-
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
-
Assegno straordinario di sostegno al reddito
-
Codifica aziende
-
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
-
Contributi sindacali
-
Contributo ordinario e contributo addizionale
-
Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
-
Cumulabilità
-
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
-
Erogazione in unica soluzione
-
Finalità e ambito di applicazione
-
Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
-
Finanziamento delle prestazioni straordinarie
-
Modalità di finanziamento delle prestazioni
-
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
-
Presentazione della domanda
-
Prestazioni concesse dal Fondo
-
Procedure di liquidazione e decorrenza
-
Regime tributario
-
Requisiti del datore di lavoro
-
Requisiti del lavoratore
-
Ricorsi amministrativi
Messaggio 477 del 10 maggio 2000
OGGETTO: Trattamenti integrazione salariale ordinaria – pagamento diretto.
Ad integrazione dei criteri operativi per l’istruttoria delle richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali impartiti con i Messaggi n. 18541 del 30 marzo 1996 e n. 20775 del 24 febbraio 1999 si precisa quanto segue.
Le richieste devono essere necessariamente trasmesse a questa Direzione Generale corredate dalla dichiarazione di responsabilità della ditta di non aver conguagliato gli importi delle integrazioni salariali relativi alle autorizzazioni concesse ed oggetto di richiesta di pagamento diretto o di averne già conguagliato una parte. In tale ultimo caso dovrà essere indicato il periodo preciso di riferimento e l’importo.
La mancanza di tale dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, non consentirà in alcun modo l’esame della richiesta stessa. Nel caso in cui le richieste di pagamento diretto delle prestazioni in esame siano inoltrate direttamente dai lavoratori interessati o dalle proprie Associazioni Sindacali, le Sedi, prima dell’invio delle stesse a questa Direzione dovranno comunque verificare l’eventuale conguaglio dei relativi importi effettuato dai datori di lavoro con i mezzi che riterranno più opportuni ed inoltreranno tutta la documentazione seguendo le stesse modalità impartite per le richieste inoltrate dai datori di lavoro. Si ribadisce inoltre l’esigenza richiamata esplicitamente con il Messaggio n. 20775 del 24.2.1999, che le Sedi nell’inviare a questa Direzione le richieste di pagamento diretto esprimano un motivato parere circa l’accoglibilità o meno delle richieste stesse.
Anche la mancanza di tale elemento pregiudicherà la definizione della domanda medesima.
Per il Dirigente il Progetto Prestazioni
a Sostegno del Reddito
dr. Luigi Ziccheddu
F.to
Dr.ssa Raffaella Abbatecola e Dr.ssa Anna Coppa
900201
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 6645
Circolare n. 212
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.
Criteri applicativi assunti dal Comitato speciale a seguito
di pronuncie della Corte di Cassazione in tema di ripresa
dell'attivita' lavorativa e di lavoratori licenziati o
dimessi nel corso o al termine del periodo integrato.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 6645
Roma, 18 ottobre 1984
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Circolare n. 212 Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati 2
Oggetto: Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.
Criteri applicativi assunti dal Comitato speciale a seguito
di pronuncie della Corte di Cassazione in tema di ripresa
dell'attivita' lavorativa e di lavoratori licenziati o
dimessi nel corso o al termine del periodo integrato.
E' noto che la ripresa dell'attivita' lavorativa al termine
del periodo di sospensione, ai fini della concessione delle
prestazioni della Cassa integrazione guadagni degli operai della
industria, e' stata finora intesa, sotto l'aspetto oggettivo, quale
ripresa dell'attivita' aziendale e, sotto quello soggettivo, come
ripresa delle prestazioni lavorative da parte dei singoli lavoratori
posti in Cassa integrazione.
Dalla connessione dei due aspetti sopra indicati e'
scaturita la prassi, seguita dagli Organi competenti a deliberare
sulle domande di concessione o di proroga, di subordinare
l'ammissione alle integrazioni salariali non solo alla ripresa
dell'attivita' aziendale, ma alla riammissione in attivita' dei
singoli lavoratori interessati.
Su tali tematiche, il Comitato speciale della Cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria, sulla base di
alcune pronuncie della Corte di Cassazione, precedute da varie
sentenze di giudici di merito, fra le quali non sono mancate quelle
che hanno condiviso i criteri seguiti dall'Istituto, nel prendere
atto del consolidarsi degli orientamenti della Corte, ha ravvisato
l'esigenza di recepire i principi enunciati dalla Corte ai fini del
riconoscimento del diritto alle integrazioni salariali.
In sintesi, dalle sentenze della Corte si possono ricavare
i seguenti principi cui non potranno non attenersi gli Organi della
Cassa nella disamina delle richieste. Le autorizzazioni alle
integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un
diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati,
diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato venga
risolto il rapporto di lavoro. Cio' in considerazione del fatto che
la ripresa dell'attivita' aziendale non e' necessariamente dipendente
dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente
considerati. Pertanto, sempreche' sia stata autorizzata la erogazione
delle integrazioni salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a
beneficiare delle prestazioni sino alla data della eventuale
risoluzione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di autorizzazione delle integrazioni
salariali e' atto di per se' perfetto in quanto esaurisce il proprio
effetto nella costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a
durare per il periodo fissato a norma dell'art. 6 della legge 164/75
(1).
Conseguentemente l'atto tesso non puo' essere sottoposto a
revoca o abrogazione per la mancata ripresa dell'attivita'
lavorativa; puo' soltanto essere annullato d'ufficio (e cioe' a
prescindere da eventuale impugnativa) per vizi di legittimita'
preesistenti o coevi all'atto stesso.
Da tali enunciazioni consegue che le autorizzazioni alle
integrazioni salariali non potranno essere piu' sottoposte alla
clausola relativa alla ripresa dell'attivita' aziendale, ne' possono
escludersi dalle integrazioni, qualora queste siano autorizzate, i
lavoratori licenziati e dimessi.
Pertanto, le condizioni della ripresa dell'attivita'
lavorativa, in senso oggettivo, per l'ammissione all'intervento della
Cassa, nel piu' aggiornato contesto interpretativo, postula piu'
ampie valutazioni.
Difatti, la ripresa dell'attivita' aziendale deve essere
valutata "a priori" con riferimento al momento della presentazione
della domanda.
E' in tale momento che, secondo le previsioni del datore di
lavoro, il quale valutera' realisticamente la situazione propria nel
piu' ampio contesto economico-produttivo specifico e/o generale, deve
risultare certa la ripresa dell'attivita' sospesa.
Gli eventuali accertamenti che si rendessero utili o
necessari, naturalmente agli effetti delle integrazioni salariali,
devono in ogni caso essere finalizzati a configurare adeguatamente la
situazione aziendale all'atto della sospensione dell'attivita'
produttiva e la prevedibile evoluzione della stessa.
Inoltre, se e' vero che i singoli licenziati e dimissionari
in quanto tali non possono essere esclusi dalla fruizione delle
prestazioni della Cassa integrazione guadagni, resta l'importante
valore sintomatico che i licenziamenti o le dimissioni hanno nei
riguardi della evoluzione della situazione aziendale.
E difatti, sempre nella loro funzione di espressione
indicativa di fenomeni aziendali, i licenziamenti o le dimissioni,
devono essere valutati nel loro complesso per verificare anche se
sussiste un'eventuale esuberanza di personale (art.6 del D.L. C.P.S.
n. 869/47).
D'altra parte la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che
i licenziamenti o le dimissioni sopravvenuti al rilascio
dell'autorizzazione, mentre non dispiegano alcun effetto sulla
efficacia dell'autorizzazione stessa e sulla spettanza delle
integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto
di lavoro, devono essere opportunamente valutati in occasione delle
successive richieste d'intervento al fine di verificare, sussistendo
le altre condizioni di legge, che la causale per la quale viene
avanzata la nuova richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una
situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione
transitoria (art. 1 della legge n. 164/75).
Per quanto attiene gli aspetti piu' propriamente operativi
l'Organo Centrale della Cassa, nella consapevolezza delle maggiori
difficolta' che la istruttoria e decisione delle domande di C.I.G.
potranno incontrare, partendo dalla considerazione che i requisiti
posti dall'art. 1 della legge n. 164 su citata devono trovare
riscontro nella previsione di ripresa, ha ribadito l'obbligo del
datore di lavoro che avanza la richiesta di intervento, di formulare
le relative previsioni all'atto stesso della presentazione della
domanda.
