Home Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità per iscritti all'INPS Norme Messaggi ME 2008 Messaggio 10997 del 14 maggio 2008
-
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
-
Cause di incompatibilità sopravvenute
-
Cause ostative per la erogabilità della pensione
-
Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
-
Decorrenza della pensione
-
Determinazione della misura della pensione di inabilità
-
Domanda di inabilità e di AOI in subordine
-
Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
-
Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
-
Istruttoria
-
Lavoratori non vedenti e inabilità
-
Limite alla presentazione di una nuova domanda
-
Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
-
Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
-
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
-
Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
-
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
-
Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
-
Requisiti per il diritto
-
Revisione
-
Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
-
Rinuncia condizionata
-
Rischio precostituito
- Dettagli
- Visite: 24725
Messaggio 10997 del 14 maggio 2008
Oggetto:
Riconoscimento di benefici assistenziali ( assegno sociale ed invalidità civile ) ad ascendenti di cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia.
A seguito di richieste di precisazioni pervenute da alcune Direzioni provinciali, si rendono necessari ulteriori chiarimenti al messaggio n. 4602 del 25 febbraio 2008.
Come comunicato, tra l'altro, con detto messaggio, con decorrenza dall'11 aprile 2007, i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale e delle prestazioni di invalidità civile, accludendo alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
I titolari di carta di soggiorno, non ancora scaduta alla data dell'11 aprile 2007, possono presentare la domanda, allegando la suddetta carta di soggiorno.
Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni assistenziali sopra citate nei confronti degli ascendenti dei cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, oltre all'iscrizione anagrafica presso i Comuni, è necessario il possesso del "diritto di soggiorno permanente" sul territorio italiano da almeno cinque anni ( v. art.14 del Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 ).
Si ricorda che, ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335," l'assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti".
Pertanto, in sede di verifiche reddituali, si dovranno sottoporre ad esame le predette dichiarazioni, con particolare riferimento ai fenomeni dei ricongiungimenti familiari.
Alla luce di quanto sopra, codeste Sedi dovranno recuperare eventuali importi di prestazioni assistenziali, concesse in difformità a quanto richiamato.
Per effettuare il monitoraggio delle situazioni oggetto del presente messaggio, è stato predisposto...........