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Legge 228 del 24 dicembre 2012
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)
Vigente al: 6-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli
interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di
cui al comma 7.
7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le
disposizioni di cui ai commi 9 e 15.
9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un
importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del
comma 15 del medesimo articolo 7.
10. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace esercizio
delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come
rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi' ai fruitori
dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un
,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo
delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle
seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e
in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite
dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle
province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata
distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' a verifiche ispettive straordinarie in
Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la specifica
formazione del personale ispettivo addetto»;
e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualita' dei servizi
prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli
enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e
assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti
di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».
11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma
precedente si applicano a decorrere dal 2015.
12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del
comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla
meta' delle province del territorio nazionale.
13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti
in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa
entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera
a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al
fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi dai
patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del
finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate
al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio
zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta
valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013
sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non
finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti
pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotta di 30
milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi
da 17 a 29.
17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti
iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni
a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari
diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni.
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;
2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli
atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a
decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o
di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1
si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti
al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente
del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione
di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto
d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali
nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero
della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi
quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente
decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia.
Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).
- 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1"
sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a
norma dell'articolo 2 deve";
c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;
d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si
esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita'
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto
viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'
stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento
deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il
numero e l'anno di ruolo.";
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta
elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;
f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita'
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede
mediante sistemi telematici".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al
comma 2.
Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli
uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione
dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli
oneri connessi alla formazione del personale di magistratura,
amministrativo e tecnico, e' autorizzata la spesa di euro
1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di
euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.
2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»;
3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il
seguente:
«2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato
nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al
successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al
ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai
fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata».
20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 543, secondo comma:
a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono
inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono
inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica
certificata»;
2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»;
3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente:
«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il
pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e
quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il
credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera
non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a
norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,
con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del
bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore.»;
4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente:
«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le
risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e'
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti
di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata
in vigore della presente legge.
22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in
forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione
del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente
effettuate nell'anno precedente»;
b) il comma 4 e' abrogato.
23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo.
24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, il comma 294-bis e' sostituito dal
seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a favore
dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera s):
1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 1.800»;
2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente:
«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a)
e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il
valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per
quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo
dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di
cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro
6.000;»;
3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
b) al comma 10:
1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti:
«lettere da b) a r),»;
2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia»;
3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato
con le modalita' di cui al periodo precedente, per la realizzazione
di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;
c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere
destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di
magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2013, per
consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente
utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno
2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali
presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo
entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di
euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al
Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima
quota e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura ordinaria»;
d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita
la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui
al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo,
all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del
personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che
abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento
alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata
al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura amministrativa»;
e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.
Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota
variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso
di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di
tale pronuncia»;
f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10,
secondo periodo»;
g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis».
26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta
individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei
ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative
all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e'
costituito dalla somma di queste».
27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del
presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di
impugnazione.
28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25,
lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal
comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.
29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si
applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie
provinciali».
31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si
applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20
per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite
dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per
la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto.».
32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli
avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli
onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti:
«si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.».
33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:
«progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;
b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono
aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede
presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre
sedi».
34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di
rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati
dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere
dall'anno 2013. ((8))
35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai
commi da 37 a 42.
36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,
comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di
acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati
utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro
valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti
percentuali per esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore
nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore
nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore
nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore
nel 2015; per il 20% nel 2016».
37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui
all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta, a
decorrere dall'anno 2013, di un ammontare. pari a 5.287.735 euro
annui.
38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure
aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a
quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la
copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'.
40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e'
ridotta per un importo di euro 5.921.258.
41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno
2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a
decorrere dall'anno 2015.
42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, e'
soppressa.
43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.
44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche
nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere
mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o
disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44
e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo
incaricato.
46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e'
abrogato.
47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi indetti per il personale docente della scuola e'
corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei
concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.
140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere
l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di piazzale
Kennedy e il relativo contratto di locazione e' risolto. Da tale
dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2013.
50. Nell'esercizio finanziario 2013 e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla
contabilita' speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa
alla contribuzione a fondo perduto.
51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie
del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al
Fondo delle istituzioni scolastiche.
52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno
2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015.
53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo
articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il 31 gennaio 2013, puo' formulare proposte di
rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce
delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e'
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se
ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e'
consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «centocinquanta unita'»;
b) al terzo periodo, le parole: «cento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquanta unita'».
58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013
nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno
scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo
periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del
1998.
59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle
prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale
appartenente al comparto scuola puo' essere posto in posizione di
comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a
carico dell'amministrazione richiedente.
60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per
i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si
applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».
61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.
62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 5 milioni
per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2
milioni a decorrere dall' anno 2015.
63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013.
64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ridotta di
euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242 per
l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per
l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di
euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
e' rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere
dall'anno 2014.
68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le scuole sottufficiali della Marina militare e' fissato in 136
unita' a decorrere dall'anno 2013.
69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le
parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013,
pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015».
70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.
71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente
partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro
8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31
gennaio 2015.
72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino
al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.
74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per
cento a decorrere dall'anno 2016.
75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore
agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio
dello Stato entro i1 31 gennaio 2013».
76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le
disposizioni di cui ai commi 77 e 78.
77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non
ancora erogati ai beneficiari».
78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorita' per
quelle»;
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale
di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».
79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da
80 a 87.
80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non
regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere
dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo
livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla
razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria erogata in
Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da
assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei
costi dei servizi di assistenza sanitaria.
81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione
di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di 5.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2013.
82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza
di autorita' statale del Ministero della salute in materia di
assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618,
nonche' in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le
regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle
partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di
residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi
rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze
in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b)
del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e'
abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia.
86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del presente
articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con
regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di
spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro
30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno
2015.
88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi
nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla
mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non idoneo,
anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanita' del 20
settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'
alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il
personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria
mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica
straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo' avvalersi
a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
e senza oneri per la finanza pubblica.
89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare
l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della
specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle
metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni
individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Per le finalita' di cui al comma 89, le stesse
amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente
a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014.
91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in
deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno
2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del
Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni.
92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento
d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della
resistenza e della Guerra di liberazione e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le
iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni
combattentistiche e Partigiane.
93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e
per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito
di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalita'
definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, nonche' per la riduzione
del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla
progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto
capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai
contributi alle imprese.
96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e' riservato alle
imprese e alle reti di impresa che affidano attivita' di ricerca e
sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o organismi di
ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e
sviluppo.
97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello
sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in
merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e
dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle
conseguenti iniziative di carattere normativo.
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle
eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al
presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7
milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione
di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185,
recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.
101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione
artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e'
prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello
rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita'
appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le
quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo
livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono
equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle
universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti
superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di
belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per
l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi
rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di
danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di
arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito
delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di
cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle
Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di
ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di
specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o
storico-musicale istituiti dalle universita'.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a
ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi
validati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui
al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di
secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma
102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento,
conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e
congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base
dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a
300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali
risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:
a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di
servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di
acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici,a
convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF),
bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili
strumentali non di proprieta';
b) la riduzione dei contratti di consulenza;
c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle
facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, con
l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza
del personale;
d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di
servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori
praticati dai migliori fornitori;
e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o
finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei
vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilita' pubblica. Le
sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo
anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet
istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni
distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed
esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a
reperire utilita' economiche, previa verifica della compatibilita'
con le finalita' istituzionali degli enti stessi. Per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli
enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche
delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000
verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita', handicap e disabilita'. Le
eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da
accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come
effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi
straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata in vigore
della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le
non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro
annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108,
lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti
stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si
raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si
provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai
progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni.
111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati
sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle
prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in
data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non
dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalita'
sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa
proposta dell'INAIL, puo' essere operata una riduzione anche
inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i
risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio
2013-2015, delle facolta' assunzionali previste dalla normativa
vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali
risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.
113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante
«Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;
b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009»
sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».
114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono
disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,
pensione e assimilati (CUI) in modalita' telematica. E' facolta' del
cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza
locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti
dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonche' quelli
derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione
periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le
seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa
tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la
scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la
scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione
anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della
legislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario, ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito
della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in
attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e
il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale
scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo
decreto legge.
116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole:
«1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050
milioni di euro»;
b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura
corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna
regione in misura proporzionale».
118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le
seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti
nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei fabbisogni
standard stessi,».
120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarieta'
comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di
150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da
finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro». sono
sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole:
«1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250
milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «,
degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati
raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei
fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria
condotta dall'UPI,».
122. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e
alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un
importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da
ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel
proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna
regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo
e' destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.
123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui
al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo
complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi
finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento
agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento
in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000
abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonche'
l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire
il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.
125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento
all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122
e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle
entrate-Fondi di bilancio».
127. Per l'anno 2013 e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto,si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi
titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal
Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi
relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilita' del
personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D»,
nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33
a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma
del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile
finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto
per non compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione
in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a
quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare,
con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi
fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica
al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione puo'
essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo
definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al
comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento
alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non
riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno.
130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi,
anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di
assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione
sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui
alla presente lettera adottando misure alternative, purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento».
132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal
presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato
dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009,
l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,
alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi».
134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza
delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei
contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere,
all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione
del risk management che includano, laddove presenti, competenze di
medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia,
secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009
del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la
prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei
dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».
135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite
all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata alla conclusione
dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e gia' banditi alla data
dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia
di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente
applicabili, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi
risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori
dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano
idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della
spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana
del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con
contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al
riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia,
come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti
dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a
carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in
quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48,
comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi»
sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati
sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla
competente autorita' statunitense. In tal caso non e' richiesta
alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica
a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia
della vigente autorizzazione rilasciata dal centro».
137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani,
i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1°
gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia
idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui
opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni
compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato.
138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di
acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto
previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal
contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili
solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La
congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva
notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad
avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti
previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le
disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dal
comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi
1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento della
spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le
esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma
1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di
programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine
di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma
dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il
pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo
Stato ad uno o piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto
fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2
milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di
euro per l'anno 2012»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le
stesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2013»;
b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:
«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti».
141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non
destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei
conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa
derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della
presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma
141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno,
dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente
comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e ((fino al 31 dicembre
2015)), le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono
acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di
acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. ((8))
144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per
gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza.
145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144
costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei
trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del
documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.
146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), possono conferire
incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla
soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici. La violazione della disposizione di cui al presente
comma e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e
disciplinare dei dirigenti.
147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico
originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico».
148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime societa'
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di
trasparenza nel conferimento degli incarichi».
149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e
le facolta'»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
universita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita',
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento».
150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle
seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,».
153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» e'
inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip
S.p.A.,» sono soppresse.
154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo
periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello
Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso
di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di
prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e
l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza».
155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In
casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite
dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle
condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni»
e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei
costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
modalita' di attuazione del presente comma».
157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti
della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle
finanze gestito attraverso la societa' Consip Spa, possono essere
stipulati uno o piu' accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di
servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni
pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni
anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' la
soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche
statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni
attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
159. L'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di
Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
160. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte
dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di
porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di
porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto», sono
attribuiti le funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita'
marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di
controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,
e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662.
161. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto
funzionale e le modalita' organizzative delle restanti articolazioni
del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera presenti
nell'area di giurisdizione dell'Autorita' soppressa ai sensi del
comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicita' e
riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161
avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra
indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita'
non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio
limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della
soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella
misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli
investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di
promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma
dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di
vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della
trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob,
nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le
misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni
in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine
anche avvalendosi, ((per il personale in effettivo servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,)),
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, ((per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,)) e con le modalita' di
selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del
presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005 n. 80, e' soppresso.
167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti:
«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269».
168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle
disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del
patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in materia di
sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di
dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi
gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli
inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' ammesso ricorso
alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,
ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.
170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano
alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo
e del Fondo globale per l'ambiente.
171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota
dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di
sviluppo, relativamente alle ricostituzioni gia' concluse, non
coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214:
a) International Development Association (IDA) - Banca mondiale
per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDAXIV),
quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;
b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000,
relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del
Fondo;
c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689,
relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII)
ricostituzione del Fondo;
d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798,
relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del
Fondo;
e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro
58.017.000,00, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD
IX);
f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei
Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima
ricostituzione del Fondo.
172. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di
capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo
totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione
nell'anno 2013.
173. All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita'
attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle
imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno
finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology
Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n.
49.
175. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di
manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel
contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600
milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze
connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di
realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita'
di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma
5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano
fino al 31 dicembre ((2014)).
178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di
assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di
quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di
consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti
necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15,
comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la
continuita' della manutenzione straordinaria della rete stradale
inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
180. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di
convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui
al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «sottoscrivono la convenzione»;
b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 marzo 2013».
181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei
trasporti della Strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui
all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015.
182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella
regione Abruzzo, e' concesso un contributo straordinario di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e
A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per
effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza
di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per
l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base
dei contenuti delle OPCM 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e
successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di
sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa
in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione
straordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione di
tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i
maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati
interventi siano di entita' tale da non permettere il permanere e/o
il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico
finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione
stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la
Commissione europea della compatibilita' comunitaria, rinegozia con
la societa' concessionaria le condizioni della concessione anche al
fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per
l'utenza.
184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e'
autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400
milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno
2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e
successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse
di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata, a decorrere
dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti,
previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento
e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del
1984.
186. Al fine di consentire il finanziamento delle attivita'
finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al
porto di Venezia e' autorizzato il trasferimento all'Autorita'
portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95
milioni di euro per l'anno 2015.
187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli
interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.
798».
188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive
modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si
procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle
risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle
precedenti assegnazioni.
189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non
piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il
termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di
accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti
e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici
registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze di polizia
giudizi aria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri
organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti
territoriali per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale.
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del
sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, puo' destinare
alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non
possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non
alienabili, il tribunale puo' procedere alla loro distruzione o
demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al
comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo
unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita'
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura
del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto
articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze
dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di
cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei
proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita
dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi
proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale
30 luglio 2009, n. 127.»;
c) all'articolo 48:
1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono
essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel
sociale.»;
d) all'articolo 51:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e
degli oneri economici)»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi
durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e
comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca
e' revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono
alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il
periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al
soggetto cui i beni sono stati restituiti.
3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia
puo' richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria,
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate
sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;
e) all'articolo 110, comma 2:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a
decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai
procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»;
f) all'articolo 111:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale
antimafia;
c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la
parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»;
2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la
parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione
delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati,
l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a
totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la
societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che
definisce le modalita'. di svolgimento dell'attivita' affidata ed
ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;
h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente:
«Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire la funzionalita'
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata
in trenta unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche,
dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata
ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro
il limite massimo di cento unita', appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota
di personale militare di cui al periodo precedente non puo' eccedere
il limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali di grado
non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale
personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che
puo' essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di
comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale
in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio.
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di
personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale
stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti
della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilita'
finanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo
determinato, al fine di assicurare la piena operativita'
dell'Agenzia».
i) all'articolo 117:
1) il comma 2 e' soppresso;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1,
lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
113-bis, commi 1, 2 e 3»;
l) all'articolo 118, comma 1:
1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni
di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per
ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal
seguente:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione
e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento
conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale
provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento del danno.».
191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla data
di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando, di
distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013,
presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano
fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di
inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
193. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.
194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui
beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali
non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o
proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive.
195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato
gia' trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero
quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata.
196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si
applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite
di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate
al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.
197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti
o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca
sono estinti di diritto.
198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al
comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di
prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui ai
commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori
che:
a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno
trascritto un pignoramento sul bene;
b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono
intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla
lettera a).
199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di
decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi
dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha
disposto la confisca.
200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito
nonche' la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al
pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta
penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti
dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata
rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma
precedente e' comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua
beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio
dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli
stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi
7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni
residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le
disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo
n. 159 del 2011.
202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e' versato
al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo
necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.
203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, per ciascun
bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori
con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di
pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica
certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine
indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione
separata di cui al comma 202. Ciascun piano non puo' prevedere
pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento
del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello
stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma,
possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al
tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.
Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo.
204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le
operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle
spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al
comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede alle
operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla
scadenza del predetto termine.
206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,
entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai
creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata,
ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel
proprio sito internet:
a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di
ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;
b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere
presentate le domande di cui alla lettera a);
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda.
207. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali
assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di
cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non
hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa
della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012,
a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo
31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la
sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento
dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del
predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura
pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore
al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
208. Per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori
preliminari nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro
per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al
2029.
209. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del
programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e
standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero
territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo aprile 1981,
n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un
programma straordinario di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione puo'
assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali,
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai
fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro
per l'anno 2014.
210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del
programma, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo
schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e
integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su
ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal
Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e'
composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n.
121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un
rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un
rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un
rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente
della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono
espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della
Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che
cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di
chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello
Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le
convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma
209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della
commissione di cui al presente comma.
211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento
della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda
Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,
autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o
in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche.
Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali,
le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al
capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni
caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore
dovra' essere detenuta da Interporti e Autorita' portuali.
Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per
la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel
programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443
del 2001.
212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana
Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un
contributo di 80 milioni di euro.
213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una
dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno
2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di
Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di
euro sono destinate alla medesima finalita' a valere sulle risorse
rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
214. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni
internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del
BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere
dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato
di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza della
Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre
2008, la medesima societa' si puo' avvalere del Commissario e
relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui
all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle
relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie
di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e'
soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero
presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche'
per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la
gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa',
della conclusione del piano delle opere, al fine di accelerare i
tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 ottobre 2008.
217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della
nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale
contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico,
amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo
sportello telematico del diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, e' titolare del sistema di cui al comma 217 e del
relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217,
comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei
all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile, della conservazione della documentazione,
dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte, delle
modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei
tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie
modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica
da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di
registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni
amministrative.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e' parimenti
istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di
semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e
l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il
funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle
modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione,
nonche' alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio
telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita'
di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti
dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori,
importatori e distributori di unita' da diporto le quali forniscono
anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici
al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema
di cui al comma 217, nonche' dei soggetti autorizzati all'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di
corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico
capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali
risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad
applicarsi la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso;
b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso.
224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione
assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6
marzo 2009, l'importo di 35 milioni e' utilizzato dalla medesima
regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per l'attuazione
dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.
225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di
definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima
disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in
vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma
e' ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 agosto 2007.
226. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di
politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13
ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della
filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno
2013.
228. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64.
229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale
per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30
milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
230. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri
finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano
di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo
di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in
situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere
anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e
dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di
stabilizzazione finanziaria.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31
marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis
attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013
dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a
valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4,
comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle
somme del Fondo rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa un'anticipazione
a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire
secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma
9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano stesso, e'
completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati
nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti
regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque
anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.
Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si
applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo,
anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al
trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto,
successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita'
ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della
relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione
della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a
condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base
delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni
dalla data di assegnazione del relativo schema.
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite
massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro
per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107
milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno
2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di
lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalita' di
utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura
di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio
dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di
cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi
carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione
vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo
24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo
complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.110
milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di
euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595
milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno
2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al
primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali
economie e' effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo
periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. (9)
236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' riconosciuta
con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le
medesime finalita' non e' riconosciuta, per l'anno 2014, la
rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da
coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e
nazionali, secondo le modalita' stabilite nell'esercizio
dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il
30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS,
provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini
finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora
l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilita' di risorse
continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta
giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica
con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella
misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente
legge ovvero in misura ridotta.
237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo verifica la situazione dei
lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure
di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del
lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.
238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli
enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS),
alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole
elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli
ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per
i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza
il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per
il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi
determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo
di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione
spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facolta' non da'
comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.
Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.
1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto.
240. Per i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222,
e' liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile
nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato
i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di
dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e'
conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione
piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che
disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta' di
cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di
eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale
alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilita' ed ai superstiti e'
conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma 2, articolo
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e
per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di
cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma
239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai
rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di
calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive
retribuzioni di riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante
ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si
tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti,
accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da
tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'
calcolata secondo il sistema contributivo.
247. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte
dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi, che consentono
l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonche'
per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata
presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia gia' dato
titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e'
consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la
restituzione di quanto gia' versato. Il recesso di cui al periodo
precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
248. I soggetti titolari di piu' periodi assicurativi che
consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma
239 nonche' i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato
domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento
amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa
rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento
pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.
249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e'
ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per
l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro
per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di
curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121
milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021
e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
250. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;
b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;
c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «;
ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»;
d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa;
e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per
l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge
ed in quanto applicabili, le nomine gia' operanti in materia di
indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»;
f) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma
pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e'
proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».
251. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di
importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima
sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle
durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto
della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione
salariale»;
c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto
garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle
prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in
relazione alle integrazioni salariali».
252. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il
comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e
delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato
in ogni sua disposizione».
253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative
e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013, della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede
nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e'
ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; e' disposto il
versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per
essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013
sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per
l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
256. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel limite
di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e' posto
a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo
10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».
258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,
del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno
percepito somme a titolo di risarcimento del danno, e' riconosciuto
un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo
le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in
materia di successione legittima. Per le finalita' del presente comma
e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.
259. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate
all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di
cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di
euro.
260. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle
risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni di euro
per l'anno 2013. Il predetto importo e' erogato direttamente alla
regione.
261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata
gestione e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio
trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai
sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.
353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno
con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013. E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo
forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta
aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un
importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.
262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e
svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della
predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
della spesa del predetto Ministero.
263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223 milioni di
euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle
regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate
ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di
stabilita' interno.
264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di
631.662.000 euro per l'anno 2013.
265. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di
euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di
euro per l'anno 2013.
266. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative
imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica
nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle relative
attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla fruizione
del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o
piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati cosi' effettuati
nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi
complementari e funzionali.
267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di
cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati.
268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui
all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di
euro per l'anno 2014.
269. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» sono
sostituite dalla seguente: «e»;
b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente
risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»;
c) il comma 5 e' abrogato.
270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno
2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco
n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che
si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema. Decorso tale termine, il decreto puo' essere
comunque adottato.
271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di
275 milioni di euro per l'anno 2013.
273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50
milioni di euro per l'anno 2013.
274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro.
275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in
favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della
legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per l'anno
2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del
2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni a
favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico
per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.
276. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro.
277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2 milioni di euro per
l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno
2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2017.
278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della
Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi
di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a
decorrere dal 2013.
279. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per l'anno
2013 e 14 milioni per l'anno 2014.
280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente
incrementata delle disponibilita' residue per l'anno 2012 relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilita'
di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, e'
destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza
del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e
successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n.
0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno
2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
394, come determinata dalla tabella C della presente legge, e'
integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.
282. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino
al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed
e' aggiunta in fine la parola «annui».
283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale
della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli
obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di 3
milioni di euro per l'anno 2013.
284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a
favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
285. E' istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che
erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste nei commi
286 e 287.
286. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per
l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.
287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite
di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per
la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30
marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e' concesso un
contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e
n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un
contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei
maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite
derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di
euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri
comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE,
previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi
giuridici in corso nonche' delle disponibilita' finanziarie
esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione
CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune
dell' Aquila, e destina le predette residue disponibilita' allo
stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al
miglioramento delle condizioni di mobilita' urbana.
290. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e'
incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel
2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto
capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi
dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli
eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in
Veneto, dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei
mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel
territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali
verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e
nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma verificatosi il 26 ottobre
2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi
in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria
nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono
ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di
euro per l'anno 2013.
292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di
euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
293. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1
milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno
2013.
294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015.
295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21
marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative
nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita
di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per
l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario alla Fondazione
Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e'
ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.
297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987,
n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,
e' incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli
interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva
locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il
trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del
bene denominato «Castello di Udine».
299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e
finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle
maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori
risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il
debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle
regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse
derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un
Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono
finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle
famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;
b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente:
«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le
aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove
possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».
300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' abrogato.
301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere
dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto
gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione
dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza
delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno
dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono
abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale
vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di
servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della
mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e
sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione
dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di
verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo
decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di
trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi
del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente
comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di
trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto
ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1,
previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti.
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma
4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e'
effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da
parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le
regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a
seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e),
effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa
erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con
cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto
pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di
interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita'
indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai
sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo,
in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al
comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per
l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari
ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle
societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad
acta».
302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio
pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme
previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa
comunitaria.
303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti
volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da
utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o
altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere
l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al
detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente
stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le
suddette operazioni;»;
b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le
seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed
al comma 5 e' soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero»;
304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b), a
decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni
provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni
generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del
Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza
delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti.
305. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 19,
comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo
la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi in materia
statistica».
306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno
si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella
1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola:
«4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5».
308. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni
e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento
della finalita' di riqualificazione e riconversione dei beni
riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di
utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto di prelazione per
l'acquisto del bene, al prezzo di mercato».
309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua
pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.
310. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la
continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori
della Sicilia, dotate di scali aeroportuali,in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla
compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli
oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili
presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) gia'
finalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per via
aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per
l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite di
euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e
di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della
quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1,
comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A
tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per
l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015
all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro
10.215.000».
311. Al fine di garantire la continuita' territoriale dei
collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle
more del completamento del processo di privatizzazione di competenza
delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata, fino alla
data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania,
Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi
resi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
312. La corresponsione delle risorse di cui al comma 311,
quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' condizionata
alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo
19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le
Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le societa' Caremar S.p.A,
Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa
vigente.
313. Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a
euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma
16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2015». E' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23,
comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al
terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni
di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di
euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
315. Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonche' al
funzionamento dell'apposita «Delegazione per la Presidenza italiana
dell'UE», e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.
316. La delegazione di cui al comma 315 e' istituita ai sensi
dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile
1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione e
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita'
degli uffici giudiziari.
318. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca sul genoma del
pancreas alla Fondazione Italiana Onlus - per la Ricerca sulle
Malattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di
cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione
di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al
comma 321.
320. All'individuazione dei progetti di cui al comma 321, si
provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni
dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle
condizioni contenute nei pareri, lo schema e' nuovamente trasmesso
alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un
nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i
successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente
periodo, il decreto puo' essere comunque adottato.
321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al
finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo
socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere
carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte
in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti
tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della
presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e
per l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, nonche' per
l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e
degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle
biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e
recupero dei terrazzamenti montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei
servizi di e-govermnent;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la
valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso
delle energie alternative;
o) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita'
artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima
necessita';
p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delle
seguenti istituzioni:
1) Club alpino italiano (CAI);
2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
4) Collegio nazionale dei maestri di sci.
322. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a
seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di
agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini
Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.
324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda
le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni
previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.
325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi
dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono
computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e'
effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli
obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione
della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma»;
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le
cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati
nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al
quinto comma dell'articolo 36.»;
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la
sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo
conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per
fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non
esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti,
atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in
materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione
della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo
comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le
operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di
piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una
sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita'
delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare
i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di
servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea
non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto
comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo
periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma
dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione «operazione non
soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e
38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei
casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine -
oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con
l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto
elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa
norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle
di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti
di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano
effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione
non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal
committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano
l'annotazione «autofatturazione»;
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non
superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui
all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata
recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le
seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti
tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni
effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali
o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;
f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita'
elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso
esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole
«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite
dalle seguenti «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma».
326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola:
«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di
contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo
41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti
intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati
in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono
inserite le seguenti: «di perizie o»;
d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;
2) il comma 3 e' abrogato;
e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla
relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della
relativa norma comunitaria o nazionale.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono
soppresse;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e
con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il
termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell'operazione.»;
g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto
disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via
telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli
acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite
dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».
328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente:
«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere
emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli
apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le
fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21,
comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso
decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».
329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole:
«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle
operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle
seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
b)»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le
parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera a)»;
c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a),
c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono
sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;
d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole:
«operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui
all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma»
sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa
norma»;
e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole:
«operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e,
distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni
esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di
cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata»;
f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono
sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi
6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle
seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;
g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole:
«nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto
comma»;
h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma,
secondo periodo dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».
331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole:
«dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».
332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole:
«dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
a),».
333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui
all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a)».
334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2013.
336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici
agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e
delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della
massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come
successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica,
altresi' alle persone che esercitano, per proprio conto, quale
esclusiva e prevalente attivita' lavorativa, la piccola pesca
marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».
337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle
pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne.
338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente decreto,
nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di
scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con
gli organismi europei corrispondenti.»;
b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma».
339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di
un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il
personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del
fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di
funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi servizi
istituzionali, specifiche e diverse modalita' di fruizione e di
differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di
lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa
dell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva».
340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;
b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le
seguenti:
«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione
degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri
e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri,
il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni
per garantire la tracciabilita' degli organi;
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche'
della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,
cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Qualita' e sicurezza degli organi). - 1. Le
donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e
non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini di
lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'
vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato in
tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi, in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o
sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei
riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale
trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e
di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva
2010/53/UE, determina i criteri di qualita' e sicurezza che devono
essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione
al trapianto o all'eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone
l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:
a) la verifica dell'identita' del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al consenso,
conformente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del
donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il
trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle norme
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la
trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti
gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire
sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza
degli organi»;
d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a euro
10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro
20.658»;
e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la
richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto
finanziario o un vantaggio analogo e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.».
341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo
IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto
legislativo, nomina nell'ambito della propria organizzazione, un
responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di
farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente
qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di
farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attivita'
nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 344.
343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio
deve:
a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorita'
competente, un fascicolo di riferimento del sistema di
farmacovigilanza;
b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonche'
elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale;
c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al
minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali
condizioni dell'AIC.
344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure
operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza con particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione
all'immissione in commercio;
b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla
comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale;.
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i
medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per
la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive
modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove
si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei
compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le
eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del
titolare di MC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del
medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori
sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.
345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
346. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che
si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro centoventimila.
347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342,
che viola gli obblighi ad esso ascritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.
349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante
attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e
di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le
seguenti modificazioni;
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
«i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da
ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso
passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di
pollame.»;
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute puo'
decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre
catarrale degli ovini, purche':
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione
specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di
Teramo sentite le regioni e province autonome;
b) la Commissione europea sia informata prima che tale
vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il
Ministero della salute provvede a delimitare:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di
vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del
territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di
protezione.»;
c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola:
«vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi
attenuati.»;
d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non
preventivamente concordate con la Commissione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».
350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
attivita' previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono
tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti
interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma
di sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle imprese operanti
nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi;
corredati della idonea documentazione, necessari per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla idoneita' dell'agevolazione concessa, in ciascun caso
individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi
intracomunitari.
352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di
trenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare
la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e' presunta e,
conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352 e
353, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere
sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente
l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme
corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime
agevolativo di cui al comma 351, nonche' degli interessi, calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE)
n. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla
data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del
recupero effettivo.
355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di
cui al comma 351 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in
esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per
effetto dei provvedimenti di cui al comma 354.
356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al
comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione e' dichiarata con
decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta
eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-sexies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti
indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni
ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza
dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;
b) all'articolo 23-septies:
1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere
al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies,
comma 1.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte
del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte
dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale
a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi
Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova
emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera
assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli
amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo
comma, del codice civile.»;
c) all'articolo 23-octies:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del
Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo'
deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o
straordinari.»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio'
risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre
disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della
remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;
d) all'articolo 23-novies:
1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici giorni»;
2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio
di vigilanza;»;
3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel
termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi'
l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
e) all'articolo 23-decies:
1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo
conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai
criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di
conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.
Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del
risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio
dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve
obbligatorie.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio,
come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al
Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore
di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e'
effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice
civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli
interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non
e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli
eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come
definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante
assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi
Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;
f) all'articolo 23-undecies:
1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»
358. In considerazione della situazione di grave criticita' nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare
soluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento di
tale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda
in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.
359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, e'
autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,
ed agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011,
salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360
e 361 , se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina
di cui al comma 358. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo
proroga o revoca.
360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma
359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in
ambito regionale:
a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche
per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonche' di impianti per il
trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel
rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al
rientro nella gestione ordinaria;
c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti
preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli
impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti
nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della
Citta' del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini
perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti
di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.
361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e 360 sono
posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le
modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.
362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216,
recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di
sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.
363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811
19 00 e 3811 90 00».
364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia
elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire cosi' il
rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili imposti dall'UE ed evitare le relative sanzioni,
all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il
comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012,
diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in
anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al
punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, anziche' quello di cui al punto 6 della
tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente
viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile
determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al fine di
garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di
oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di
spesa determinati dall'applicazione, alla producibilita' massima
attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della
tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n.
244. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto
quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un
coefficiente moltiplicativo pari a zero.
7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione di energia
elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata
inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012,
possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un
incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3,
dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma
7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo
corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per
il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta
elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,
alla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di
cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto
da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la
determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di
cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma
7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un
apposito regolamento contenente le modalita' di presentazione da
parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio
dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter».
365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito
di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita'
agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
nonche' ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede
operativa ovvero domicilio fiscale, nonche' il proprio mercato di
riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni
caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto,
causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012,
evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno
2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore
produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della
produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno
2012, rispetto all'anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare
il calo di attivita' conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe)
ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla
dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a
quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno
2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di
riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011,
dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle
provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.
366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma
365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi
e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i
soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di
cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di
cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento,
assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A
tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione
della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello
Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma
7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365
presentano:
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei
successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle
entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori
una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche' la
ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365,
lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico
diretto subito in occasione degli eventi sismici e' stato tale da
determinare la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo
versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.
369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti
nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di
riscossione.
370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli
interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto
previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento
definito nel contratto di finanziamento.
371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'
approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo
altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da
effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della
relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere
disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle
entrate, da parte dei soggetti finanziatori,dei dati relativi ai
finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di
attuazione del comma 369.
372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al
comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di
cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato
dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base
alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari
delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei
danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A
tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a
ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la
compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e'
concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19
dicembre 2012.
374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' le spese strettamente necessarie alla
gestione dei medesimi finanziamenti».
375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del
2012»;
b) dopo le parole «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le
seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di
quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».
376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i
casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale,
degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore
comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la ricostruzione».
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad
assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai
fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili
presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito
d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per gli esercenti
attivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale
nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo
articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se
dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in
relazione alle attivita' dagli stessi rispettivamente svolte, ai
contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
379. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel
senso che le ritenute ivi previste includono altresi' i contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' i premi per l'assicurazione
obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a
carico del lavoratore.
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito
dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30
aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno
2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni
successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata
del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La
eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere
riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla
lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti
importi considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i
criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui
alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria
ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla
lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche'
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana
e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di
trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i
commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad
applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono
essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta
municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi
del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la
Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni
compensative di bilancio.
380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della
lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno
2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli
enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31
agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre
2013.
382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo
su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune
delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto
spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno
2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente
comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
31 dicembre 2012.
383. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria
dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati
relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli
comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti
istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale.
385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.
386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per
mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale
propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai
sensi dei commi da 380 a 387.
387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a
«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti:
«svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita'
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto
legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di
igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo'
considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati
tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari
la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;
c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del
territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le
procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun
comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni
comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) il comma 12 e' abrogato;
e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al
fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria
devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero
civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove
esistente»;
f) il comma 35 e' sostituito dal seguente: «35. I comuni, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del
tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla
data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione
della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo,
della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui
al comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e
sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite
le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati
esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di
cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 per
l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni
possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per
l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque
posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per il comune di
posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo
delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA
1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio
2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo
precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla
TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno
precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con
la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei
commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di
cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma
29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio
riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e'
effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito
il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun
anno».
388. E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla
presente legge.
389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per
l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto
direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato fino al 30
giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna
commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del
termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande
presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore
concorsuale.
390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma
2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive
modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo
1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
392. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario
straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti
comunque denominati e rimborso spese.
393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per
l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato al 30
giugno 2013.
394. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a
393.
395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole «non oltre il 31 dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici
onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31
dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°
gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
396. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91 le parole «a partire dal 2013» sono sostituite dalle
seguenti «a partire dal 2014».
397. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 2005, n. 26.
398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, le parole «dall'indizione» sono sostituite dalle
seguenti «dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande da parte dei candidati all'abilitazione».
399. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;
b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30
novembre».
400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente, nonche' le previsioni di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre
2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite
previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto,
fino e non oltre il 31 dicembre 2013, previo accordo decentrato con
le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato
secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali
accordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel rispetto dei
limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente
comma.
401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti
di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis
costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le
amministrazioni pubbliche».
402. Nelle more del completamento del processo di riordino
conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al fine di garantire la continuita' dell'azione
amministrativa e gestionale, nonche' il rispetto dei prescritti
adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine
di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'
prorogato al 30 aprile 2013.
403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilita'
sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga
dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del
comma 402.
404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»;
b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle
seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».
405. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Le
somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di
solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei
residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,
nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita'.
406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013.
407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il
Ministro della salute,» sono soppresse.
408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti:
«per cinque esercizi».
409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI,
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al 30
giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con
le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013
e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell' interno. (4)
411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo
le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;
b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «al 2013».
412. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali
sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.
414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il
provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e'
adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso
dell'interessato.
415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento
fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio
1962, n. 1114, e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta'
di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non
superiore a sei mesi».
417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative
emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse
in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico
per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e
della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata, anche
in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in
materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a
tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza
la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati
ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai
dati relativi all'anno 2013.
419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2013».
420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo
2013.
421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31
marzo 2013.
422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012,
n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno
successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17
-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».
423. Per le societa' che gestiscono servizi di interesse generale
su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato
all'anno 2014.
424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la
funzionalita' organizzativa e amministrativa degli Enti parco
nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei
mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013,
qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31
dicembre 2013.
425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5
luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo
articolo 1, e' prorogato, esclusivamente per gli impianti da
realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al
31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per
tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata
successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio
alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio e'
prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.
426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012
e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'
alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
sulla Gazzetta Ufficiale.
427 All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole:
«prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima
del 31 dicembre 2013».
428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di
governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono
ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei
seguenti parametri di virtuosita':
a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della
convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei
dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni
svolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue
variazioni nel corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti
derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto
all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli
enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di
virtuosita' sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore
delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della
definizione della virtuosita' non sono considerati parametri diversi
da quelli elencati nel presente comma».
429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i
primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti
locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del
comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che,
in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella
classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano
i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per l'importo di
cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»
e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013
degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di
20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».
430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
5 e' abrogato.
431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' sostituito dal seguente:
«6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del
Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di
cui al periodo precedente non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per
cento per gli anni dal 2013 al 2016;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a
16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal
2013 al 2016;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli
anni dal 2014 al 2016».
432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183:
a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono
inserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni
2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con
«18,8 per cento»;
c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le
parole: «14,8 per cento»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e
a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».
433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183:
a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«30 novembre 2013»;
c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le disposizioni
di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».
434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013
le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico
attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e,
contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi
programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di
competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.».
435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' soppresso.
436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' soppresso.
437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre»
con le seguenti «15 luglio»;
b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti
«10 settembre».
438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.
220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con
le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.
della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno».
439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' sostituito dal seguente:
«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza
tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della
regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti
erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.».
440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma
27 e' soppresso.
441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 e' abrogato.
442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' abrogato.
443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo
162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da
alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in
assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del
debito.
444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con
riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data
di cui al comma 2».
445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.
183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso
in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro
sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto
consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del
presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la
predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la
sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di
trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono
sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto
Ministero».
446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre
2011, n. 183 inserire il seguente:
«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilita' interno».
447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che
hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio
2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione
con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12
novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per
mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende cosi'
ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale
di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
448. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di
20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in
termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al
2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo
complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in
termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata
sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse
dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilita'
interno del 2011.
450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza euro-compatibile determinato per il corrispondente
esercizio ai sensi del comma 449.
450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica
avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma
449 e successivi.
451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile
di cui al comma 449 e' determinato dalla somma:
a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,.
delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della
gestione corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse
e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per
concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni
azionarie e per conferimenti.
452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere f) e n) sono abrogate;
b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole
«entro il limite di 1600 milioni»;
c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente:
«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle
somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1
della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui all'articolo 32,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al
complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.
453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma
452.
454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di
competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato
riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma
non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il
corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine,
entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi al 2013, 2014,2015 e 2016, emanato in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il
31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei
dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli
importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo
relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia
di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno mediante
l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo
restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di
mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente
comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita'
interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto
degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita'
definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le
informazioni riguardanti le modalita' di determinazione dei propri
obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza finanziaria sia quella di competenza
eurocompatibile,attraverso i prospetti e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In
caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente
per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della
percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche',
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio,
dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013
la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai
fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di
manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza
degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio
e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.
463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di
stabilita' interno se, nell'anno successivo:
a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto,
altresi', divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il
rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle
lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e'
trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun
trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata
trasmissione della certificazione, le regioni si considerano
inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza
e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio
della certificazione.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia
accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della
violazione da parte degli uffici dell'ente.
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli.
466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilita' interno.
467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle
parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 e' aggiunto il
seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono
trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».
468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31
gennaio di ciascun anno» e le parole «15 ottobre 2012» sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».
469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31
gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».
470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,
7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e
19».
472. Al comma. 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di
stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini
di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal 2013, per
gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al
livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di
competenza finanziaria»;
b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla
corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo
dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per
l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i
risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi
programmatici stessi.».
473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2013».
474. Al fine di potenziare le attivita' dell'ICE-Agenzia per la
promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di
dieci milioni di euro per l'anno 2013.
475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli
apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con
gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso
al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a
tempo o a scopo»;
b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole
tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i
parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco
tramite apparecchi, nonche' per la determinazione della base
imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili
per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i
premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero
tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui
al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata,
per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro
o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso
dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono
regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero
di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al
pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;
c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun
apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle
prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni
di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per
ciascun apparecchio videoterminale».
476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale
sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
entrate che affluiscono sulle predette contabilita' speciali, la
destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento.
477. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle
incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio,
corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo,
e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di
tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonche'
trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di
esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per
l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e
38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione
autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di
controllo della Corte dei conti e quelle di regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del
30 giugno 2011.
478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, e' abrogato
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e
le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le
disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno
stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e' fissata in
misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22
per cento».
481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del
lavoro, e' introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di
cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere
di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per
l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. Se il
decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro il 15 gennaio
2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove
un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al
presente comma a politiche per l'incremento della produttivita',
nonche' al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime
modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il
relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il
termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al
15 gennaio 2014.
483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per
ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio
portatore di handicap».
484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500
euro»;
2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000
euro»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non
euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non
euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del
presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro
1.875, di euro 1.250 e di euro 625».
485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il
Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita
l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle
stesse regioni e province autonome.
486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «,
con la sola esclusione dei certificati penali,».
487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.
488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) e'
aggiunto il seguente:
«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale».
489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31
dicembre 2013.
491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri
strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma
dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa' residenti
nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei
predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto
emittente, e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie
con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E'
soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il
trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della
conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il
trasferimento della proprieta' avvenga per successione o donazione.
Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto
delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo
strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da
un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta e'
dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e
dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota
dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono
in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e
le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate
nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della
Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta i
trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati
regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da
societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia
inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante
prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491,
o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti
finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori
mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del
medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di
vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al
comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari
indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e
certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta
in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di
strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata
alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.
di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle
parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo
periodo prevedano come modalita' di regolamento anche il
trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari
partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti
finanziari che avviene al momento del regolamento e' soggetto
all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal comma 491.
Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa,
ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di
un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro
dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore
medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a favore
del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 e'
dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di
trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di
cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari.
di cui al comma 492, l'imposta e' versata dalle banche, dalle
societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e
delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono
nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli
intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo,
l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente
o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi
l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri
soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono
nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le
stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli
adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi
precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni
di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno
come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le
banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche
centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta
di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di
cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli
scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa'
emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492
in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima
societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse,
accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della
direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29
aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le quali
sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi
primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di
operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500.
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e
servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma
dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e della relativa normativa di attuazione.
495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un
algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a
mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il
decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non puo' in ogni
caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto
del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini
del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al comma 494.
497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella
misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del
medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta
dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli
ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui
al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il
16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma
492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari
derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013
e' versata entro il 16 ottobre 2013.
498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il relativo
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o
ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei
soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del
pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere
l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per
il versamento dell'imposta.
499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di
cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi
dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita'
per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le
parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto
previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del
2012.
502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2017».
503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2019».
504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la
prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la
seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il
termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».
505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento
di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il
termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo
periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».
507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora
compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve
matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio,
l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in
ciascuno degli anni successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1
punti percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.».
508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995
da soggetti esercenti attivita' commerciali, si applicano le
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva
matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i
premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta e'
applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata, nella misura del 60 per
cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte e' versata, a
partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo entro il
16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo' essere
acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della
predetta riserva.
509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della.
tariffa. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012,
nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «,
nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro
4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.»
510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni
e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di
ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire
specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e
regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per
le attivita' di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di preventivazione,
monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i
danni».
511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura
delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate
delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni.
512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi,
per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e
agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli,
nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.
513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni
esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle
imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle
disposizioni di cui al presente comma.
514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma
513.
515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad
escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita' commerciali
indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che
non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui
ammontare massimo e' determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di
242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al
punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo
nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le
aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore a
quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati
di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002,
recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo
2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i
consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti
del 10 per cento.
518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2012»;
b) al comma 15-bis:
1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che
lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in
deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte
sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono
soppresse;
2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:
«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili
non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente
articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni»;
d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte
le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2012»;
f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al
secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte
le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il
versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro
il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
all'anno di riferimento» sono soppresse.
519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili
situati all'estero e all'imposta sul valore delle attivita'
finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in
conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal
comma 518 del presente articolo.
520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli
nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari
diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed
eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di
gestione individuale di portafogli»;
b) all'articolo 36, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione
individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione
o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti
dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».
521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «a euro 2.500»;
2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 2.500»;
3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite
dalle seguenti: «di euro 2.500»;
b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro
5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».
523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) e'
aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante
versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze»;
b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».
525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla
riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per
le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di
pagamento e degli altri atti della riscossione, nonche' per
l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle
societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono remunerate avuto
riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe
attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista
dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra
attivita' contemplata dal titolo II del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale
del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo
esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della
riscossione.
10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del
comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia
di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti
esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione e
nei cui confronti le garanzie gia' attivate mantengono validita' e
grado».
526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e
2013»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione
relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».
527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono
automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed
eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle
quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle
relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti
in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le
attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne
notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'
stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.
529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,
fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di
responsabilita' amministrativo e contabile.
530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi
4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1°
gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e'
istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato
di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un magistrato della Corte
dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un
massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero
dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a
rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono
delle societa' del Gruppo Equitalia.
532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'
di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i
requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata
delle rispettive cariche.
533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di
recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo
svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga
conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e
dell'economicita' della stessa azione;
b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle
indicazioni impartite.
534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle
Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo
a quello in cui sono stati approvati.
535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle
quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono
soppresse;
b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'
trasferita»;
c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle
seguenti «l'attuale titolare»;
d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare»
sono sostituite dalla seguente «esercita»;
e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente
creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della
comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei
conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano
anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente
legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli
adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e' considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui
l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si
procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata.
546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le
seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico
ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonche' quelli
destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati
alla nautica da diporto».
548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250 milioni di
euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti
delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate
operano in qualita' di commissari delegati con i poteri e le
modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».
550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e'
rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.
552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella
Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione.
555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 2014».
556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al
comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre
2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7
gennaio 2010.
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta la quota di
imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei comuni
di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4,
comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla tassa per
l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di
ricostruzione».
557. In relazione alle ulteriori attivita' conseguenti
dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2013.
558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013».
559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1
dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e'
ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e
al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole
«35» sono sostituite dalle parole «25».
560. I commissari delegati per la gestione, di contesti
emergenziali, i commissari del, Governo cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998,, n. 112,
nonche' i commissari straordinari. regionali, assicurano, sui siti
istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza,. sui siti
istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al
commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei
documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la situazione
aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziate, di
quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati
nell'esercizio delle loro funzioni.
561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Il
termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una
somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata
all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno".
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4,
lettere a) e b)) che "All'articolo 1, comma 235, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"
sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di
euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo
1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa
previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di
autovetture".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 9) che "L'articolo 1,
comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel
senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono
essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di ?.
272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno
2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello
Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di servizio di otto
anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilita' e secondo
l'ordine di merito".
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
((
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'
---------------------------------------------------------------------
IN MILIONI DI EURO
---------------------------------------------------------------------
Descrizione risultato differenziale | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
Livello massimo del saldo netto da | | |
finanziare, al netto delle regolazioni | | |
contabili e debitorie pregresse (pari a | | |
6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230| | |
milioni di euro per il 2014 e a 3.150 | | |
milioni di euro per il 2015), tenuto conto| | |
degli effetti derivanti dalla presente | | |
legge |- 39.600| -29.100| -900
---------------------------------------------------------------------
Livello massimo del ricorso al mercato | | |
finanziario, tenuto conto degli effetti | | |
derivanti dalla presente legge (*) | 273.000| 255.000| 260.000
---------------------------------------------------------------------
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2013, di un
importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a
interventi non considerati nel bilancio di previsione.