Inoltre lo stesso Organo ha ribadito che, ai fini della
valutazione della situazione aziendale e delle previsioni di ripresa
dell'attivita' lavorativa, si terra' conto delle risultanze della
procedura di consultazione sindacale ove attuata ai sensi dell'art. 5
della legge n. 164/75.
Allo scopo di effettuare l'acquisizione degli elementi
utili, l'Organo in discorso ha quindi convenuto circa la necessita'
di istituire una scheda istruttoria o questionario (v. allegato 1),
che in attesa di una revisione del mod. I.G.i 15, dovra' essere
allegata al modulo stesso dal quale deve essere comunque cancellata
l'avvertenza concernente la esclusione dei lavoratori licenziati o
dimessi.
I datori di lavoro devono avere la massima cura nella
compilazione del questionario in relazione alle responsabilita' che
gli stessi si assumono nel fornire le notizie richieste ovvero
nell'omettere la risposta alle domande contenute nel questionario.
I datori medesimi dovranno altresi' essere informati che,
qualora dopo la presentazione della domanda dovessero verificarsi
circostanze e fatti modificativi della situazione aziendale cosi'
come si configura dalle notizie gia' fornite, le circostanze o i
fatti stessi dovranno essere portati a conoscenza degli Organi della
Cassa con ogni tempestivita' e con i mezzi piu' adeguati e
documentabili.
Le Sedi sono autorizzate ad effettuare la riproduzione in
loco del modello allegato (allegato 1) secondo il presumibile
fabbisogno di un anno e a distribuirlo unitamente al modulo di
domanda I.G.i 15.
Inoltre le Sedi medesime provvederanno ad inviare alle
aziende interessate la circolare redatta secondo lo schema allegato
2.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
=====================================================================
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di ..........
Questionario da allegare al modello IGi 15
La Ditta .................................................................
...............................................................................
................................. esercente ................. con n. .
.......... operai in forza, costituita il .................., che ha r
ichiesto con il mod. IGi 15, presentato il ................., le integ
razioni salariali per il periodo dal ..................... al ........
............ per n. .... operai sospesi e/o n. .... operai lavorant
i ad orario ridotto, addetti alle seguenti lavorazioni ...... ........
............................................................. dic
hiara quanto segue in risposta ai punti 1, 2, 3, 4, 5 (*)
-------------
A, B, C, D
(da compilare per la 1' richiesta)
---------------------------------------------------------------------
1 *
Per quando e' prevista la * L'attivita' produttiva verra'
ripresa dell'attivita' * ripresa dal ....................
produttiva? * e sara' continuativa
* ----------------------------(**)
* sara' svolta nel periodo dal .......
* ......... al .......................
---------------------------------------------------------------------
2 *
Con quanti operai avverra' * La ripresa dell'attivita' produttiva
la ripresa dell'attivita' * avverra' con n. ............. operai
produttiva e con quale ora- * che praticheranno l'orario lavorativo
rio lavorativo settimanale? * settimanale di n. ............. ore.
---------------------------------------------------------------------
3 *
Su quali circostanze ed * La previsione di riprendere la
elementi concreti si basa * attivita' produttiva dal ...........
la previsione di ripresa * si basa sui seguenti elementi e
dell'attivita' produttiva? * circostanze: ***
---------------------------------------------------------------------
4 *
Quanti operai verranno * Si prevede che verranno licenziati
eventualmente licenziati? * n. ................. operai, per i
* seguenti motivi ....................
* ....................................
* ....................................
Vi saranno nuove assunzioni? * Vi saranno n. ..... nuove assunzioni
--------------------------------------------------------------------
5 *
E' in corso una procedura * In caso affermativo:
di fallimento, di concordato * -e' stata presentata istanza di
preventivo o di liquidazione * fallimento il ......................
coatta amministrativa * -e' stato dichiarato il fallimento
* il .................................
* -l'impresa e' stata ammessa a
* concordato preventivo il ...........
* -e' stata disposta la liquidazione
* coatta amministrativa il ...........
*
In caso di societa' e' stata * -e' stata deliberata la liquidazione
deliberata la liquidazione * dell'impresa il ................. ed
dell'impresa ? * il liquidatore e' il Sig. ..........
* ....................................
