Home Pensioni INPGI Le prestazioni pensionistiche Prepensionamento art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 Norme Messaggi ME 2002 Messaggio 51 del 6 febbraio 2002
- Dettagli
- Visite: 25059
Messaggio 51 del 6 febbraio 2002
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Oggetto:
Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.
Con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 è stata formulata riserva di istruzioni per l’applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali.
1. - Da parte di alcune Strutture periferiche sono state prospettate situazioni di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione utilmente entro il 1° ottobre 2001 e possono far valere esclusivamente contribuzione nell’AGO fino al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione accreditata nell’A.G.O e/o nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Al riguardo si precisa che per tali soggetti si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sempreché ovviamente possano far valere i relativi requisiti.
Per il periodo di contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.1 della circolare n. 181 dell’11.10.2001; per i periodi successivi alla predetta data si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.2 della predetta circolare.
Del pari si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i criteri sopra illustrati per i soggetti che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possono far valere esclusivamente contribuzione in una sola Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e successivamente alla predetta data periodi di contribuzione accreditata nella stessa Gestione e/o nell’A.G.O, o in altre Gestioni dei lavoratori autonomi.
Si conferma invece la riserva per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 facciano valere contribuzione in più gestioni assicurative.
Si conferma altresì la riserva relativa alla liquidazione della pensione con il sistema contributivo nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall’art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell’assicurazione generale obbligatoria o in altra gestione dei lavoratori autonomi.
2. – Da parte di alcune strutture periferiche è stato altresì chiesto se soggetti che hanno esercitato utilmente entro il 1° ottobre 2001 la facoltà di opzione in costanza di attività lavorativa, possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo le istruzioni fornite con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che gli interessati di cui sopra possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Pertanto detta facoltà poteva essere utilmente esercitata sia dai lavoratori in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia da coloro che avevano già risolto il rapporto di lavoro, sussistendo le condizioni di cui sopra.
Con la menzionata circolare n. 181 al punto 3 sono state illustrate le condizioni di legge per essere ammessi al pensionamento di vecchiaia da liquidare con il sistema contributivo.
Pertanto gli interessati che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ove ricorrano le richiamate condizioni di legge.
Permane la riserva contenuta nel punto 5 della circolare n. 181 dell’11.10.2001 in ordine all’accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS