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Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
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Cause di incompatibilità sopravvenute
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Cause ostative per la erogabilità della pensione
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Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
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Decorrenza della pensione
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Determinazione della misura della pensione di inabilità
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Domanda di inabilità e di AOI in subordine
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Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
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Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
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Istruttoria
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Lavoratori non vedenti e inabilità
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Limite alla presentazione di una nuova domanda
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Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
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Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
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Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
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Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
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Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
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Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
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Requisiti per il diritto
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Revisione
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Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
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Rinuncia condizionata
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Rischio precostituito
Messaggio 36579 del 28 aprile 1994
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OGGETTO: Pens.di anzianitA' -Contribuzione INPS/ENPALS
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Codesta Sede, con la nota in riferimento, ha rappresentato
il caso di un assicurato cui l'ENPALS ha respinto la domanda di
pensione di anzianitA' in quanto la contribuzione versata presso
il predetto Ente,cumulata con quella versata nell'assicurazione
generale obbli-gatoria dei lavoratori dipen-denti presso l'INPS,
non consentiva il perfeziona-mento del diritto alla prestazione.
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Codesta Sede, inoltre, tenuto conto che il richiedente puO'
far valere anche contributi versati come artigiano, ha prospet-
tato, chiedendo conferma alla scrivente, la possibilitA' di
riunificare presso l'INPS la contribuzione ENPALS ai fini del
perfezionamento del diritto alla prestazione richiesta dall'as-
sicurato con il cumulo dell'intera contribuzione.
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La fattispecie trova disciplina nel DPR 31.12.1971 n.1420 e
nella Convenzione INPS-ENPALS del 3.12.1973 che, allo stato,
opera nei casi di liquidazione di prestazioni sulla base di
contribu-zione accreditata presso i due Enti.
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In particolare ,nel caso in esame ,considerato che la
contribuzione accreditata presso l'ENPALS,cumulata con quella
accreditata nell'A.G.O., non consente il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione,risulta applicabile l'art.16
del predetto DPR n.1420/1971 che prevede espressamente, nei casi
in questione, il trasferimento all'assicurazione obbligatoria
generale dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS dei con-
tributi versati all'ENPALS.
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Ovviamente la contribuzione giA' accreditata presso l'ENPALS
sarA' utilizzata -previo trasferimento all'INPS- con gli stessi
criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'A.G.O. e,
quindi,cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfe-
zionamento del diritto a pensione nella Gestione degli artigiani.
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IL DIRETTORE CENTRALE
. FAMILIARI