Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Assegni straordinari di sostegno al reddito Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 130 dell'11 maggio 1995
-
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
-
Assegno straordinario di sostegno al reddito
-
Codifica aziende
-
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
-
Contributi sindacali
-
Contributo ordinario e contributo addizionale
-
Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
-
Cumulabilità
-
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
-
Erogazione in unica soluzione
-
Finalità e ambito di applicazione
-
Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
-
Finanziamento delle prestazioni straordinarie
-
Modalità di finanziamento delle prestazioni
-
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
-
Presentazione della domanda
-
Prestazioni concesse dal Fondo
-
Procedure di liquidazione e decorrenza
-
Regime tributario
-
Requisiti del datore di lavoro
-
Requisiti del lavoratore
-
Ricorsi amministrativi
- Dettagli
- Visite: 31541
Circolare 130 dell'11 maggio 1995
Allegato n. 1
OGGETTO: Applicazione ai pubblici dipendenti dell'art. 31
della legge n. 300/70.
SOMMARIO:
Ai sensi dell'art. 22, comma 39, della legge
23.12.1994, n. 724, come da circolare del Ministero del
Tesoro n. 127884 del 6.4.1995, ai dipendenti pubblici,
eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e
nei Consigli regionali, e' riconosciuto l'accredito figura-
tivo dell'aspettativa concessa in base all'art. 31 della
legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La legge 23.12.1994, n. 724, avente ad oggetto "misure
di razionalizzazione della finanza pubblica", al capitolo
III riguardante i pubblici dipendenti contiene, sub art. n.
22 - comma n. 39, una norma di interpretazione autentica
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
Lavoratori).
Il comma 39 appena richiamato individua, in particola-
re, tra i destinatari delle disposizioni normative contenute
nell'art. 31 della legge n. 300/1970 e nelle successive
leggi modificative dello stesso art. 31/300, "i dipendenti
pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento
europeo e nei Consigli regionali", con aspettativa senza
retribuzione.
Il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato
I.G.O.P. Div. 3, con circolare telegrafica - che si allega
in copia - n. 16, Prot. n. 127884, in data 6.4.1995, ha
illustrato la portata del citato comma 39, nel senso della
sua applicazione, dal 31 marzo 1993, ai dipendenti pubblici
eletti nelle cariche sopracitate, realizzando cosi' parita'
di trattamento tra settore privato e settore pubblico.
Pertanto, per i dipendenti pubblici, iscritti alla
assicurazione IVS, per i quali erano dovute le contribuzioni
ai sensi della circolare 24.3.1994, n. 99, punto b, se ed in
quanto collocati in aspettativa senza assegni, a decorrere
dal mese di aprile 1993, non e' dovuta la contribuzione a
questo Istituto. Resta quindi superato quanto stabilito al
punto b della citata circolare n. 99/1994.
La contribuzione versata a tale titolo, dall'aprile
1993, dovra' essere annullata ed ammessa a rimborso, secondo
le comuni normi vigenti in materia.
Per i dipendenti di cui trattasi dovra' procedersi, a
domanda, all'accredito dei contributi figurativi nell'assi-
curazione IVS, ai sensi dell'articolo 31 della legge n.
300/1970.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
Circolare telegrafica n. 16
Roma, 6 aprile 1995
MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale
per gli Ordinamenti del Personale
Divisione 3
Prot. n. 127884
AT AMMINISTRAZIONI CENTRALI STATO
AT AZIENDE AUTONOME STATO
AT RAGIONERIE CENTRALI
AT SERVIZI ET UFFICI RAGIONERIA
AMMINISTRAZIONI ET AZIENDE AUTONOME
STATO
AT PREFETURE
AT INTENDENZE FINANZA
AT RAGIONERIE REGIONALI STATO
AT RAGIONERIE PROVINCIALI STATO
AT DIREZIONI PROVINCIALI TESORO
AT UNIVERSITA' STUDI
AT PROVVEDITORATI STUDI
AT CONSIGLIO STATO
Segretariato Generale
AT CORTE CONTI
Segretariato Generale
AT AVVOCATURA GENERALE STATO
Segretariato Generale
AT PRESIDENZE ENTI REGIONE
AT RAGIONERIE DETTE REGIONI
AT COMMISSARI GOVERNATIVI PRESSO STESSE
REGIONI
AT ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
(tramite Ministeri vigilanti)
AT ENTI RICERCA ET SPERIMENTAZIONE
(tramite Ministeri vigilanti)
AT PROVINCIE
(tramite Prefetti)
AT COMUNI
(tramite Prefetti)
AT COMUNITA' MONTANE
(tramite Prefetti)
AT UU.SS.LL.
(tramite Regioni)
AT ISTITUTI RICOVERO ET CURA AT
CARATTERE SCIENTIFICO
(tramite Regioni)
AT ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI
(tramite Regioni)
AT CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ET
ARTIGIANATO
(tramite UNIONCAMERE)
AT ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
(tramite ANIACAP)
AT A.N.C.I.
AT U.P.I.
AT U.N.C.E.M.
AT UNIONCAMERE
AT ANIACAP
AT PRESIDENZA REPUBBLICA
AT PRESIDENZA SENATO REPUBBLICA
AT PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI
AT CORTE COSTITUZIONALE
AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Segretario Generale
AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica
AT DIREZIONE GENERALE SERVIZI
PERIFERICI
AT BANCA D'ITALIA - SERVIZIO PERSONALE
INQUADRAMENTO NORMATIVO ET ECONOMICO
AT DIREZIONE GENERALE E.N.P.A.S.
AT COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' ET
BORSA
AT ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA
AT CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA ET
LAVORO
AT ISPETTORATO GENERALE AFFARI GENERALI
PERSONALE ET STUDI
AT ISPETTORATO GENERALE SERVIZI SPECIALI
ET MECCANIZZAZIONE
AT DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI ET
PERSONALE
OGGETTO: Applicazione ai pubblici dipendenti dell'art. 31
della legge n. 300/1970.
Numero 127884 (-) Con circolare telegrafica scrivente 11
gennaio 1994 numero 135061/1 e' stato fatto presente che per
pubblici dipendenti collocati in aspettativa senza assegni
sensi articolo 71 decreto legislativo 3 febbraio 1993,
numero 29, permane obbligo per amministrazioni appartenenza
di provvedere al versamento alle gestoni competenti intero
importo contribuzione obbligatoria relativa al trattamento
di quiescenza e previdenza, fermo restando per dipendenti
interessati onere versamento quota a loro carico. Cio'
posto, si informa che articolo 22, comma 39, legge 23
dicembre 1994, numero 724, ha fornito interpretazione
autentica articolo 31 legge 20 maggio 1970, numero 300,
senso sua applicazione, da 31 marzo 1993, anche ai dipen-
denti pubblici eletti al Parlamento nazionale al Parlamento
europeo e nei Consigli regionali realizzando cosi, al
riguardo, parita' di trattamento tra settore privato e
settore pubblico. Pertanto anche per generalita' dipendenti
pubbliche amministrazioni interessati, ivi inclusi profes-
sori universitari, i periodi di aspettativa non retribuita
sono considerati utili, senza versamento contributi, ai fini
del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico delle rispettive gestioni, ma
non anche, come desumesi da articolo 31 citata legge numero
300/1970, del trattamento di fine rapporto. Nei termini che
precedono deve quindi ritenersi modificata precedente
circolare, con conseguente obbligo di restituzione contri-
buti frattanto versati. Amministrazioni in indirizzo sono
pregate portare a conoscenza uffici che amministrano perso-
nale contenuto presente circolare. P. MINISTRO TESORO.
firma illegibile.