---------------------------------------------------------------------
))
Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)
---------------------------------------------------------------------
Missione e |
programma |
---------------------------------------------------------------------
| Trasferimenti alle gestioni previdenziali
|-------------------------------------------------
| (in milioni di euro)
|-------------------------------------------------
| | 2012| 2013| 2014
|-------------------------------------------------
|2.a1) Adeguamento | | |
|dei trasferimenti a| | |
|favore del Fondo | | |
|pensioni lavoratori| | |
|dipendenti, delle | | |
25 - Politiche |gestioni dei | | |
previdenziali |lavoratori | | |
|autonomi, della | | |
|gestione speciale | | |
|minatori, nonche' | | |
|in favore dell'Ente| | |
|nazionale di | | |
|previdenza e di | | |
|assistenza per i | | |
|lavoratori dello | | |
|spettacolo e dello | | |
|sport | | |
|professionistico | | |
|(ENPALS), ai sensi | | |
|dell'articolo 37, | | |
|comma 3, lettera | | |
|e), della legge 9 | | |
|marzo 1989, n. 88 | 769,03| 769,03| 769,03
|-------------------------------------------------
|2.a2) Adeguamento | | |
|dei trasferimenti | | |
|al Fondo pensioni | | |
3. Previdenza |lavoratori | | |
obbligatoria e |dipendenti, ad | | |
complementare, |integrazione dei | | |
assicurazioni |trasferimenti di | | |
sociali |cui al punto 2.a1),| | |
|della gestione | | |
|esercenti attivita'| | |
|commerciali e della| | |
|gestione artigiani,| | |
|ai sensi | | |
|dell'articolo 59, | | |
|comma 34, della | | |
|legge 27 dicembre | | |
|1997, n. 449, e | | |
|successive | | |
|modificazioni | 190,04| 190,04| 190,04
|-------------------------------------------------
|2.a3) Adeguamento | | |
|dei trasferimenti | | |
|alla gestione | | |
|ex-INPDAP | 84,86| 84,86| 84,86
|-------------------------------------------------
|2.b1) Importi | | |
|complessivamente | | |
|dovuti dallo Stato | | |
|per le gestioni di | | |
|cui al punto 2.a1) |19.993,24|19.993,24|19.993,24
|-------------------------------------------------
| di cui: | |
|-------------------------------------------------
|2.b1.a) gestione | | |
|previdenziale | | |
|speciale minatori | 3,00| 3,00| 3,00
|-------------------------------------------------
|2.b1.b) gestione | | |
|ex-ENPALS | 69,58| 69,58| 69,58
|-------------------------------------------------
|2.b1.c) | | |
|integrazione | | |
|annuale oneri | | |
|pensioni per i | | |
|coltivatori | | |
|diretti, mezzadri e| | |
|coloni prima del 1°| | |
|gennaio 1989 | 698,00| 698,00| 698,00
|-------------------------------------------------
|2.b2) Importi | | |
|complessivamente | | |
|dovuti dallo Stato | | |
|per le gestioni di | | |
|cui al punto 2.a2) | 4.940| 4.940| 4.940
|-------------------------------------------------
|2.b3) Importi | | |
|complessivamente | | |
|dovuti dallo Stato | | |
|per la gestione | | |
|ex-INPDAP di cui al| | |
|punto 2.a3) | 2.260,86| 2.260,86| 2.260,86
---------------------------------------------------------------------
Elenco 1
(articolo 1, comma 4)
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN
MINISTERO
Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO | | | | | |
DELL'ECONOMIA E| | | | | |
DELLE FINANZE |6668.973|572.125 |6623.183|523.213 |484.496 |377.901
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche | | | | | |
economico- | | | | | |
finanziarie e | | | | | |
di bilancio | | | | | |
(29) | 99.851 | 63.358 | 68.892 | 28.465 | 75.220 | 31.608
---------------------------------------------------------------------
1.1 Regolazione| | | | | |
giurisdizione e| | | | | |
coordinamento | | | | | |
del sistema | | | | | |
della | | | | | |
fiscalita' (1) | 12.766 | 2.048 | 14.344 | 2.438 | 15.307 | 2.568
---------------------------------------------------------------------
1.3 Prevenzione| | | | | |
e repressione | | | | | |
delle frodi e | | | | | |
delle | | | | | |
violazioni agli| | | | | |
obblighi | | | | | |
fiscali (3) | 15.010 | 15.010 | 15.952 | 15.952 | 18.988 | 18.988
---------------------------------------------------------------------
1.4 Regola- | | | | | |
mentazione e | | | | | |
vigilanza sul | | | | | |
settore | | | | | |
finanziario (4)| 189 | 0 | 292 | 0 | 215 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.5 Regolazioni| | | | | |
contabili, | | | | | |
restituzioni e | | | | | |
rimborsi | | | | | |
d'imposte (5) | 24.978 | 1.081 | 26.411 | 0 | 29.048 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.6 Analisi e | | | | | |
programmazione | | | | | |
economico- | | | | | |
finanziaria (6)| 1.045 | 53 | 1.304 | 75 | 913 | 53
---------------------------------------------------------------------
1.7 Analisi, | | | | | |
monitoraggio e | | | | | |
controllo della| | | | | |
finanza | | | | | |
pubblica e | | | | | |
politiche di | | | | | |
bilancio (7) | 45.806 | 45.806 | 10.563 | 10.000 | 10.675 | 10.000
---------------------------------------------------------------------
1.8 Supporto | | | | | |
all'azione di | | | | | |
controllo, | | | | | |
vigilanza e | | | | | |
amministrazione| | | | | |
generale della | | | | | |
Ragioneria | | | | | |
generale dello | | | | | |
Stato sul | | | | | |
territorio (8) | 58 | 0 | 26 | 0 | 75 | 0
---------------------------------------------------------------------
2 Relazioni | | | | | |
finanziarie con| | | | | |
le autonomie | | | | | |
territoriali | | | | | |
(3) | 60.008 | 59.940 | 27.467 | 27.436 | 78.212 | 78.123
---------------------------------------------------------------------
2.3 Regolazioni| | | | | |
contabili ed | | | | | |
altri | | | | | |
trasferimenti | | | | | |
alle Regioni a | | | | | |
statuto | | | | | |
speciale (5) | 389 | 389 | 126 | 126 | 382 | 382
---------------------------------------------------------------------
2.4 Concorso | | | | | |
dello Stato al | | | | | |
finanziamento | | | | | |
della spesa | | | | | |
sanitaria (6) | 4.589 | 4.589 | 2.104 | 2.104 | 5.991 | 5.991
---------------------------------------------------------------------
2.5 Rapporti | | | | | |
finanziari con | | | | | |
Enti | | | | | |
territoriali | | | | | |
(7) | 55.030 | 54.962 | 25.237 | 25.206 | 71.839 | 71.750
---------------------------------------------------------------------
3 L'Italia in | | | | | |
Europa e nel | | | | | |
mondo (4) | 2.233 | 6 | 2.205 | 8 | 2.232 | 6
---------------------------------------------------------------------
3.1 | | | | | |
Partecipazione | | | | | |
italiana alle | | | | | |
politiche di | | | | | |
bilancio in | | | | | |
ambito UE (10) | 2.165 | 0 | 2.138 | 0 | 2.086 | 0
---------------------------------------------------------------------
3.2 Politica | | | | | |
economica e | | | | | |
finanziaria in | | | | | |
ambito | | | | | |
internazionale | | | | | |
(11) | 47 | 6 | 67 | 8 | 46 | 6
---------------------------------------------------------------------
6 Soccorso | | | | | |
civile (8) | 6.577 | 6.577 | 8.179 | 8.179 | 5.765 | 5.765
---------------------------------------------------------------------
6.2 Protezione | | | | | |
civile (5) | 6.577 | 6.577 | 8.179 | 8.179 | 5.765 | 5.765
---------------------------------------------------------------------
7 Agricoltura, | | | | | |
politiche | | | | | |
agroalimentari | | | | | |
e pesca (9) | 47 | 47 | 67 | 67 | 47 | 47
---------------------------------------------------------------------
7.1 Sostegno al| | | | | |
settore | | | | | |
agricolo (3) | 47 | 47 | 67 | 67 | 47 | 47
---------------------------------------------------------------------
8 | | | | | |
Competitivita' | | | | | |
e sviluppo | | | | | |
delle imprese | | | | | |
(11) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969
---------------------------------------------------------------------
8.3 Interventi | | | | | |
di sostegno | | | | | |
tramite il | | | | | |
sistema della | | | | | |
fiscalita' (9) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969
---------------------------------------------------------------------
9 Diritto alla | | | | | |
mobilita' (13) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608 | 9.171
---------------------------------------------------------------------
9.1 Sostegno | | | | | |
allo sviluppo | | | | | |
del trasporto | | | | | |
(8) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608 | 9.171
---------------------------------------------------------------------
10 | | | | | |
Infrastrutture | | | | | |
pubbliche e | | | | | |
logistica (14) | 3.778 | 2.748 | 1.007 | 0 | 1.211 | 0
---------------------------------------------------------------------
10.1 Opere | | | | | |
pubbliche e | | | | | |
infrastrutture | | | | | |
(8) | 3.778 | 2.748 | 1.007 | 0 | 1.211 | 0
---------------------------------------------------------------------
11 | | | | | |
Comunicazioni | | | | | |
(15) | 9.204 | 0 | 12.746 | 0 | 8.867 | 0
---------------------------------------------------------------------
11.1 Servizi | | | | | |
postali e | | | | | |
telefonici (3) | 702 | 0 | 1.000 | 0 | 696 | 0
---------------------------------------------------------------------
11.2 Sostegno | | | | | |
all'editoria | | | | | |
(4) | 8.502 | 0 | 11.746 | 0 | 8.171 | 0
---------------------------------------------------------------------
12 Ricerca e | | | | | |
innovazione | | | | | |
(17) | 1.580 | 1.492 | 2.048 | 1.934 | 1.425 | 1.346
---------------------------------------------------------------------
12.1 Ricerca di| | | | | |
base e | | | | | |
applicata (15) | 1.580 | 1.492 | 2.048 | 1.934 | 1.425 | 1.346
---------------------------------------------------------------------
13 Sviluppo | | | | | |
sostenibile e | | | | | |
tutela del | | | | | |
territorio e | | | | | |
dell'ambiente | | | | | |
(18) | 35 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0
---------------------------------------------------------------------
13.2 Sostegno | | | | | |
allo sviluppo | | | | | |
sostenibile | | | | | |
(14) | 35 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0
---------------------------------------------------------------------
16 Istruzione | | | | | |
scolastica (22)| 781 | 781 | 348 | 348 | 991 | 991
---------------------------------------------------------------------
16.1 Sostegno | | | | | |
all'istruzione | | | | | |
(10) | 781 | 781 | 348 | 348 | 991 | 991
---------------------------------------------------------------------
17 Diritti | | | | | |
sociali, | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali e | | | | | |
famiglia (24) | 8.816 | 3.118 | 10.219 | 4.455 | 8.398 | 3.098
---------------------------------------------------------------------
17.1 Protezione| | | | | |
sociale per | | | | | |
particolari | | | | | |
categorie (5) | 1.205 | 1.189 | 1.722 | 1.700 | 1.198 | 1.l82
---------------------------------------------------------------------
17.2 Garanzia | | | | | |
dei diritti dei| | | | | |
cittadini (6) | 5.280 | 0 | 5.170 | 0 | 4.887 | 0
---------------------------------------------------------------------
17.3 Sostegno | | | | | |
alla famiglia | | | | | |
(7) | 1.224 | 1.224 | 1.744 | 1.744 | 1.213 | 1.213
---------------------------------------------------------------------
17.4 Promozione| | | | | |
e garanzia dei | | | | | |
diritti e delle| | | | | |
pari | | | | | |
opportunita' | | | | | |
(8) | 705 | 705 | 1.011 | 1.011 | 703 | 703
---------------------------------------------------------------------
17.5 Lotta alle| | | | | |
dipendenze (4) | 401 | 0 | 572 | 0 | 398 | 0
---------------------------------------------------------------------
18 Politiche | | | | | |
previdenziali | | | | | |
(25) | 3.595 | 3.595 | 5.122 | 5.122 | 3.563 | 3.563
---------------------------------------------------------------------
18.1 Previdenza| | | | | |
obbligatoria e | | | | | |
complementare, | | | | | |
sicurezza | | | | | |
sociale | | | | | |
trasferimenti | | | | | |
agli enti ed | | | | | |
organismi | | | | | |
interessati (2)| 3.595 | 3.595 | 5.122 | 5.122 | 3.563 | 3.563
---------------------------------------------------------------------
21 Organi | | | | | |
costituzionali,| | | | | |
a rilevanza | | | | | |
costituzionale | | | | | |
e Presidenza | | | | | |
del Consiglio | | | | | |
dei ministri | | | | | |
(1) | 8.309 | 5.716 | 11.773 | 8.145 | 8.190 | 5.665
---------------------------------------------------------------------
21.2 Organi a | | | | | |
rilevanza | | | | | |
costituzionale | | | | | |
(2) | 3.904 | 1.311 | 5.496 | 1.868 | 3.824 | 1.299
---------------------------------------------------------------------
21.3 Presidenza| | | | | |
del Consiglio | | | | | |
dei Ministri | | | | | |
(3) | 4.405 | 4.405 | 6.277 | 6.277 | 4.366 | 4.366
---------------------------------------------------------------------
23 Turismo (31)| 502 | 502 | 715 | 715 | 498 | 498
---------------------------------------------------------------------
23.1 Sviluppo e| | | | | |
competitivita' | | | | | |
del turismo (l)| 502 | 502 | 715 | 715 | 498 | 498
---------------------------------------------------------------------
24 Servizi | | | | | |
istituzionali e| | | | | |
generali delle | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
pubbliche (32) | 12.048 | 72 | 15.219 | 102 | 16.860 | 71
---------------------------------------------------------------------
24.3 Servizi e | | | | | |
affari generali| | | | | |
per le | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
di competenza | | | | | |
(3) | 5.877 | 0 | 7.042 | 0 | 8.360 | 0
---------------------------------------------------------------------
24.4 Servizi | | | | | |
generali, | | | | | |
formativi ed | | | | | |
approvvi- | | | | | |
gionamenti per | | | | | |
le | | | | | |
Amministrazioni| | | | | |
pubbliche (4) | 5.951 | 72 | 7.960 | 102 | 8.241 | 71
---------------------------------------------------------------------
24.5 | | | | | |
Rappresentanza,| | | | | |
difesa in | | | | | |
giudizio e | | | | | |
consulenza | | | | | |
legale in | | | | | |
favore delle | | | | | |
Amministrazioni| | | | | |
dello Stato e | | | | | |
degli enti | | | | | |
autorizzati (5)| 220 | 0 | 217 | 0 | 260 | 0
---------------------------------------------------------------------
25 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) |219.755 |200.631 |225.511 |208.767 |242.908 |218.981
---------------------------------------------------------------------
25.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) |195.647 |176.523 |203.069 |186.325 |197.853 |173.926
---------------------------------------------------------------------
25.2 Fondi di | | | | | |
riserva e | | | | | |
speciali (2) | 24.108 | 24.108 | 22.442 | 22.442 | 45.055 | 45.055
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLO| | | | | |
SVILUPPO | | | | | |
ECONOMICO | | | | | |
1 Competi- | | | | | |
tivita' | | | | | |
e sviluppo | | | | | |
delle imprese | | | | | |
(11) | 52.845 | 47.778 | 37.200 | 32.182 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.1 Regola- | | | | | |
mentazione, | | | | | |
incentivazione | | | | | |
dei settori | | | | | |
imprendi- | | | | | |
toriali, | | | | | |
riassetti | | | | | |
industriali, | | | | | |
sperimentazione| | | | | |
tecnologica, | | | | | |
lotta alla | | | | | |
contraffazione,| | | | | |
tutela della | | | | | |
proprieta' | | | | | |
industriale. | | | | | |
(5) | 6.780 | 1.713 | 6.148 | 1.131 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Promozione,| | | | | |
coordinamento, | | | | | |
sostegno e | | | | | |
vigilanza del | | | | | |
movimento | | | | | |
cooperativo (6)| 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.3 | | | | | |
Incentivazione | | | | | |
per lo sviluppo| | | | | |
industriale | | | | | |
nell'ambito | | | | | |
delle politiche| | | | | |
di sviluppo e | | | | | |
coesione (7) | 1.500 | 1.500 | 967 | 967 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
2 Sviluppo e | | | | | |
riequilibrio | | | | | |
territoriale | | | | | |
(28) | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
2.1 Politiche | | | | | |
per lo sviluppo| | | | | |
economico ed il| | | | | |
miglioramento | | | | | |
istituzionale | | | | | |
delle aree | | | | | |
sottoutilizzate| | | | | |
(4) | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
3 Regolazione | | | | | |
dei mercati | | | | | |
(12) | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
3.1 Vigilanza | | | | | |
sui mercati e | | | | | |
sui prodotti, | | | | | |
promozione | | | | | |
della | | | | | |
concorrenza e | | | | | |
tutela dei | | | | | |
consumatori (4)| 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Commercio | | | | | |
internazionale | | | | | |
ed internazio- | | | | | |
nalizzazione | | | | | |
del sistema | | | | | |
produttivo (16)| 4.948 | 4.948 | 4.940 | 4.940 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Politica | | | | | |
commerciale in | | | | | |
ambito | | | | | |
internazionale | | | | | |
(4) | 38 | 38 | 30 | 30 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.2 Sostegno | | | | | |
all'inter- | | | | | |
naziona- | | | | | |
lizzazione | | | | | |
delle imprese e| | | | | |
promozione del | | | | | |
made in Italy | | | | | |
(5) | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
5 Energia e | | | | | |
diversi- | | | | | |
ficazione delle| | | | | |
fonti | | | | | |
energetiche | | | | | |
(10) | 27 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
5.6 Gestione, | | | | | |
regola- | | | | | |
mentazione, | | | | | |
sicurezza e | | | | | |
infrastrutture | | | | | |
del settore | | | | | |
energetico (6) | 27 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
6 Comunicazioni| | | | | |
(15) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
6.7 Servizi di | | | | | |
comunicazione | | | | | |
elettronica e | | | | | |
di | | | | | |
radiodiffusione| | | | | |
(8) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DEL | | | | | |
LAVORO E DELLE | | | | | |
POLITICHE | | | | | |
SOCIALI | 18.500 | 17.030 | 44.831 | 37.669 | 39.227 | 31.408
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche per| | | | | |
il lavoro (26) | 17.135 | 16.320 | 19.283 | 15.729 | 13.541 | 10.086
---------------------------------------------------------------------
1.10 Servizi | | | | | |
territoriali | | | | | |
per il lavoro | | | | | |
(11) | 312 | 0 | 891 | 0 | 861 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.11 Servizi di| | | | | |
comunicazione | | | | | |
istituzionale e| | | | | |
informazione in| | | | | |
materia di | | | | | |
politiche del | | | | | |
lavoro e in | | | | | |
materia di | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali (12) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.3 Politiche | | | | | |
attive e | | | | | |
passive del | | | | | |
lavoro (6) | 10.684 | 10.684 | 8.506 | 8.469 | 3.042 | 3.005
---------------------------------------------------------------------
1.6 | | | | | |
Coordinamento e| | | | | |
integrazione | | | | | |
delle politiche| | | | | |
del lavoro e | | | | | |
delle politiche| | | | | |
sociali, | | | | | |
innovazione e | | | | | |
coordinamento | | | | | |
amministrativo | | | | | |
(7) | 222 | 24 | 235 | 24 | 231 | 23
---------------------------------------------------------------------
1.7 Politiche | | | | | |
di regolame- | | | | | |
ntazione in | | | | | |
materia di | | | | | |
rapporti di | | | | | |
lavoro (8) | 4.917 | 4.917 | 6.170 | 6.142 | 6.009 | 5.982
---------------------------------------------------------------------
1.8 | | | | | |
Programmazione | | | | | |
e coordinamento| | | | | |
della vigilanza| | | | | |
in materia di | | | | | |
prevenzione e | | | | | |
osservanza | | | | | |
delle norme di | | | | | |
legislazione | | | | | |
sociale e del | | | | | |
lavoro (9) | 0 | 0 | 856 | 0 | 823 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.9 Servizi e | | | | | |
sistemi | | | | | |
informativi per| | | | | |
il lavoro (10) | 1.000 | 695 | 2.615 | 1.094 | 2.564 | 1.076
---------------------------------------------------------------------
2 Politiche | | | | | |
previdenziali | | | | | |
(25) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
---------------------------------------------------------------------
2.2 Previdenza | | | | | |
obbligatoria e | | | | | |
complementare, | | | | | |
assicurazioni | | | | | |
sociali (3) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Diritti | | | | | |
sociali, | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali e | | | | | |
famiglia (24) | 711 | 711 | 22.023 | 21.970 | 21.355 | 21.322
---------------------------------------------------------------------
4.3 Terzo | | | | | |
settore: | | | | | |
associa- | | | | | |
zionismo, | | | | | |
volontariato, | | | | | |
Onlus e | | | | | |
formazioni | | | | | |
sociali (2) | 636 | 636 | 438 | 425 | 435 | 422
---------------------------------------------------------------------
4.5 | | | | | |
Trasferimenti | | | | | |
assistenziali a| | | | | |
enti | | | | | |
previdenziali, | | | | | |
finanziamento | | | | | |
nazionale spesa| | | | | |
sociale, | | | | | |
promozione e | | | | | |
programmazione | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali, | | | | | |
monitoraggio e | | | | | |
valutazione | | | | | |
interventi (12)| 75 | 75 | 21.565 | 21.545 | 20.919 | 20.900
---------------------------------------------------------------------
5 Immigrazione,| | | | | |
accoglienza e | | | | | |
garanzia dei | | | | | |
diritti (27) | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
---------------------------------------------------------------------
5.1 Flussi | | | | | |
migratori per | | | | | |
motivi di | | | | | |
lavoro e | | | | | |
politiche di | | | | | |
integrazione | | | | | |
sociale delle | | | | | |
persone | | | | | |
immigrate (6) | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
---------------------------------------------------------------------
7 Servizi | | | | | |
istituzionali e| | | | | |
generali delle | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
pubbliche (32) | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 4.100 | 0
---------------------------------------------------------------------
7.1 Indirizzo | | | | | |
politico (2) | 0 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0
---------------------------------------------------------------------
7.2 Servizi e | | | | | |
affari generali| | | | | |
per le | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
di competenza | | | | | |
(3) | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 4.000 | 0
---------------------------------------------------------------------
8 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) | 654 | 0 | 188 | 0 | 179 | 0
---------------------------------------------------------------------
8.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) | 654 | 0 | 188 | 0 | 179 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLA| | | | | |
GIUSTIZIA |112.044 | 0 | 85.600 | 0 | 90.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1 Giustizia (6)|112.044 | 0 | 85.600 | 0 | 90.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.1 | | | | | |
Amministrazione| | | | | |
penitenziaria | | | | | |
(1) | 23.250 | 0 | 23.250 | 0 | 23.250 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Giustizia | | | | | |
civile e penale| | | | | |
(2) | 88.794 | 0 | 62.350 | 0 | 67.250 | 0
=====================================================================
MINISTERO DEGLI| | | | | |
AFFARI ESTERI | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264
---------------------------------------------------------------------
l L'Italia in | | | | | |
Europa e nel | | | | | |
mondo (4) | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264
---------------------------------------------------------------------
1.2 | | | | | |
Cooperazione | | | | | |
allo sviluppo | | | | | |
(2) | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termi-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Ridu- |nate per
|ni |legge |ni |legge |zioni |legge
=====================================================================
MINISTERO | | | | | |
DELL'ISTRUZIONE, | | | | | |
DELL'UNIVERSITA' | | | | | |
E DELLA RICERCA | 57.500 | 9.273 | 6.000 | 181 |61.000 | 9.478
---------------------------------------------------------------------
1 Istruzione | | | | | |
scolastica (22) | 9.089 | 586 | 251 | 14 |113.359| 760
---------------------------------------------------------------------
1.1 | | | | | |
Programmazione e | | | | | |
coordinamento | | | | | |
dell'istruzione | | | | | |
scolastica (1) | 37 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Istruzione | | | | | |
prescolastica (2)| 1.926 | 0 | 46 | 0 | 2.434 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.3 Istruzione | | | | | |
primaria {11) | 2.055 | 0 | 58 | 0 | 2.634 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.4 Istruzione | | | | | |
secondaria di | | | | | |
primo grado (12) | 1.385 | 0 | 33 | 0 | 1.751 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.5 Istruzione | | | | | |
secondaria di | | | | | |
secondo grado | | | | | |
(13) | 2.301 | 0 | 84 | 0 | 2.891 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.8 Iniziative | | | | | |
per lo sviluppo | | | | | |
del sistema | | | | | |
istruzione | | | | | |
scolastica e per | | | | | |
il diritto allo | | | | | |
studio (8) | 902 | 103 | 17 | 2 | 974 | 131
---------------------------------------------------------------------
1.9 Istituzioni | | | | | |
scolastiche non | | | | | |
statali (9) | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 14
---------------------------------------------------------------------
1.11 Istruzione | | | | | |
post-secondaria, | | | | | |
degli adulti e | | | | | |
livelli | | | | | |
essenziali per | | | | | |
l'istruzione e | | | | | |
formazione | | | | | |
professionale | | | | | |
(15) | 472 | 472 | 11 | 11 | 614 | 614
---------------------------------------------------------------------
2 Istruzione | | | | | |
universitaria | | | | | |
(23) | 47.997 | 8.491 | 5.738 | 161 |49.098 | 8.469
---------------------------------------------------------------------
2.1 Diritto allo | | | | | |
studio | | | | | |
nell'istruzione | | | | | |
universitaria (1)| 2.955 | 2.494 | 27 | 15 | 1.415 | 827
---------------------------------------------------------------------
2.2 Istituti di | | | | | |
alta cultura (2) | 311 | 0 | 8 | 0 | 396 | 0
---------------------------------------------------------------------
2.3 Sistema | | | | | |
universitario e | | | | | |
formazione | | | | | |
post-uni- | | | | | |
versitaria (3) | 44.731 | 5.997 | 5.704 | 146 |47.287 | 7.642
---------------------------------------------------------------------
3 Ricerca e | | | | | |
innovazione (17) | 202 | 196 | 5 | 5 | 258 | 249
---------------------------------------------------------------------
3.1 Ricerca per | | | | | |
la didattica (16)| 34 | 31 | 1 | 1 | 43 | 39
---------------------------------------------------------------------
3.3 Ricerca | | | | | |
scientifica e | | | | | |
tecnologica di | | | | | |
base (10) | 168 | 165 | 4 | 4 | 215 | 210
---------------------------------------------------------------------
4 L'Italia in | | | | | |
Europa e nel | | | | | |
mondo (4) | 203 | 0 | 5 | 0 | 273 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Cooperazione | | | | | |
in materia | | | | | |
culturale (5) | 169 | 0 | 4 | 0 | 229 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.2 Cooperazione | | | | | |
culturale e | | | | | |
scientifico- | | | | | |
tecnologica (3) | 34 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0
---------------------------------------------------------------------
5 Servizi | | | | | |
istituzionali e | | | | | |
generali delle | | | | | |
amministrazioni | | | | | |
pubbliche (32) | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
---------------------------------------------------------------------
5.2 Servizi e | | | | | |
affari generali | | | | | |
per le | | | | | |
amministrazioni | | | | | |
di competenza (3)| 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO | | | | | |
DELL'AMBIENTE E| | | | | |
DELLA TUTELA | | | | | |
DEL TERRITORIO | | | | | |
E DEL MARE | 23.000 | 7.750 | 21.000 | 7.800 | 31.000 | 16.500
---------------------------------------------------------------------
1 Sviluppo | | | | | |
sostenibile e | | | | | |
tutela del | | | | | |
territorio e | | | | | |
dell'ambiente | | | | | |
(18) | 17.850 | 7.750 | 17.300 | 7.800 | 26.400 | 16.500
---------------------------------------------------------------------
1.2 Prevenzione| | | | | |
e riduzione | | | | | |
integrata | | | | | |
dell'inqui- | | | | | |
namento (3) | 250 | 250 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000
---------------------------------------------------------------------