--------------------------------------------------------------------
(*) Barrare i numeri e le lettere che contraddistinguono i quesiti
ai quali si e' data risposta.
(**) Cancellare l'ipotesi che non ricorre
(***) Allegare eventuale documentazione probatoria.
--------------------------------------------------------------------
(da compilare per la richiesta di proroga)
--------------------------------------------------------------------
A *
Per quali motivi non si e' * La previsione della ripresa della
realizzata la precedente * attivita' produttiva, gia' indicata
previsione di ripresa ? * per il ................, non si e'
* potuta realizzare per i seguenti
* motivi: ...........................
* ...................................
* ...................................
* ...................................
* ...................................
* Si prevede, comunque, di riprendere
* la attivita' produttiva il ........
* con n. ... operai ad orario .......
* ............ sulla base dei seguenti
* elementi ..........................
* ...................................
* ...................................
---------------------------------------------------------------------
B *
Nel periodo precedente a * La Ditta ha licenziato n. .........
quello in oggetto della * operai/non ha effettuato
presente richiesta la Ditta * licenziamenti (*) per i seguenti
ha licenziato operai? * motivi ............................
* ...................................
*
Si sono dimessi operai? * Si sono dimessi n. ... operai (*)
* -----------------------------
* Non si sono dimessi operai
---------------------------------------------------------------------
C *
Nel corso del periodo di * La Ditta prevede/non prevede (*)
proroga o al termine dello * di licenziare n. ........ operai, per
stesso, sono previsti * i seguenti motivi .................
licenziamenti? * ...................................
*
Vi saranno nuove assunzioni? * Vi saranno n. ... nuove assunzioni.
---------------------------------------------------------------------
D *
E' in corso una procedura di * In caso affermativo:
fallimento, di concordato * - e' stata presentata istanza di
preventivo o di liquidazione * fallimento il ...................
coatta amministrativa? * - e' stato dichiarato il fallimento
* il ..............................
* - l'impresa e' stata ammessa a
* concordato preventivo il ........
* - e' stata disposta la liquidazione
* coatta amministrativa il ........
*
*
In caso di societa' e' stata * e'stata deliberata la liquidazione
deliberata la liquidazione * dell'impresa il ...................
dell'impresa? * ed il liquidatore e' il Sig. ......
* ...................................
(*) Cancellare l'ipotesi che non ricorre
La sottoscritta Ditta, consapevole delle responsabilita'
amministrative, civili e penali previste per il caso di dichiarazioni
false o fraudolente dirette a procurare indebitamente le prestazioni
della C.I.G., dichiara che le notizie fornite con il presente
questionario sono rispondenti al vero.
La sottoscritta Ditta si impegna sotto la propria
responsabilita' a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati
che dovesse intervenire tra la data della compilazione del presente
questionario e quella della eventuale ricezione del provvedimento di
ammissione.
Data .................... IL DATORE DI LAVORO
(firma, per esteso e leggibile, del
titolare o legale rappresentante e
timbro della Ditta)
---------------------------------------------------------------------
SPAZIO RISERVATO ALL'INPS
Notizie da fornire a cura delle Sedi (1):
(1) La Sede esporra' ogni notizia utile per la valutazione della
situazione aziendale, concernente, ad esempio: stato degli
adempimenti assicurativi e previdenziali, eventuali rateizzazioni
contributive in corso, procedure concorsuali.
IL DIRIGENTE LA SEDE
Data ................
====================================================================
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Sede di ......
...... li' .................
Alla Ditta ......................
.................................
Il Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni
degli operai dell'industria, nel prendere in esame alcune sentenze
emesse dalla Corte di Cassazione in materia di integrazioni
salariali, concernenti in particolare gli effetti della risoluzione
del rapporto di lavoro sul riconoscimento ovvero sul mantenimento del
diritto alle prestazioni della Cassa integrazione guadagni degli
operai dell'industria, ha ravvisato l'esigenza di adeguare i criteri
finora seguiti in materia ai principi affermati dalla predetta Corte.
Tali principi si riportano sinteticamente di seguito:
Le autorizzazioni delle integrazioni salariali, una volta
rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei
lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso o al
termine del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro.
