-
Ape Volontario
-
Comunicazione di adesione e recesso degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
-
Decorrenza ed erogazione dell’APE
-
Destinatari e compatibilità con altre prestazioni
-
Domanda di APE
-
Domanda di certificazione del diritto all’APE
-
Domanda di pensione di vecchiaia
-
Finanziamento supplementare
-
Fondo di garanzia per l’accesso all’APE
-
Importo minimo e massimo di APE ottenibile
-
Incremento del montante contributivo individuale
-
Monitoraggio dello stato di attuazione dell’APE
-
Recupero del finanziamento con trattenute su pensione
-
Regime fiscale
-
Requisito anagrafico
-
Requisito contributivo
-
Requisito di importo di pensione
-
Sospensione e interruzione dell’APE
-
Surroga del fondo di garanzia
-
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE
Decreto del 30 gennaio 2007 Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale - Espressione volontà
Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa
la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).
(GU n.26 del 1-2-2007)
Capo I
Espressione della volonta' del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in
particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta'
del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica
complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando
nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006,
concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma
765 della predetta legge n. 296 del 2006;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di espressione della volonta' del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al
31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,
la volonta' di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR)
maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»),
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le
previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando
l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la
compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve
essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di
lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e'
stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di
previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento
del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente
previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al
periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno
2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare
relativamente alle mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e'
rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice
civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di
scelta e il 30 giugno 2007;
b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il
termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al
versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla
forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di
cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n.
296.
3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno gia'
effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza
complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.
4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano gia' espresso in
maniera tacita o esplicita la propria volonta' in ordine al
conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a
precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data
di assunzione, la volonta' di conferire il trattamento di fine
rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto,
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le
previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando
l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la compilazione
del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a
disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro deve conservare il modulo con il quale e' stata espressa la
manifestazione di volonta' dal lavoratore, al quale rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine
rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di
lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del
lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il
versamento non potra' avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso
l'importo del TFR e' rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il
termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i
criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima
della data di pubblicazione del presente decreto avessero gia'
manifestato al datore di lavoro la propria volonta' di conferire il
TFR ad una forma pensionistica complementare, e' fatta salva la
decorrenza degli effetti dalla data della scelta gia' compiuta, a
condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione
del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni
dalla predetta pubblicazione.
Capo II
Forma pensionistica complementare presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 2.
Denominazione
1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita
costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive
modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo
complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto,
FONDINPS e' disciplinato dalle norme del Decreto.
Art. 3.
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e
autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.
2. Il patrimonio di FONDINPS e' destinato all'erogazione delle
prestazioni agli aderenti e non puo' essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da
parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori
stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti
dei creditori stessi.
4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la
separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS
rispetto al complesso delle attivita' svolte dallo stesso Istituto.
Art. 4.
Comitato amministratore
1. FONDINPS e' amministrato dal Comitato amministratore previsto
dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato e' composto da nove componenti, nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' stabiliti con il decreto di cui
all'art. 4, comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e
non possono essere nominati per piu' di due volte, anche non
consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti
con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che
varia in funzione dell'entita' del patrimonio di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' nominato il
responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il
quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita' previsti per i responsabili delle forme pensionistiche
complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il
direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo
delegato.
6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del
responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394,
2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
Art. 5.
Servizi amministrativo-contabili
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del
Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale,
amministrativa e contabile, e' stipulata apposita convenzione tra
l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e
contabili di FONDINPS e per le modalita' di raccolta dei contributi e
di erogazione delle prestazioni.
Art. 6.
Destinatari e contribuzione
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS e'
consentita in forma individuale, secondo le modalita' tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8,
comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.
2. L'aderente puo' decidere di destinare a FONDINPS una quota di
contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalita'
determinate dal regolamento di FONDINPS.
3. L'aderente ha la facolta' di sospendere e di riattivare
successivamente, secondo le modalita' determinate dal regolamento di
FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per
i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto,
del versamento del TFR maturando.
Art. 7.
Scelte di investimento
1. Il TFR conferito tacitamente e' destinato, al momento
dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art.
8, comma 9, del Decreto.
2. FONDINPS puo' articolarsi in piu' comparti la cui politica di
investimento e' deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del
presente decreto.
3. L'aderente puo' successivamente decidere di variare il comparto
di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di
permanenza nel comparto.
Art. 8.
Portabilita'
1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione
individuale costituita presso FONDINPS puo' essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare
dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Art. 9.
Regolamento
1. Le modalita' di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da
un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati
dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed
approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.
Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP
provvedera' ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme
pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 35 della G.U. <----
Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007
Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al
Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile (Fondo tesoreria).
(GU n.26 del 1-2-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006,
concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della
medesima e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato
comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»
1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, e' finanziato da
un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile
maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal
1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo
del contributo e' determinata per ciascun lavoratore secondo le
disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto
contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente
all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo
previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il
versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro, con le modalita' e i termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro
del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che
abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i
lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di
fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto
limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che
iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini
dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio
attivita'.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori
con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia
del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli
non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice
civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore
assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in
sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del
computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita
dichiarazione.
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con
riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore
a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e
dirigenti del settore agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i
CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di
TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui
all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno
aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano
integralmente il TFR;
b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente
dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto
ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero attraverso modalita' tacite, e con l'indicazione
degli importi del contributo di cui al comma 1, nonche' delle
correlate prestazioni di cui all'art. 2.
10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti
e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi
pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di
riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori
di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni
relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica
ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine,
la COVIP trasmette all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi
pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al
conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di
cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.
Art. 2.
Prestazioni erogate dal Fondo
1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalita' previste
dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di
lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo
riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di
incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente
agli enti previdenziali nello stesso mese.
3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al
Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi
previsti dal comma 2.
4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro
non puo', in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il
Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione
dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del
Fondo stesso.
5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono
calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette
anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della
capienza dell'importo maturato in virtu' degli accantonamenti
effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo
dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il
datore di lavoro, la differenza e' erogata secondo le disposizioni
del presente articolo.
Art. 3.
Manifestazioni di volonta' circa la destinazione del TFR
1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art.
1, comma 5:
a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che
conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007
e il 30 giugno 2007, secondo modalita' tacite o esplicite, l'intero
TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non e' dovuto
alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo
periodo, manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte,
il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il
contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a
decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore
del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1,
comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo
corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni
riferite alle mensilita' antecedenti quella dell'effettivo
versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del
tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato
al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di
versamento;
b) il cui rapporto di lavoro e' iniziato in data successiva al
31 dicembre 2006, che non abbiano gia' espresso la propria volonta'
in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro e conferiscono, secondo modalita' tacite o esplicite, detto
TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi
dall'assunzione, il contributo al Fondo e' dovuto fino al momento del
conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo,
manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte, il proprio
TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese
successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2
allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1,
comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata
per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione,
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilita' antecedenti
quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al
31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR
applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Decreto 31 agosto 2007
Facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi
dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n.
296.
(GU n.258 del 6-11-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la
facolta' di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge
n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche
per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione delle modalita' di esercizio della facolta' di riscatto
di cui al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle
emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;
Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative
dell'art. 4 della predetta legge;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che,
ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia,
individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da
produrre a corredo dell'istanza di congedo;
Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state
approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista
dall'anzidetta norma;
Considerato che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006
dispone che siano adeguate le predette tariffe;
Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;
Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a
fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la
facolta' di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di
aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello
svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di
gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda
di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con
riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art.
2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1,
2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa
documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo.
Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante
scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo
oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.
Art. 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini
dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne
costituiscono parte integrante (allegato 1).
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad
applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale
19 febbraio 1981.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 agosto 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298
Allegato 1
TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 789 E 790 DELLA LEGGE N.
296/2006
----> Vedere immagini da pag. 35 a pag. 43 <----
Decreto Legislativo 169 del 12 settembre 2007
Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
Vigente al: 10-12-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della citata
legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».
Art. 2.
Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso».
2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo le parole «salva la facolta», sono aggiunte le seguenti:
«per il creditore o per il pubblico ministero».
3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».