1.3 Sviluppo | | | | | |
sostenibile (5)| 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 5.100 | 5.100
---------------------------------------------------------------------
1.8 | | | | | |
Coordinamento | | | | | |
generale, | | | | | |
informazione ed| | | | | |
educazione | | | | | |
ambientale; | | | | | |
comunicazione | | | | | |
ambientale (11)| 10.600 | 1.000 | 10.500 | 1.000 | 7.300 | 400
---------------------------------------------------------------------
1.9 Tutela e | | | | | |
conservazione | | | | | |
del territorio | | | | | |
e delle risorse| | | | | |
idriche, | | | | | |
trattamento e | | | | | |
smaltimento | | | | | |
rifiuti, | | | | | |
bonifiche (12) | 7.000 | 6.500 | 3.800 | 3.800 | 13.000 | 10.000
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) | 5.150 | 0 | 3.700 | 0 | 4.600 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) | 5.150 | 0 | 3.700 | 0 | 4.600 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLE| | | | | |
INFRASTRUTTURE | | | | | |
E DEI TRASPORTI| 11.384 |111.844 |101.270 |100.125 |117.025 |115.201
---------------------------------------------------------------------
1 | | | | | |
Infrastrutture | | | | | |
pubbliche e | | | | | |
logistica (14) |112.178 |111.844 |100.434 |110.125 |115.564 |115.201
---------------------------------------------------------------------
1.2 Sistemi | | | | | |
stradali, | | | | | |
autostradali, | | | | | |
ferroviari ed | | | | | |
intermodali | | | | | |
(11) |111.844 |111.844 |100.125 |100.125 |115.201 |1115.201
---------------------------------------------------------------------
1.7 Opere | | | | | |
strategiche, | | | | | |
edilizia | | | | | |
statale ed | | | | | |
interventi | | | | | |
speciali e per | | | | | |
pubbliche | | | | | |
calamita' (10) | 334 | 0 | 309 | 0 | 363 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Ordine | | | | | |
pubblico e | | | | | |
sicurezza (7) | 206 | 0 | 837 | 0 | 1.461 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Sicurezza e| | | | | |
controllo nei | | | | | |
mari, nei porti| | | | | |
e sulle coste | | | | | |
(7) | 206 | 0 | 837 | 0 | 1.461 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLA| | | | | |
DIFESA |236.100 | 0 |176.400 | 0 |269.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1 Difesa e | | | | | |
sicurezza del | | | | | |
territorio (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |269.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1 .6 | | | | | |
Pianificazione | | | | | |
generale delle | | | | | |
Forze Armate e | | | | | |
Approvvi- | | | | | |
gionamenti | | | | | |
militari (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |269.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) |236.100 | 0 |176.400 | 0 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) |236.100 | 0 |176.400 | 0 | 0 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO PER I| | | | | |
BENI E LE | | | | | |
ATTIVITA' | | | | | |
CULTURALI | 55.600 | 50.601 | 51.400 | 49.913 | 66.700 | 59.121
---------------------------------------------------------------------
1 Tutela e | | | | | |
valorizzazione | | | | | |
dei beni e | | | | | |
attivita' | | | | | |
culturali e | | | | | |
paesaggistici | | | | | |
(21) | 55.208 | 50.209 | 51.054 | 46.567 | 66.118 | 58.539
---------------------------------------------------------------------
1.10 Tutela dei| | | | | |
beni librari, | | | | | |
promozione e | | | | | |
sostegno del | | | | | |
libro e | | | | | |
dell'editoria | | | | | |
(10) | 2.165 | 2.165 | 4.335 | 4.335 | 4.274 | 4.274
---------------------------------------------------------------------
1.14 | | | | | |
Coordinamento | | | | | |
ed indirizzo | | | | | |
per la | | | | | |
salvaguardia | | | | | |
del patrimonio | | | | | |
culturale (14) | 103 | 103 | 91 | 91 | 154 | 154
---------------------------------------------------------------------
1.15 Tutela del| | | | | |
patrimonio | | | | | |
culturale (15) | 52.940 | 47.941 | 46.628 | 42.141 | 61.690 | 54.112
---------------------------------------------------------------------
2 Ricerca e | | | | | |
innovazione | | | | | |
(17) | 392 | 392 | 346 | 346 | 582 | 582
---------------------------------------------------------------------
2.1 Ricerca in | | | | | |
materia di beni| | | | | |
e attivita' | | | | | |
culturali (4) | 392 | 392 | 346 | 346 | 582 | 582
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLA| | | | | |
SALUTE | 37.299 | 36.692 | 26.657 | 25.693 | 39.857 | 38.894
---------------------------------------------------------------------
1 Tutela della | | | | | |
salute (20) | 1.803 | 1.196 | 1.819 | 1.212 | 1.851 | 1.244
---------------------------------------------------------------------
1.1 Prevenzione| | | | | |
e comunicazione| | | | | |
in materia | | | | | |
sanitaria umana| | | | | |
e coordinamento| | | | | |
in ambito | | | | | |
internazionale | | | | | |
(1) | 1.141 | 641 | 1.156 | 656 | 1.188 | 688
---------------------------------------------------------------------
1.2 Sanita' | | | | | |
pubblica | | | | | |
veterinaria, | | | | | |
igiene e | | | | | |
sicurezza degli| | | | | |
alimenti (2) | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 | 501
---------------------------------------------------------------------
1.3 | | | | | |
Programmazione | | | | | |
sanitaria in | | | | | |
materia di | | | | | |
livelli | | | | | |
essenziali di | | | | | |
assistenza e | | | | | |
assistenza in | | | | | |
materia | | | | | |
sanitaria umana| | | | | |
(3) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
---------------------------------------------------------------------
1.4 Regolamen- | | | | | |
tazione e | | | | | |
vigilanza in | | | | | |
materia di | | | | | |
prodotti | | | | | |
farmaceutici ed| | | | | |
altri prodotti | | | | | |
sanitari ad uso| | | | | |
umano e di | | | | | |
sicurezza delle| | | | | |
cure (4) | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0
---------------------------------------------------------------------
2 Ricerca e | | | | | |
innovazione | | | | | |
(17) | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650
---------------------------------------------------------------------
2.1 Ricerca per| | | | | |
il settore | | | | | |
della sanita' | | | | | |
pubblica (20) | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) | 0 | 0 | 357 | 0 | 356 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) | 0 | 0 | 357 | 0 | 356 | 0
=====================================================================
Elenco 2
(articolo 1, comma 7)
=====================================================================
Norme | 2013 | 2014 | 2015
=====================================================================
DL 24/91, articolo 2 | 2.700| -| -
---------------------------------------------------------------------
DL 244/95, articolo 4, comma 1, | | |
convertito, con modificazioni, dalla| | |
Legge 341/95 | 300.000| -| -
---------------------------------------------------------------------
DL 250/05, articolo 2 | 1.700.000| 1.500.000| 2.500.000
---------------------------------------------------------------------
DL 328/94, articolo 4 | 6.000.000| 1.000.000| -
---------------------------------------------------------------------
DL 344/96, articolo 1, comma 1 | 500.000| 700.000| 900.000
---------------------------------------------------------------------
DL 363/92, articolo 1, comma 7 | 300.000| 300.000| 400.000
---------------------------------------------------------------------
DL 382/89, articolo 4, convertito, | | |
con modificazioni, dalla Legge n. 8 | | |
del 1990 | 275.000| 100.000| 825.000
---------------------------------------------------------------------
DL 497/96, articolo 6, comma 1, | | |
convertito, con modificazioni, dalla| | |
Legge 588/96 | 800.000| 600.000| 1.200.000
---------------------------------------------------------------------
DL 511/95, articolo 1 comma 3 | 110.000| 800.000| 2.475.000
---------------------------------------------------------------------
DL 643/94, articolo 11 | 1.000.000| 1.500.000| 4.500.000
---------------------------------------------------------------------
DL 646/94, articolo 1, comma 4 | -| -| 800.000
---------------------------------------------------------------------
DL 67/97, articolo 8, convertito, | | |
con modificazioni, dalla Legge | | |
135/97 |20.000.000|20.000.000|20.000.000
---------------------------------------------------------------------
DL 9/93, articolo 2 | 115.000| 100.000| 4.200.000
---------------------------------------------------------------------
L. 144/99, articolo 34, comma 3 |10.000.000|10.000.000|10.000.000
---------------------------------------------------------------------
L. 430/91, articolo 1 | 3.000.000| -| -
---------------------------------------------------------------------
L. 493/93, articolo 1, comma 3 | 300.000| 400.000| 500.000
---------------------------------------------------------------------
LF 388/00, articolo 144, comma 10 | 150.000| 150.000| 150.000
---------------------------------------------------------------------
LF 41/86, articolo 4 comma 7 | 750.000| 200.000| 2.730.000
---------------------------------------------------------------------
LF 67/88, articolo 17, comma 41 | 700.000| 500.000| 900.000
---------------------------------------------------------------------
LF 67/88, articolo 20 comma 6 | 250.000| 800.000| 4.270.000
---------------------------------------------------------------------
LF 910/86, articolo 7, comma 13 | 300.000| 500.000| 700.000
---------------------------------------------------------------------
Totale|46.552.700|39.150.000|57.050.000
---------------------------------------------------------------------
((Tabella 1
(articolo 1, comma 122)
=====================================================================
| Ripartizione | Ripartizione
Regione | dell'incentivo per | dell'incentivo per
| spazi ceduti a province | spazi ceduti a comuni
=====================================================================
ABRUZZO | 7.289.390 | 21.868.169
---------------------------------------------------------------------
BASILICATA | 4.897.789 | 14.693.366
---------------------------------------------------------------------
CALABRIA | 12.125.555 | 36.376.664
---------------------------------------------------------------------
CAMPANIA | 28.041.060 | 84.124.817
---------------------------------------------------------------------
EMILIA ROMAGNA| 20.758.984 | 62.276.952
---------------------------------------------------------------------
LAZIO | 31.905.284 | 95.715.851
---------------------------------------------------------------------
LIGURIA | 7.758.771 | 23.276.313
---------------------------------------------------------------------
LOMBARDIA | 44.297.820 | 132.893.461
---------------------------------------------------------------------
MARCHE | 7.812.199 | 23.436.598
---------------------------------------------------------------------
MOLISE | 2.561.057 | 7.683.171
---------------------------------------------------------------------
PIEMONTE | 21.819.041 | 65.457.123
---------------------------------------------------------------------
PUGLIA | 20.152.051 | 60.456.152
---------------------------------------------------------------------
SARDEGNA | 19.867.953 | 59.603.858
---------------------------------------------------------------------
SICILIA | 48.133.617 | 144.400.852
---------------------------------------------------------------------
TOSCANA | 18.667.569 | 56.002.706
---------------------------------------------------------------------
UMBRIA | 5.387.532 | 16.162.597
---------------------------------------------------------------------
VENETO | 16.525.353 | 49.576.059
---------------------------------------------------------------------
Totale ... | 318.001.570 | 954.004.710
-------------------------------------------------------------------))
Elenco 3
(articolo 1, comma 270)
=====================================================================
Intervento | 2013
| (importi in
| milioni di euro)
=====================================================================
Interventi diversi: | 16
---------------------------------------------------------------------
Collegi universitari legalmente riconosciuti: |
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 |
marzo 2012, n. 68. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo nazionale per il servizio civile degli |
obiettori di coscienza: articolo 19 della |
legge 8 luglio 1998, n. 230. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori |
stranieri non accompagnati: articolo 23, comma |
11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, |
convertito, con modificazioni, dalla legge |
7 agosto 2012, n. 135. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo per il finanziamento delle missioni di |
pace: articolo 1, comma 1240, della legge |
27 dicembre 2006, n. 296. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso |
alle abitazioni in locazione: articolo 11, |
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione |
della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, |
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 |
agosto 2012, n. 134. |
---------------------------------------------------------------------
Norme per favorire l'attivita' lavorativa |
dei detenuti: articolo 6, comma 1, della |
legge 22 giugno 2000, n. 193. |
---------------------------------------------------------------------
Interventi di carattere sociale: articolo 9, |
comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio |
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, |
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
---------------------------------------------------------------------
Comitato istituzionale dei mondiali di |
ciclismo 2013. |
---------------------------------------------------------------------
Istituto per la ricerca, la formazione e la |
riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus. |
---------------------------------------------------------------------
I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione |
e la formazione ANMIL Onlus. Istituto europeo |
per la ricerca, la formazione e l'orientamento |
professionaie - I.E.R.F.O.P. Onlus. |
---------------------------------------------------------------------
TOTALE ... | 16
---------------------------------------------------------------------
TABELLA 2