Cio' in considerazione del fatto che la ripresa dell'attivita'
aziendale non e' necessariamente dipendente dalla riammissione al
lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati. Pertanto,
sempreche' sia stata autorizzata la erogazione delle integrazioni
salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a beneficiare delle
prestazioni sino alla data della eventuale risoluzione del rapporto
di lavoro.
Il provvedimento di autorizzazione delle integrazioni
salariali e' atto di per se' perfetto ed esaurisce il proprio effetto
nella costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a durare per
il periodo fissato a norma dell'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n.
164.
Conseguentemente l'atto stesso non puo' essere sottoposto a
revoca o abrogazione per la mancata ripresa dell'attivita'
lavorativa, ma puo' soltanto essere annullato d'ufficio per vizi di
legittimita' preesistenti o coevi all'atto stesso.
In altri termini, poiche' la ripresa dell'attivita'
aziendale si puo' realizzare anche se non tutti i lavoratori posti in
Cassa integrazione riprendono servizio, le dimissioni o il
licenziamento dei singoli lavoratori sono ininfluenti sul diritto
alle integrazioni salariali gia' riconosciuto.
Il Comitato speciale, tuttavia, ha in proposito ribadito il
carattere sintomatico dei licenziamenti o delle dimissioni ai fini
della valutazione della situazione aziendale e dei suoi sviluppi sia
con riferimento alla prosecuzione dell'attivita' sia con riguardo
all'applicazione della norma di cui all'art. 6 del D.L. C.P.S. 12
agosto 1947, n. 869 che prevede la esclusione delle integrazioni
salariali per i lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero
rispetto alle esigenze della impresa.
E da aggiungere, sempre in tema di ripresa dell'attivita'
aziendale, che le relative previsioni devono essere prese in
considerazione con un giudizio "ex ante", vale a dire che, nell'atto
in cui viene presentata richiesta di intervento della Cassa, la
ripresa deve risultare certa, secondo le indicazioni fornite dal
datore di lavoro medesimo e tenendo conto delle eventuali risultanze
della procedura di consultazione sindacale ove attuata ai sensi
dell'art. 5 della citata legge n. 164/75.
Allo scopo di agevolare la acquisizione di ogni elemento o
circostanza utile alla disamina delle richieste, il Comitato speciale
in discorso ha convenuto circa la necessita' di istituire un modulo
contenente un questionario per i datori di lavoro, da presentare
unitamente al modulo di domanda I.G.i 15 in attesa di una successiva
unificazione degli stessi.
Il questionario anzidetto dovra' essere compilato con la
massima attenzione in relazione alle responsabilita' che il datore di
lavoro si assume nel fornire le notizie richieste in modo errato o
incompleto ovvero nell'omettere la risposta alle domande contenute
nel questionario stesso. E cio' al fine anche di evitare il dover
ricorrere, da parte di questo Istituto, a supplementi istruttori e
quindi il protrarsi dei tempi necessari agli Organi della Cassa
integrazione per la disamina delle domande e le conseguenti
deliberazioni.
Inoltre, si precisa che, qualora dopo la presentazione
della domanda, dovessero verificarsi fatti o circostanze modificative
della situazione aziendale e risultanti utili ai fini della
definizione della richiesta di concessione o proroga, le circostanze
o fatti stessi dovranno essere portati a conoscenza degli Organi in
discorso con ogni tempestivita' e con i mezzi piu' adeguati e
documentabili.
Infine si fa presente che esemplari del modulo contenente
il questionario di cui trattasi sono disponibili presso le Sedi di
questo Istituto.
IL DIRIGENTE LA SEDE
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Dirigenti centrali e periferici
Direttori delle Agenzie
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 14 Luglio 2003 periferici dei Rami professionali
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 130 e, per conoscenza,
Commissario Straordinario
Vice Commissario Straordinario
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Presidenti dei Comitati regionali
Presidente dei Comitati Provinciali
Oggetto: Requisito della ripresa dell’attività produttiva al termine del periodo
di integrazione salariale. Criterio di valutazione.
Sommario:Valutazione delle condizioni per la ripresa di attività produttiva
da parte di aziende richiedenti l’integrazione salariale. Prevedibilità della stessa.
Giudizio prognostico. Congrua motivazione per il provvedimento di diniego.
