82 pag.19
4 - INVALIDITA' PENSIONABILE
4.1. Domanda di pensione di inabilita'. Successivo perfe-
zionamento del requisito sanitario in pendenza di
azione giudiziaria pag.20
4.2. Domanda di pensione di inabilita' concernente un
assicurato deceduto immediatamente dopo la presen-
tazione della stessa pag.21
5 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN
FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI
5.1. Condannati per diserzione successivamente
riabilitati pag.22
5.2. Partecipanti all'ultimo conflitto mondiale
in qualita' di infermieri della C.R.I. pag.23
6 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 15 APRILE 1985, N.140 pag.23
7 - ARTICOLO 49 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.153
CRITERI APPLICATIVI pag.25
8 - SUPPLEMENTI DI PENSIONE pag.25
9 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' pag.26

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