(articolo 1, comma 388)
=====================================================================
| Termine | Fonte normativa
=====================================================================
| |Articolo 15, comma 2, quinto
| |periodo, del decreto-legge 6 luglio
| |2012, n. 95, convertito, con
| |modificazioni, dalla legge 7 agosto
1 |1° gennaio 2013 |2012, n. 135
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 12, comma 84, del
| |decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
| |convertito, con modificazioni,
2 |1° gennaio 2013 |dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 28, comma 1, del decreto
| |legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
| |limitatamente all'articolo 10,
| |comma 1, dello stesso decreto, con
| |riferimento all'articolo 3, comma
| |1, capoverso Art. 16, comma 3,
| |lettere a), b), c), d), e), h), i),
3 |19 gennaio 2013 |n) ed o), del medesimo decreto
---------------------------------------------------------------------
| |Allegato II, paragrafo I, lettera
| |B, punto 5.2, ultimo capoverso, del
| |decreto legislativo 18 aprile 2011,
4 |19 gennaio 2013 |n. 59
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 3, del
| |decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
| |convertito con modificazioni dalla
5 |31 dicembre 2012 |legge 22 maggio 2010, n. 73
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 15, comma 3-quinquies, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni
6 |31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 5, comma 7-duodecies, del
| |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
| |194, convertito, con modificazioni,
7 |Per gli anni 2010, 2011 e 2012|dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 21-bis, comma 1, primo e
| |secondo periodo, del decreto-legge
| |31 dicembre 2007, n. 248,
| |convertito, con modificazioni,
8 |31 dicembre 2012 |dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 29, comma 5, del decreto
9 |31 dicembre 2012 |legislativo 9 aprile 2008, n. 81
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 23, comma 1, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
10|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 30, del
| |decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
| |201, convertito, con modificazioni,
| |dalla legge 22 dicembre 2011, n.
11|31 dicembre 2012 |214
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4, comma 3, del decreto
12|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 7, del decreto
13|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 11, commi 3 e 4, del
| |decreto legislativo 31 maggio 2011,
14|31 dicembre 2012 |n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 12, del decreto
15|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 16, comma 2, del decreto
16|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 18, comma 1, del decreto
17|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 25, comma 1, del decreto
18|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4-quinquiesdecies, comma
| |1, del decreto-legge 3 novembre
| |2008, n. 171, convertito, con
| |modificazioni, dalla legge 30
19|1° gennaio 2013 |dicembre 2008, n. 205
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 6-septies, del
| |decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
| |300, convertito, con modificazioni,
20|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 17, comma 4-quater, del
| |decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
| |5, convertito, con modificazioni,
21|1° gennaio 2013 |dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 1, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con
| |modificazioni, dalla legge 24
22|31 dicembre 2012 |febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 2, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
23|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 4, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
24|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 36, comma 6, del
| |decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83
| |convertito, con modificazioni,
25|1° gennaio 2013 |dalla legge 7 agosto 2012 n. 134
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3-bis, comma 2, del
| |decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
| |convertito, con modificazioni,
26|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 3-bis, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
| |225, convertito, con modificazioni,
27|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3, comma 5, del
| |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
| |194, convertito, con modificazioni,
28|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2-bis del
| |decreto-legge, 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
29|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3, comma 5, del
| |decreto-legge 13 maggio 2011, n.
| |70, convertito, con modificazioni,
30|31 dicembre 2012 |dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 5, comma 5, del
| |decreto-legge 12 luglio 2011, n.
| |107, convertito, con modificazioni,
31|31 dicembre 2012 |dalla legge 2 agosto 2011, n. 130
---------------------------------------------------------------------
| |All'articolo 9, comma 1, del
| |decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
| |248, convertito, con modificazioni,
| |dalla legge 28 febbraio 2008, n.
| |31, e successive modificazioni e
| |articolo 64, comma 1, primo
| |periodo, della legge 23 luglio
| |2009, n. 99, e successive
32|31 dicembre 2012 |modificazioni
---------------------------------------------------------------------
Tabella 3
(articolo 1, comma 492)
Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti
finanziari
(valori in euro per ciascuna controparte)
---------------------------------------------------------------------
| Valore nazionale del contratto
| (in migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
Strumento | | | | | | | |
finan- | | | | | |100-|500-|Superiore a
ziario | 0-2,5 |2,5-5 |5-10 |10-50|50-100| 500|1000| 1000
---------------------------------------------------------------------
Contratti | | | | | | | |
futures, | | | | | | | |
certifi- | | | | | | | |
cates, | | | | | | | |
covered | | | | | | | |
warrants e | | | | | | | |
contratti | | | | | | | |
di opzione | | | | | | | |
su | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
misure o | | | | | | | |
indici | | | | | | | |
relativi ad| | | | | | | |
azioni |0,01875|0,0375|0,075|0,375| 0,75 |3,75| 7,5| 15
---------------------------------------------------------------------
Contratti | | | | | | | |
futures, | | | | | | | |
warrants, | | | | | | | |
certifi- | | | | | | | |
cates, | | | | | | | |
covered | | | | | | | |
warrants e | | | | | | | |
contratti | | | | | | | |
di opzione | | | | | | | |
su azioni | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | 5 | 25 | 50 | 100
---------------------------------------------------------------------
Contratti | | | | | | | |
di scambio | | | | | | | |
(swaps) su | | | | | | | |
azioni e | | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Contratti a| | | | | | | |
termine | | | | | | | |
collegati | | | | | | | |
ad azioni e| | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Contratti | | | | | | | |
finanziari | | | | | | | |
diffe- | | | | | | | |
renziali | | | | | | | |
collegati | | | | | | | |
alle azioni| | | | | | | |
e ai | | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Qualsiasi | | | | | | | |
altro | | | | | | | |
titolo che | | | | | | | |
comporta un| | | | | | | |
regolamento| | | | | | | |
in contanti| | | | | | | |
determinato| | | | | | | |
con | | | | | | | |
riferimento| | | | | | | |
alle azioni| | | | | | | |
e ai | | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Le combina-| | | | | | | |
zioni di | | | | | | | |
contratti o| | | | | | | |
di titoli | | | | | | | |
Soprain- | | | | | | | |
dicati | 0,25 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 |100 | 200
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
COPERTURA LEGGE DI STABILITA'
----------------------------------
| 2013 | 2014 | 2015
|---------------------------------
(importi in milioni di euro)
---------------------------------------------------------------------
1) ONERI DI NATURA CORRENTE | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |
Nuove o maggiori spese correnti |
Articolato: | 14.772| 13.089| 8.603
| | |
Minori entrate | |
Articolato: | 15.130| 13.908| 3.904
| | |
Tabella A | 18| 3| 3
Tabella C | 168| 91| 96
| | |
Totale oneri da coprire| 30.089| 27.091| 12.607
| | |
---------------------------------------------------------------------
2)MEZZI DI COPERTURA | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |
Nuove o maggiori entrate | | |
Articolato: | 18.691| 16.248| 6.819
| | |
Riduzione spese correnti | | |
Articolato: | 13.667| 11.321| 6.805
| | |
Tabella A | 61| 91| 94
Tabella C | 1,3| 1,3| 1,3
| | |
Totale mezzi di copertura| 32.420| 27.661| 13.719
| | |
DIFFERENZA | 2.331| 570| 1.112
---------------------------------------------------------------------
Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti delle
cifre decimali
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)
---------------------------------------------------------------------
| 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
DISEGNO LEGGE DI BILANCIO |Competenza| Cassa |Competenza |Competenza
---------------------------------------------------------------------
ENTRATE | 28.625| 28.625| 28.299| 28.421
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi Iva | 28.625| 28.625| 28.299| 28.421
---------------------------------------------------------------------
SPESA CORRENTE | 31.855| 31.855| 31.529| 31.571
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi Iva | 28.625| 28.625| 28.299| 28.421
---------------------------------------------------------------------
poste editoria | 80| 80| 80| 0
---------------------------------------------------------------------
Rimborso imposte dirette | | | |
pregresse | 3.150| 3.150| 3.150| 3.150
---------------------------------------------------------------------
TOTALE REGOLAZIONI | | | |
SPESA DLB | 31.855| 31.855| 31.529| 31.571
---------------------------------------------------------------------
LEGGE DI STABILITA' | | | |
---------------------------------------------------------------------
FSN-saldo IRAP | 3.000| 3.000| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
TOTALE REGOLAZIONI SPESA | | | |
DLB e DLS | 34.855| 34.855| 31.529| 31.571
---------------------------------------------------------------------
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE
(comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO | | |
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O | | |
RIDUZIONI DI ENTRATE | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | | |
FINANZE | 15.900 | 4.550 | 4.940
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | | |
POLITICHE SOCIALI | 4.040 | 14.722 | 13.824
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 25.550 | 23.850 | 24.682
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | | |
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | - | 7.970 | 1.477
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO | 172 | 18 | 18
---------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO | | |
POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE | | |
O RIDUZIONI DI ENTRATE | 45.662 | 51.110 | 44.941
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA | - | - | -
DI CUI LIMITE IMPEGNO | - | - | -
| | |
---------------------------------------------------------------------
Pag. 1
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO
CAPITALE
(comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO | | |
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O | | |
RIDUZIONI DI ENTRATE | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE| - | 200.761 | 200.665
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE | | |
SOCIALI | 31.177 | 33.529 | 36.334
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 11.819 | 11.647 | 34.665
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA | | |
DEL TERRITORIO E DEL MARE | 77.090 | 42.373 | 75.028
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI | | |
TRASPORTI | - | - | 120.000
---------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO| | |
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI | | |
DI ENTRATE | 120.086 | 288.310 | 466.692
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA | - | - | -
DI CUI LIMITE IMPEGNO | - | - | -
| | |
---------------------------------------------------------------------
Pag. 1
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE,
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI
E DELLE RIMODULAZIONI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente -
riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto
il quale e' ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta
e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e
delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono
riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e
alla legge di stabilita'.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti
dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n.
95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, contenute nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Nella colonna " Limite impeg. " i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2013 e
successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2012 e quelli derivanti da spese di annualita'.
ELENCO MISSIONI
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4 L'Italia in Europa e nel mondo
6 Giustizia
7 Ordine pubblico e sicurezza
8 Soccorso civile
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
13 Diritto alla mobilita'
14 Infrastrutture pubbliche e logistica
17 Ricerca e innovazione
19 Casa e assetto urbanistico
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
O3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE
LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE
FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE
COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI
N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:
01,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,25,26
Parte di provvedimento in formato grafico