Di recente il Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha riconsiderato la problematica della valutazione delle condizioni da cui deve risultare prevedibile la ripresa della attività produttiva al termine del richiesto periodo di integrazione salariale ordinaria, alla stregua dei principi da ultimi enunciati dal Consiglio di Stato in un parere reso a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un imprenditore.
Il predetto Organo consultivo ha recepito principi costantemente affermati in un lontano passato da una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la previsione che “risulti certa la riammissione entro breve periodo degli operai stessi nell’attività produttiva dell’impresa” – stabilita dall’art.5 p. 1) del DLCPS 12.8.47 n.869 ed implicitamente confermata dall’art.1 p. 1) della legge 20.5.75, n.164, mediante il riferimento alla temporaneità ed alla transitorietà della causa integrabile – va intesa nel senso che le situazioni aziendali, addotte a giustificazione delle domande di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, devono basarsi su elementi oggettivi attendibili che consentono di prevedere essere probabile che l’impresa continui ad operare sul mercato.
Per l’ammissione al trattamento integrativo dell’impresa istante si esige che sia compiuto un favorevole giudizio prognostico sulla capacità dell’impresa di continuare l’attività al termine della contrazione di lavoro, fondato su elementi di valutazione forniti principalmente dall’istante ed eventualmente, acquisiti dalla Commissione Provinciale, ove ravvisi la necessità di compiere indagini istruttorie.
Tale giudizio è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale.
Il Consiglio di Stato ha pure riaffermato l’imprescindibile necessità che il provvedimento di diniego delle prestazioni contenga una congrua motivazione, che menzioni gli elementi di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento in ordine all’improbabile ripresa della attività.
Il Comitato ha, quindi, confermato in linea di principio i criteri illustrati sull’argomento nella circ. n. 6645 del 18.10.84, ribadendo, peraltro, che in caso di reiezione della domanda per l’imprevedibilità della ripresa dell’attività, la motivazione non si limiti ad esporre genericamente fatti obiettivamente non riscontrabili, e quindi aleatori, ma argomenti approfonditamente sulla sussistenza di elementi che evidenziano l’inattendibilità della previsione di una ripresa.
Risulta, quindi, essenziale, che nell’istruttoria delle domande di integrazione salariale venga invitata l’impresa istante a fornire, nel suo interesse, la documentazione utile a formulare un giudizio previsionale di ripresa di attività.
In attesa della revisione al fine sopra indicato della procedura automatizzata, si interessano le Sedi a sostituire la motivazione di reiezione per “mancata ripresa dell’attività”, con “imprevedibilità della ripresa dell’attività risultante da . . . . . (specificare i motivi)”.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO
Messaggio 362 del 18 luglio 2000
Oggetto:
Computo nel reddito da valutare per il diritto alla pensione sociale o all'assegno sociale delle prestazioni di assistenza economica agli anziani erogate dai Comuni o da altri Enti.
Alcune Amministrazioni Comunali hanno prospettato la problematica relativa al computo delle prestazioni di assistenza economica agli anziani erogate dai Comuni nel reddito da valutare per il diritto alla pensione o all' assegno sociale.
Sono state in particolare prospettate due tipologie di prestazioni : quelle erogate con continuità per importi finalizzati al raggiungimento di un determinato livello di reddito (di norma il minimo INPS) ed altre consistenti in interventi economici che l' anziano destina a bisogni strettamente connessi ad una sua personale e contingente situazione e che non presentano la caratteristica della continuità.
Per quanto riguarda questa seconda tipologia di interventi si chiarisce che gli stessi non devono essere ricompresi tra i redditi da valutare per il diritto alla pensione o all' assegno sociale, in quanto non presentano le caratteristiche di redditi erogati con continuità ma piuttosto quelle di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani.
Per quanto riguarda invece le prestazioni erogate con continuità dagli Enti in oggetto, i criteri indicati nella circolare n. 53417 dell' 8 agosto 1978 con riferimento ai requisiti per il diritto alla pensione sociale, nonché le disposizioni di cui alla circolare n. 208 del 24 ottobre 1996, per l' applicazione dell' art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995. n. 335, istitutivo dell' assegno sociale, ne prevedono la valutabilità ai fini del diritto e della misura della prestazione sociale.