4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il
procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il
debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto
all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati
dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle
parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti
cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.».
5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale
dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si
procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione
ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.».
6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono aggiunte le seguenti «al pubblico ministero,».
7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento
puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo
quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della
notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di
una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della
cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a
cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta
giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati
dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.».
8. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «l'appello» sono sostituite dalle
parole «il reclamo» e le parole «il collegio» sono sostituite dalle parole «la corte d'appello»;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
abrogato.
10. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole «Corte di
appello» e «Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «corte d'appello»;
b) nel secondo comma, le parole «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni».
Art. 3.
Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e' abrogato.
2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: «agli avvocati» sono sostituite dalla seguente: «ai difensori».
3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale). - Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei
creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni,
decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il
reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima
dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i
mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il
collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato».
4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e' abrogato.
5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole «giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.».
6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: «Relazione al giudice» sono
aggiunte: «e rapporti riepilogativi.»;
b) nel primo comma le parole «dell'istruttoria penale» sono
sostituite con «delle indagini preliminari in sede penale.».
7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole «scelti dal curatore.» e'
aggiunta la seguente frase: «Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale»;
b) il terzo comma e' abrogato.
8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel richiedere
l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.»;
b) al secondo comma, le parole «approvati dal medesimo ai sensi
dell'articolo 104-ter» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo».
9. All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma, e' sostituito dal seguente: «Conclusa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40»;
b) nel terzo comma, le parole «allo stato» sono soppresse.
10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole «In caso di inerzia, di
impossibilita» sono inserite le seguenti: «di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o»;
b) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
«Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore
durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.».
Art. 4.
Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267
1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da «L'imprenditore» a «sono tenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il fallito persona fisica e' tenuto»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e'
consegnata al curatore.».
2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
«Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 51.».
3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole da «disponendo» fino a «relative», sono sostituite dalle seguenti: «determinandone le modalita' a norma dell'articolo 107».
4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del terzo comma e' sostituita dalla seguente:
«c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;»;
b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole «sia
attestata», sono aggiunte le seguenti: «da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)».
5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo le parole «atti estintivi di», sono aggiunte le seguenti: «posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque».
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto»;
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;
c) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
«In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita
immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado».
7. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). - I
contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
8. All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « del bene stesso» sono inserite le seguenti: «avvenute a valori di mercato».
9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). - Nella vendita con
riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del
contratto.».
10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). - Se il
curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.».
11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non e'
causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.».
12. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del
locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque
tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi
dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.».
13. L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
abrogato.
Art. 5.
Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola «annotato» e' sostituita dalla seguente: «trascritto».
2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «e alle».
Art. 6.
Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole «anche in relazione alla
graduazione del credito,» sono soppresse;
b) il settimo comma e' abrogato.
2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e' sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.».
3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole «con decreto», sono aggiunte le seguenti:
«succintamente motivato»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) il secondo comma e' abrogato.
4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del
fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di
una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione
ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,
impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei
successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».
5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».
6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole «e sentiti il comitato dei creditori
ed il fallito» sono sostituite dalle seguenti «e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni
di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo».
7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma e' aggiunto il seguente: «Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.».
Art. 7.
Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Entro
sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in
ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti»;
b) al quarto comma, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
«Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che
autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.».
2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI».
3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI» sono soppresse.
4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella
rubrica, la parola «Vendita», e' sostituita dalla seguente: «Cessione».
5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le parole: «Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI» sono soppresse.
6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le
vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;
c) al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili» sono
inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri».
7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
secondo comma le parole «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,».
8. L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
abrogato.
Art. 8.
Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267
1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si
applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;
b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei
creditori» sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le
seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art.
36.».
2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la parola: «debiti» e' sostituita dalla seguente: «crediti».
3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio
proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo
della vita», sono soppresse.
4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».
Art. 9.
Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore
ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese»;
b) dopo le parole «della societa» sono inserite le seguenti: «nei
casi di cui ai numeri 1) e 2)».
2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
«Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione
e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.»;
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il
termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.»;
3. L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
«Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio
del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento.».
4. All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, la parola: «appellata» e' sostituita dalla seguente: «reclamata»;
5. All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
«La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu'
creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.»;
c) al quarto comma:
1) dopo le parole: «La proposta presentata» sono inserite le
seguenti: «da uno o piu' creditori o»;
2) nel secondo periodo le parole «Il terzo» vengono sostituite
dalle seguenti: «Il proponente».
6. All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «comitato dei creditori e» sono
soppresse e dopo le parole «della liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «ed alle garanzie offerte»;
b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole
classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.»;
7. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
«Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.»;
b) nel comma quarto le parole: «una sentenza emessa» sono
sostituite dalle seguenti: «un provvedimento emesso»;
8. L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine
stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che
il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il
tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma
dell'articolo 17.».
9. L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale e' reclamabile
dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18,
secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di
una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle
parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.».
10. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse
non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto
compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale
garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito
verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.».
11. L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 138 (Annullamento del concordato). - Il concordato omologato
puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi
dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.».
Art. 10.
Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa».
2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».
Art. 11.
Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola: «appello» e' sostituita dalla seguente: «reclamo».
Art. 12.
Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola «Condizioni» e'
sostituita dalla parola «Presupposti».
2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».
3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il comma seguente:
«La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero».
4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 162 (Inammissibilita' della proposta). - Il Tribunale puo'
concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile
reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.».
5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la
regolarita' della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,»;
b) al secondo comma, n. 4), le parole: «che si presume necessaria
per l'intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma»;
c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite
dalle seguenti: «primo comma».
6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17».
Art. 13.
Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267
1. All'articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».
Art. 14.
Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del
fallimento nel corso della procedura). - Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui
all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il
debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.».
Art. 15.
Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267
1. All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma e' aggiunto il seguente:
«La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo
l'inizio delle operazioni di voto».
2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il
concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di
concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato».
3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax
o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».
Art. 16.
Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole «raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178» sono sostituite dalle seguenti: «raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177».
2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il concordato e' stato
approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la
regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e
al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o
su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.».
3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «nella sentenza» vengono sostituite dalle seguenti:
«nel decreto»;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116
in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in
quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni
iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.».
4. L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista
efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori
per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.».
5. L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo comma
anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione e' espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.».
6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale puo' essere
proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di
fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.».
Art. 17.
Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267
1. L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sosituito dal seguente:
«Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Ciascuno
dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa
importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto
compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale».
Art. 18.
Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola «appello» e' sostituita dalla seguente: «reclamo».
2. L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:
«Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di
rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.».
3. L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
abrogato.
4. L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo
riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data
comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il
bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.»;
5. L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del
tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella
cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla
liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di
sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».
6. L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il
concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo'
essere annullato a norma dell'articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione
amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.».
Art. 19.
Disciplina transitoria in materia di esdebitazione
1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del
Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino
chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.
Art. 20.
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, la lettera a) e' abrogata.
Art. 21.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio
2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Art. 22.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche
alle procedure concorsuali pendenti.
4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Decreto del Ministero del Lavoro del 31 luglio 2007
Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati
dall'Albania, ai sensi dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(GU n.231 del 4-10-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che riconosce, a decorrere dall'anno 2008, ai cittadini italiani
rimpatriati dall'Albania la facolta' di ottenere a domanda,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la
ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni
assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo
effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31
dicembre 1997;
Visto, in particolare, il secondo periodo della citata
disposizione, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la disciplina delle modalita' di attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Decreta:
Art. 1.
1. Possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 1164,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati
dall'Albania entro il 31 dicembre 1997:
a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana
entro la data del 31 dicembre 1997;
b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla
lettera a);
c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei
soggetti di cui alla lettera a);
d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla
lettera c).
2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di
ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all'INPS,
produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi
di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal
1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.
Art. 2.
1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
da' titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di
una anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente
lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile
determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei
periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della
prestazione pensionistica, e' riconosciuta entro i limiti
dell'anzianita' contributiva massima valutabile. Analoga decorrenza
vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.
3. L'importo dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro
all'estero direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi
per i quali viene effettuata la ricostruzione e' rimborsato, a
domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi
gia' goduti della corrispondente pensione.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 luglio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219