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Messaggio 28310 del 26 novembre 2007
Oggetto:
riscatto di aspettativa per motivi di famiglia - Decreto Interministeriale 31.8.2007 pubblicato in G.U. n. 258 il 6.11.2007 - indicazioni operative
Con Decreto 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.258 del 06/11/2007 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui all’art.1, comma 789 citato e, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338.
Il Decreto stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 hanno titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di aspettativa per motivi di famiglia antecedenti il 31.12.1996 nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre possono presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo (e quindi entro il 4/02/2008) i soggetti in condizione attiva al 1° gennaio 2007 divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore del decreto in esame.
Pertanto, in attesa dell'emanazione della Circolare esplicativa, le sedi dovranno acquisire le domande di cui trattasi e trattenerle in apposita evidenza per la loro definizione alla luce delle disposizioni che saranno successivamente fornite.
Si comunica inoltre che per consentire l’acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto in esame verrà istituito un nuovo codice tipo pratica per ciascuno degli ordinamenti pensionistici (FPLD e Fondi speciali) interessati da tale facoltà (il riscatto di aspettative fruite dal 1997 in poi rientra nella disciplina dell’art. 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 – codici tipo pratica ISL5….).
Si fa inoltre presente che le nuove tabelle devono essere utilizzate per la determinazione degli oneri di riscatto e di ricongiunzione relativi a domande presentate a partire dal 6 novembre 2007 e che tali domande potranno essere definite in procedura 3Erre solo dopo l’aggiornamento dei programmi di calcolo.
Con l’occasione si precisa che le domande di riscatto delle aspettative in argomento non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e che la relativa definizione dovrà avvenire esclusivamente sulla base dei nuovi coefficienti, anche per le istanze presentate in data antecedente al 6 novembre 2007.
Si allega il testo del Decreto.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI