Home Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità per iscritti all'INPS Norme Leggi LE 1990 Legge 407 del 29 dicembre 1990
-
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
-
Cause di incompatibilità sopravvenute
-
Cause ostative per la erogabilità della pensione
-
Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
-
Decorrenza della pensione
-
Determinazione della misura della pensione di inabilità
-
Domanda di inabilità e di AOI in subordine
-
Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
-
Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
-
Istruttoria
-
Lavoratori non vedenti e inabilità
-
Limite alla presentazione di una nuova domanda
-
Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
-
Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
-
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
-
Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
-
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
-
Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
-
Requisiti per il diritto
-
Revisione
-
Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
-
Rinuncia condizionata
-
Rischio precostituito
- Dettagli
- Visite: 33160
Legge 407 del 29 dicembre 1990
Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.
Vigente al: 10-11-2013
CAPO I IN MATERIA DI PERSONALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Pubblico impiego). 1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.((4)) 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap. 4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica. 6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993. 7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. (2) (3) -----------------
AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento. -----------------
AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la riserva annua, prevista dal comma 7 del presente articolo, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva. -----------------
AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che i riferimenti temporali gia' prorogati dal comma 2 del presente articolo, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 2. (Abrogazione di norme). 1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITA' E LAVORO
Art. 3. (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili)
1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facolta' all'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole. 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell' interno alla data del 1 gennaio 1992. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente. 4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. ((8)) -----------------
AGGIORNAMENTO (8) Il Decreto 31 ottobre 1992, n. 553 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il regime delle incompatibilita' di cui al presente articolo si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992.
Art. 4. (Modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria). 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonche' per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi: a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria; b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5 (Norme relative al settore sanitario) 1. Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere puo' non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessita' di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilita' finanziarie. 2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non puo' superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. (( Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984. )) (9) ((12)) 4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 412. (4) 5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica. 6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. 7. Il Ministro della sanita' procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato. 8. Con proprio decreto il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessita' di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonche' quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita. 9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute piu' ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate. 10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento. 11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente. 12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti. 13. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico del pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti. 14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990. (5) ----------------
AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta". ---------------
AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 256 (in G.U. 1a s.s. 17/6/1992, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 14 del presente articolo "nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non e' consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile" e per effetto dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, "nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non e' consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile". ---------------
AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo. ---------------
AGGIORNAMENTO (12) La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
Art. 6. (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipedenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale o dei trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.(1) 4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. 5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico. 6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti. 7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti. ((6)) ----------------
AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che la deroga ai termini di comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. ------------------
AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' elevato fino al compimento del 65 anno.
Art. 7. (Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e per i residenti all'estero)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente: "I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "ne' alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresi' abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonche' fuori del territorio nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8. (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.
2. Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di professionalita' elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel bienno precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. (10) (12)
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, ((quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi)), i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi. 10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo". ------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che la misura di cui al comma 6 del presente articolo, e' elevata al sessanta per cento. ------------------ AGGIORNAMENTO (12) La legge 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che " al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6".
(Aliquote contributive). 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento e' stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
CAPO III DISPOSIZIONI VARIE
Art. 10. (Fondo comune regionale) 1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 12,42, per cento. 2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, cosi' determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede: a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991; b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1991; c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.
Art. 11. (Fondo garanzia autostrade) 1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 2. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498. (( 13 )) ---------------
AGGIORNAMENTO (13) La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 1021) che il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto dal presente articolo e' soppresso. A decorrere dal l° gennaio 2007 e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l' adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.
Art. 12. (Fondo perequativo per le camere di commercio)
1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.
2. Ciascuna camera di commercio e' tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti e' dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.
3. L'ammontare del conto e' annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianata, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.
4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.
5. Le disposizioni dell'articolo 15 - quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 13. (Utilizzazione delle risorse destinate al commercio)
1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione conomica (CIPE), in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.
Art. 14. (Canone radiotelevisivo) 1. La lettera b) del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gia' sostituita dall'articolo 1 del decreto legge 1o febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, e' sostituita dalla lettera b) di cui alla tabella allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASALLI
TABELLA. (articolo 14) ===================================================================== Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo di ordine soggetti a tassa della tassa pagamento _____________________________________________________________________ 125 .......................... b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive, per anno solare.......... 8.000 ordinario _____________________________________________________________________ Note: Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1969, n. 362). =====================================================================