Considerato peraltro che l' applicazione delle predette disposizioni pone in essere un meccanismo tale da determinare una conseguente riduzione del trattamento corrisposto dall' Istituto, rendendo vano l' intervento dell' Ente locale, la questione è stata segnalata al Ministero del Lavoro per le determinazioni di propria competenza.
Nel confermare, allo stato attuale, le indicazioni di cui alle richiamate circolari, si fa riserva di successive comunicazioni non appena perverranno le indicazioni ministeriali richieste.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Messaggio n. 89 del 27 marzo 2000
Oggetto:
Accredito contribuzione figurativa di malattia ex Decreto leg.vo n. 564/96, modificato dal Decreto leg.vo n. 278/98.
L'art. 3 del Decreto leg.vo 29.6.98, n. 278 ha modificato il Decreto leg.vo 16.9.96, n. 564 in materia di accredito figurativo di malattia, abrogandone fin dall'origine i commi 5 e 6 dell'art. 1, che prevedevano la valutazione al 50% dei periodi di assenza per malattia ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti e riducendo a 22 mesi il periodo massimo di riconoscimento figurativo della malattia, che era stato innalzato a 24 mesi dal Decreto leg.vo n. 564/96.
Poichè alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito a quest'ultima modifica, si precisa che il periodo massimo accreditabile, a partire dall'1.1.97, passa dai 12 mesi (52 settimane), previsti dall'art. 56 del R.D. 1827 del 1935 a 14 mesi (61 settimane) con un incremento di due mesi (9 settimane) ogni tre anni, fino a raggiungere i 22 mesi (96 settimane) dal 2011.
Si precisa, inoltre, che fino al 31.12.99 possono essere accreditati n. 14 mesi (61 settimane), anche se il limite di 52 contributi settimanali, di cui al citato R.D. n. 1827/35, non è raggiunto entro il 31.12.96 e così via.
Ad ogni buon fine, si riporta di seguito lo schema delle mensilità da accreditare a partire dall'1.1.97 al 31.12.2011:
Fino al 31.12.1996 12 mesi (52 settimane)
Dall'1.1.1997 al 31.12.1999 14 mesi (61 settimane) di cui non più di 52 prima dell'1.1.1997
Dall'1.1.2000 al 31.12.2002 16 mesi (70 settimane) di cui non più di 61 prima dell'1.1.2000
Dall'1.1.2003 al 31.12.2005 18 mesi (78 settimane) di cui non più di 70 prima dell'1.1.2003
Dall'1.1.2006 al 31.12.2008 20 mesi (87 settimane) di cui non più di 78 prima dell'1.1.2006
Dall'1.1.2009 al 31.12.2011 22 mesi (96 settimane) di cui non più di 87 prima dell'1.1.2009
il tutto conforme ai criteri emanati con circolare n. 220 del 14.11.96.
IL DIRETTORE CENTRALE
Messaggio 416 del 13 settembre 2000
Oggetto:
Integrazione al minino in caso di titolarità di due o più pensioni. Circolare n. 125 del 30 giugno 2000. Chiarimenti
A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.324 del 13 giugno 2000, con circolare n.125 del 30 giugno 2000 sono stati forniti, al punto 4.1, i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni. Tali criteri tengono conto dell'interpretazione letterale dell'articolo 6, comma 3, della legge i 1 novembre 1983, n.638, delineata dalla Corte di Cassazione. Con la predetta circolare è stato precisato che i criteri in questione devono trovare applicazione in tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione venga liquidata dal 14 giugno in poi, anche se con decorrenza anteriore; per le plurititolarità già in essere a tale data, l'eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei nuovi criteri deve essere effettuato solo a seguito di richiesta da parte degli interessati.
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito al comportamento da adottare nei casi di pensioni già liquidate alla data del 14 giugno 2000, qualora l'integrazione al minimo sia stata a suo tempo attribuita sulla pensione che secondo i criteri amministrativi all'epoca vigenti avrebbe dovuto essere corrisposta nell'importo a calcolo, ma che risulta integrabile secondo i nuovi criteri Al riguardo si precisa che a far tempo dal 14 giugno 2000 non possono essere operati trasferimenti di integrazione che non siano in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione Conseguentemente, nei casi prospettati, nessun trasferimento deve essere effettuato considerato che i criteri enunciati dalla Corte di Cassazione confermano l'integrabilità della pensione di fatto già integrata al minimo.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS