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Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
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Assegno straordinario di sostegno al reddito
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Codifica aziende
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Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
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Contributi sindacali
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Contributo ordinario e contributo addizionale
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Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
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Cumulabilità
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Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
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Erogazione in unica soluzione
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Finalità e ambito di applicazione
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Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
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Finanziamento delle prestazioni straordinarie
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Modalità di finanziamento delle prestazioni
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Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
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Presentazione della domanda
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Prestazioni concesse dal Fondo
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Procedure di liquidazione e decorrenza
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Regime tributario
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Requisiti del datore di lavoro
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Requisiti del lavoratore
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Ricorsi amministrativi
Circolare 10 dell'8 gennaio 2002
OGGETTO:
Gestione separata Art.2, comma 26, L.8 agosto 1995, n.335.
Somme corrisposte entro il 12 gennaio.
SOMMARIO:
Precisazioni sulle modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Con circolare n.32 del 7 febbraio 2001 sono state illustrate le modifiche introdotte, in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, dalla legge 21 novembre 2000, n.342.
Si è evidenziato, a tal proposito, che dalla nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa quali i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente consegue che anche per i predetti redditi trova applicazione, a decorrere dall’anno 2002, il disposto del primo comma, secondo periodo, dell’art. 48 del T.U.I.R.
Per effetto della citata disposizione, come è noto, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui le stesse si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate a tal riguardo, si precisa quanto segue.
In riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il predetto termine del 12 gennaio 2002 e relativi all’anno precedente, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nel 2001 (10% o 13% in ragione, rispettivamente, dell’esistenza o meno di diversa tutela pensionistica).
Sempre in riferimento ai predetti emolumenti non subisce eccezioni la disposizione contenuta nell’art.1 del D.M. n.281 del 2/5/1996 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla quale i contributi devono essere pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso. Conseguentemente il versamento dei contributi in argomento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2002, indicando nei modelli di pagamento unificato F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2001 (12/2001).
Eventuali, ulteriori versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 2002, ma relativi al mese di gennaio 2002, dovranno essere separatamente indicati, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2002.
Similmente, in sede di denuncia dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti erogati per l’anno 2001 e corrisposti entro il 12 gennaio 2002, saranno riportati nei modelli GLA/R e GLA/C da presentare entro il 31 marzo 2002 indicando, quale mese di pagamento, il mese di dicembre 2001.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 97 del 27 Maggio 2002
Allegati 2
OGGETTO:
Rinnovo semestrale delle convenzioni stipulate con gli Enti promotori di attività socialmente utili, finanziate con risorse proprie, per l’erogazione da parte dell’INPS degli assegni spettanti ai lavoratori interessati.
SOMMARIO:
Rinnovo, per il periodo 1° maggio 2002 - 31 ottobre 2002, delle convenzioni stipulate con quegli Enti che hanno promosso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie, e non del Fondo per l’occupazione, per la corresponsione da parte dell’Istituto degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati nelle attività stesse nel periodo di validità della convenzione.
Con circolare n. 143 del 1° agosto 2000 è stato trasmesso lo schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000, cui devono essere uniformate le convenzioni da stipulare con quegli Enti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 (23.4.2000), avevano in corso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie ovvero utilizzavano lavoratori sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per poter percepire l’assegno a carico del Fondo per l'occupazione dopo il 30.4.2002.
Con messaggio n. 975 del 28 settembre 2000 è stato comunicato che il Presidente dell’Istituto ha conferito ai Direttori Regionali la delega per la sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti del rispettivo ambito territoriale, convenzioni in forza delle quali le singole Sedi provvedono a corrispondere ai lavoratori interessati gli assegni loro spettanti, previo l’effettivo, preventivo accredito all’INPS delle risorse finanziarie mensilmente occorrenti.
Al fine di procedere al rinnovo semestrale delle convenzioni con gli Enti interessati per il periodo 1.5.2002/31.10.2002, si trasmette (allegato 1) il testo aggiornato della convenzione da sottoporre in duplice esemplare all’Ente richiedente per la relativa sottoscrizione. Il testo dovrà essere completato riportandovi la denominazione dell’Ente stesso e il nominativo del suo legale rappresentante o della persona formalmente delegata alla sottoscrizione, nonché (al punto 5) il nuovo importo che deve essere preventivamente versato per ciascun lavoratore a copertura degli oneri relativi al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare agli aventi titolo. L’importo da indicare è quello precisato nell’allegato 2 rispettivamente per ciascuna regione.
L’importo in parola corrisponde alla media mensile degli ANF corrisposti nell’anno 2001 ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento; dopo la scadenza della convenzione si procederà agli eventuali conguagli tra gli importi forfettari versati all’Istituto e quelli effettivamente pagati.
Si evidenzia inoltre che è stato aggiornato l’importo unitario da versare all’INPS per ciascun lavoratore ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio (punto 7 della convenzione) relativi al pagamento degli assegni LSU e degli assegni per il nucleo familiare, nonché all’accredito della contribuzione figurativa. Il nuovo importo unitario è pari a euro 14,20 + IVA per tutto il semestre e dovrà essere complessivamente versato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, da inoltrare sollecitamente all’Ente dopo la sottoscrizione della convenzione stessa.
Nel ribadire che non possono essere apportate modifiche allo schema di convenzione allegato, si fa presente che una copia delle convenzioni sottoscritte dovrà essere trasmessa a questa Sede Centrale, Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
CONVENZIONE
TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
L’ENTE ………………………………… (Regione, Provincia, Comune)
per la corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione istituito dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
In data …………………… l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato da ………..
…………………………………., e l’Ente ………………………………..………., rappresentato da ……………………………………….,
- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;
- visto l’articolo 10 di tale ultimo decreto, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione;
- considerato che, di conseguenza, l’INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;
- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all’INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un’apposita Convenzione in tal senso;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;
- vista la richiesta dell’Ente ……………………………………………… avanzata con nota del …………………………..;
CONVENGONO
1. La/Il …………………………………….. (denominazione dell’Ente proponente: Regione, Provincia, Comune) affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo 1.5.2002/31.10.2002 in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie della/del ……………….. stessa/o, dell’assegno spettante in relazione a tale impegno e dell’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.
2. Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti la/il ……………………….. si impegna a versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3.
3. L’INPS si impegna a corrispondere, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l’assegno spettante per tali attività ai lavoratori i cui nominativi siano contenuti nell’elenco trasmesso da ………………………………… (Ente finanziatore o, in subordine, Ente utilizzatore) a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno dovranno essere tempestivamente comunicate alla sede INPS territorialmente competente e, comunque, entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.
4. L’importo dell’assegno per le prestazioni in attività socialmente utili è fissato in misura pari a quella dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, il cui importo è attualmente fissato in euro 463,35 e che è rivalutabile dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la/il ……….. si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all’assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di euro ………… mensili per ciascun lavoratore compreso nell’elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nell’anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile la/il .……………………. si impegna a versare all’INPS, per ciascun lavoratore, l’onere per l’accreditamento di contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale onere verrà determinato, alla scadenza della convenzione, nel seguente modo: a) per i soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa l’onere sarà pari al valore attuale di una rendita temporanea, di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età fissata per la pensione di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche adottate per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962; b) per tutti gli altri soggetti l’onere verrà calcolato in termini di riserva matematica individuale determinata con le modalità di cui al predetto articolo 13. Il relativo importo complessivo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
7. La/Il ……………………………………… assume a proprio carico il costo di gestione del servizio pari a euro 14,20 + IVA per l’assegno LSU, l’assegno al nucleo familiare e la copertura figurativa. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo 1.5.2002/31.10.2002. La/Il ………………………………… stessa/o si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l’importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla/dal ……………………………………....
9. L’INPS si impegna a fornire alla/al ………………………., entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La/il ………………………... stessa/o si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
10. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.5.2002/31.10.2002 e potrà essere rinnovata per altri sei mesi qualora la/il …………………………….. lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza. L’importo di cui al punto 7, relativo ai costi di gestione del servizio di pagamento da parte dell’INPS, è suscettibile di aumento e potrà essere rideterminato in caso di rinnovo.
data ………………………….
per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
per la/il
PREVIDENZA SOCIALE
Allegato 2
Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente utili di ciascuna regione
Regioni
Importo medio mensile ANF (in euro)
Piemonte
19,04
Valle d'Aosta
11,87
Lombardia
7,25
Liguria
15,76
Trentino A. Adige
10,84
Veneto
8,26
Friuli V. Giulia
13,42
Emilia Romagna
8,77
Toscana
7,64
Umbria
13,34
Marche
2,36
Lazio
41,50
Abruzzo
19,33
Molise
44,81
Campania
139,95
Puglia
107,07
Basilicata
74,47
Calabria
110,63
Sicilia
71,78
Sardegna
82,51
Circolare 155 del 1° ottobre 2002
OGGETTO: Termini di prescrizione e decadenza delle domande di integrazione salariale
SOMMARIO: 1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie. 2) Prescrizione del diritto del
lavoratore alle integrazioni salariali.
1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie.
A seguito di recenti asserzioni di principio formulate dalla Corte di Cassazione sulla natura
dell’istituto della decadenza che, essendo una limitazione eccezionale dell’esercizio del diritto, deve
essere applicata soltanto nei limiti tassativamente, espressamente ed inequivocabilmente previsti dal
legislatore, sono stati riconsiderati i criteri illustrati nella circolare n. 246 del 23 ottobre 1992 (all. 1)
in merito al termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.
In adesione ai su esposti principi la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie
anticipate ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione, così come testualmente previsto dall’art. 9 del
D.L.C.P.S. 12.9.47, n. 869, modificato dall’art. 16 della legge 164/75.
Pertanto, il termine decadenziale deve ritenersi inoperante quando l’autorizzazione a corrispondere
le integrazioni salariali ordinarie è stata notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di
durata della concessione, applicandosi in tale ipotesi i principi generali sulla prescrizione.
Ciò stante, si interessano le Sedi ad adeguare il proprio operato alle conclusioni su esposte ed ad
accelerare al massimo il corso delle pratiche di concessione delle integrazioni salariali, in modo che
le domande delle ditte vengano tempestivamente esaminate dalle Commissione provinciali e le
relative decisioni notificate prima della scadenza del periodo cui sono riferite le richieste.
Si coglie l’occasione per ricordare che per quanto attiene i termini per chiedere il rimborso delle
integrazioni salariali straordinarie sono stati dettati appositi criteri nella circolare n. 116 del 25.5.01
(all. 2).
2) Prescrizione del diritto del lavoratore alle integrazioni salariali.
Al fine di risolvere alcuni quesiti posti dalle Sedi, tenendo conto di principi desumibili da alcune
pronunce della Corte di Cassazione, l’Avvocatura centrale dell’Istituto ha chiarito che il credito dei
lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione
decennale di cui all’art.2946 del codice civile.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 117 del 21 giugno 2002
Oggetto:
decreto interministeriale 2 ottobre 2001 - facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
SOMMARIO: criteri e modalità di esercizio della facoltà di riscatto prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei soli titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Premessa
L’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto, per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di riscattare - fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati - il lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l'istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione.
Secondo la previsione del citato articolo 51, la facoltà di riscatto doveva essere disciplinata con apposito decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle Finanze).
Con l'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, si è pertanto completato il quadro normativo che consente di dare attuazione alla previsione dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 488/1999 sopra richiamato.
Si forniscono qui di seguito le istruzioni operative, facendo comunque presente che verrà realizzata quanto prima un'apposita procedura di calcolo degli oneri di riscatto da porre a carico dei richiedenti, definito uno specifico codice di identificazione della tipologia di pratiche in esame nonché l'apposito codice "tipo contribuzione", da utilizzare per l'accredito dei periodi riscattati.
Sull'argomento si fa pertanto riserva di successive istruzioni operative.
Il decreto in esame definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.
La facoltà è concessa - a domanda, da presentare alla Sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando il fac-simile allegato - al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art.1, lett.b,, del decreto legislativo 2/9/1997,n.314).
Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio.
A tale proposito va tenuto presente che, per i periodi in parola, possono risultare già accreditati dei contributi in dipendenza di un rapporto di lavoro contemporaneo; qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi la domanda di riscatto dovrà, comunque, essere respinta.
Qualora invece il periodo al quale si riferisce la richiesta risultasse effettivamente scoperto di contribuzione, dovrà essere valutata l'idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova oggettiva degli elementi essenziali del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui, dalla documentazione prodotta, risulti provata l'esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non sia rilevabile la durata dei periodi lavorati, sarà consentito il riscatto per l'intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che:
- tale anno (o minor periodo) risulti privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo;
- i compensi percepiti dal richiedente risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali (vedi tabella allegato n. 1).
In difetto degli elementi comprovanti la durata del periodo di attività ed in carenza dell'ammontare dei compensi percepiti, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.
Modalità e criteri di determinazione dell'onere di riscatto.
L'articolo 2 del decreto in esame stabilisce le modalità ed i criteri di determinazione dell'onere di riscatto, prevedendo che tale onere venga quantificato prendendo a base l'aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto.
Ai predetti fini dovrà essere tenuta in considerazione la posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva (10 per cento o maggiore aliquota pensionistica) prevista nei casi in cui l'interessato sia o meno assicurato o titolare di pensione diretta presso altra forma di previdenza obbligatoria, sempre con riferimento alla data della domanda.
L'onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato - a partire dall'anno successivo a quello della sua percezione - applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all'anno precedente.
Qualora la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto dovrà essere determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione Commercianti, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalità sopra descritte.
L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può comunque eccedere il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT sopra richiamato (vedi tabella allegato n. 2).
Al periodo riscattato, accreditato per anni solari sulla posizione assicurativa dell'assicurato a partire dal mese di gennaio, dovrà essere attribuita la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, rapportata alla durata dello stesso.
Pagamento degli oneri di riscatto
Determinato l'onere da porre a carico del richiedente, dovrà essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda.
La norma in esame non fissa modalità e termini per il pagamento dell'onere di riscatto, attribuendo - all'articolo 3 - alla competenza del Comitato Amministratore della Gestione Separata la loro definizione.
Atteso che il Regolamento della Gestione Separata non prevede condizioni o modalità di pagamento di oneri nascenti da riscatto, il suddetto Comitato, con deliberazione n.13 del 27 maggio 2002 ha disposto che la materia debba essere disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati nell'Assicurazione generale obbligatoria.
Nei confronti degli iscritti alla Gestione Separata dovranno essere pertanto osservate le stesse condizioni attualmente vigenti nell'ambito dell'ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il pagamento degli oneri e prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato.
Nel provvedimento di accoglimento dovrà essere pertanto assegnato al richiedente un termine perentorio di 60 giorni per il versamento dell'importo stabilito - termine decorrente dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'avvertenza che, la pratica sarà archiviata una volta decorso inutilmente tale termine.
Al predetto provvedimento dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale, già predisposto, contenente il numero di conto corrente della sede emittente, la causale del versamento e l'importo da versare.
Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto il versamento, la pratica verrà archiviata, salva la facoltà dell'interessato di riproporre nuova domanda.
Peraltro, nei casi in cui non si debba immediatamente utilizzare i contributi da riscatto per liquidare una prestazione pensionistica, in alternativa al versamento dell'onere in unica soluzione è consentita al richiedente la possibilità di eseguire il pagamento in forma rateale.
Nei casi in cui sia possibile avvalersi del pagamento rateale, l’onere potrà essere corrisposto in un numero massimo di 60 rate mensili di importo uguale e comunque non inferiore a 26 euro, con maggiorazione di interessi al tasso legale vigente alla data della domanda.
Prima che sia decorso il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, l'interessato potrà comunque chiedere un diverso piano di ammortamento dell'onere, per un numero di rate inferiore a quello concesso in sede di definizione della domanda.
Il pagamento rateale dell'onere non può proseguire oltre il termine di decorrenza della pensione e deve essere perciò completato, con il versamento in unica soluzione della quota del contributo di riscatto ancora dovuta, nei casi in cui intervenga il pensionamento nel corso della rateazione.
Il versamento in unica soluzione del debito residuo deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, nella quale deve essere specificato l'importo ancora dovuto (depurato degli interessi per dilazione) e deve essere comunicato all'interessato che, in difetto, si procederà alla riduzione del periodo di riscatto in rapporto ai versamenti già eseguiti.
Termini di pagamento dell'onere
Il termine di versamento dell’onere di riscatto o della prima rata di esso è perentorio e l’eventuale ritardo nel pagamento comporta la decadenza dalla facoltà esercitata; analogo effetto viene a determinarsi nei casi in cui il pagamento dell'onere venga interrotto (sull'argomento si fa rinvio alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993).
Poiché la norma non fissa limiti temporali per la presentazione della richiesta di riscatto, la domanda non andata a buon fine per rinuncia o per decadenza può comunque essere nuovamente proposta.
In particolare, il pagamento in ritardo dell'intero onere o della prima rata di riscatto, che - come detto - determina decadenza, può essere considerato come presentazione di una nuova domanda con la conseguente rideterminazione dell'onere, sulla base dei nuovi elementi di calcolo (reddito imponibile, aliquota contributiva vigente alla data del tardivo versamento).
Qualora il pagamento rateale venisse interrotto, l'onere già corrisposto non potrà essere rimborsato ma resterà acquisito alla Gestione Separata.
In tal caso, utilizzando la somma versata, sarà accreditato in favore dell'interessato un periodo di durata proporzionale all’ammontare della quota di capitale dallo stesso corrisposta fino all'interruzione dei versamenti.
Della predetta operazione dovrà essere data notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il periodo che si considera coperto di contribuzione ed il relativo numero di contributi mensili accreditati.
Qualora, in conseguenza del pagamento parziale dell'onere, si debba procedere alla riduzione del periodo riscattato, in favore dell'interessato si accrediterà contribuzione a partire dall'inizio del periodo riscattato, per il numero - arrotondato per eccesso - dei mesi compresi nell'importo della contribuzione versata.
I periodi riscattati - una volta perfezionate le operazioni di riscatto con il pagamento dell'onere dovuto - sono efficaci, ai fini pensionistici, come la normale contribuzione obbligatoria. Essi sono pertanto utili anche ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Diritto e misura della prestazioni pensionistiche
I periodi riscattati secondo i criteri richiamati sopra sono utili ai fini del diritto e della misura della prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della gestione separata.
Ai fini del calcolo della pensione si ricorda che nei confronti dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per cento (circolare n. 112 del 25 maggio 1966). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 12,50 per cento nel biennio 1998/1999, del 14,50 per cento nel biennio 2000/2001 e del 15,50 per cento dal 1° gennaio 2002 (circolare n.186 delll’11 agosto 1998, circolare n.47 del 23 febbraio 2000 e circolare n.26 del 28 gennaio 2002).
La rivalutazione del montante individuale dei contributi a norma dell’articolo 2, comma 6,del decreto ministeriale 2 ottobre 2001 ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto.
A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995,n.335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”.
Consegue che la rivalutazione del montate in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione illustrati nei precedenti punti della presente circolare si fa riserva di successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Periodo di riferimento |
Reddito minimo in lire (corrispondente ai contributi fissi) | |
---|---|---|
Anno |
Annuo |
Mensile |
1965/1973 |
124.400 |
10.367 |
1974 |
254.400 |
21.200 |
1975 |
604.400 |
50.367 |
1976 |
728.400 |
60.700 |
1977 |
830.600 |
69.217 |
1978 |
992.600 |
82.717 |
1979 |
2.391.100 |
199.258 |
1980 |
3.577.000 |
298.083 |
1981 |
5.272.700 |
439.392 |
1982 |
4.984.675 |
415.390 |
1983 |
6.303.675 |
525.306 |
1984 |
7.116.675 |
593.056 |
1985 |
7.842.675 |
653.556 |
1986 |
9.929.000 |
827.417 |
1987 |
10.430.000 |
869.167 |
1988 |
10.868.000 |
905.667 |
1989 |
11.294.000 |
941.167 |
1° sem. '90 |
5.929.000 |
988.167 |
GESTIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI
IMPORTO DEL REDDITO MENSILE ED ANNUO
PERIODO DAL 1° LUGLIO 1990 AL 31 DICEMBRE 1996
Periodo di riferimento |
Reddito minimo in lire (dalla legge 233/1990) | |
---|---|---|
Anno |
Annuo (in lire) |
Mensile (in lire) |
2° sem. '90 |
7.180.192 |
1.196.699 |
1991 |
15.399.384 |
1.283.282 |
1992 |
17.990.440 |
1.499.203 |
1993 |
18.424.432 |
1.535.369 |
1994 |
19.153.576 |
1.596.131 |
1995 |
19.868.056 |
1.655.671 |
1996 |
20.871.448 |
1.739.287 |
Serie storica dell'importo del massimale contributivo
dall'anno 1965 all'anno 1996
IMPORTI IN LIRE | ||
---|---|---|
Anni |
Annuo |
Mensile |
1965 |
9.311.000 |
775.917 |
1966 |
9.711.000 |
809.250 |
1967 |
9.905.000 |
825.417 |
1968 |
10.103.000 |
841.917 |
1969 |
10.234.000 |
852.833 |
1970 |
10.521.000 |
876.750 |
1971 |
11.058.000 |
921.500 |
1972 |
11.611.000 |
967.583 |
1973 |
12.261.000 |
1.021.750 |
1974 |
13.536.000 |
1.128.000 |
1975 |
16.162.000 |
1.346.833 |
1976 |
18.942.000 |
1.578.500 |
1977 |
22.067.000 |
1.838.917 |
1978 |
26.061.000 |
2.171.750 |
1979 |
29.293.000 |
2.441.083 |
1980 |
33.892.000 |
2.824.333 |
1981 |
41.043.000 |
3.420.250 |
1982 |
48.718.000 |
4.059.833 |
1983 |
56.659.000 |
4.721.583 |
1984 |
65.158.000 |
5.429.833 |
1985 |
72.065.000 |
6.005.417 |
1986 |
78.263.000 |
6.521.917 |
1987 |
83.037.000 |
6.919.750 |
1988 |
86.857.000 |
7.238.083 |
1989 |
91.200.000 |
7.600.000 |
1990 |
97.219.000 |
8.101.583 |
1991 |
103.149.000 |
8.595.750 |
1992 |
109.751.000 |
9.145.917 |
1993 |
115.678.000 |
9.639.833 |
1994 |
120.536.000 |
10.044.667 |
1995 |
125.237.000 |
10.436.417 |
1996 |
132.000.000 |
11.000.000 |
DOMANDA DI RISCATTO DEI PERIODI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PREGRESSA
(art. 51, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488)
Timbro a data (riservato all’INPS) |
All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Agenzia di __________________ |
_l_ sottoscritt_ |
nat_ il |
cognome e nome
a |
provincia |
comune di nascita provincia di nascita
codice fiscale |
residente in |
n° |
CAP |
via, piazza, frazione
comune |
provincia |
comune di residenza provincia di residenza
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal D.M. 2 ottobre 2001
C H I E D E
in proprio |
il riscatto nella Gestione dei lavoratori parasubordinati |
a proprio nome |
in qualità di superstite |
a nome del lavoratore deceduto |
per i sotto indicati periodi di collaborazione coordinata e continuativa, non coperti da contribuzione per assenza dell'obbligo assicurativo (1):
dal |
Al |
compenso |
dal |
Al |
compenso |
I suddetti periodi sono comprovati dalla documentazione di seguito specificata (2):
1) |
2) |
3) |
Dati del lavoratore deceduto (3) |
||||||||||||||||||||||||
nat_ a |
||||||||||||||||||||||||
cognome e nome comune di nascita |
||||||||||||||||||||||||
Prov |
il |
Cod.fisc |
||||||||||||||||||||||
Prov. Nascita |
||||||||||||||||||||||||
Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che per i periodi oggetto della presente richiesta non è stata
versata o accreditata, |
a proprio nome |
né è dovuta alcuna copertura assicurativa, in nessun altro |
a nome del lavoratore deceduto |
ordinamento previdenziale obbligatorio.
Il sottoscritto resta in attesa di conoscere l'ammontare del capitale occorrente per la copertura dei suindicati periodi di riscatto e le relative modalità di versamento.
Data ___________________ Firma _____________________________________
^^^^^^^^
(1) la facoltà è riconoscibile solo per un massimo di cinque annualità
(2) potranno essere riscattati solo i periodi comprovati da documentati di data certa
(3) compilare solo nel caso di richiesta presentata da superstiti
Delega per l'Ente di PatronatoIo sottoscritt__, con il presente atto delego il Patronato ____________________________ ad assistermi gratuitamente nei confronti dell'INPS per la trattazione della presente pratica, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto all’art. 10 della legge n. 675/1996, l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima: 1) consento il loro trattamento per conseguire le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del Patronato; 2) consento che gli stessi siano comunicati all’INPS. Data, _________________ Firma _________________________________________ |
|||||||
Timbro del Patronato |
|||||||
Firma dell'Operatore del Patronato |
|||||||
Sigla del Patronato Zona N° pratica |
|||||||
RICEVUTA |
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Sede INPS di____________________________ In data odierna il Signor ____________________________________, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 51, comma 2, della legge n. 488/1999, ha presentato domanda di riscatto nella “Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati” dei periodi pregressi di collaborazione coordinata e continuativa |
||||
Timbro a data (riservato all'INPS) |
||||
Firma dell'impiegato addetto |
Circolare 179 del 12 dicembre 2002
OGGETTO:
Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata.
SOMMARIO:
Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata.
Con circolare n. 171 del 4 agosto 1988 sono state impartite, tra l’altro, istruzioni in merito al disposto di cui al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88 che, si rammenta, commina la decadenza dal diritto alla prestazioni nel caso in cui il lavoratore non abbia data preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’Istituto in merito allo svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale.
Si fa presente che in merito all’argomento della compatibilità della integrazione salariale con l’attività autonoma o subordinata sono intervenute varie sentenze della Corte di Cassazione, che hanno affermato e ribadito alcuni principi che inducono ad una modifica dei criteri contenuti al punto 6 della circolare sopra richiamata.
Si premette comunque che resta sempre necessaria la comunicazione preventiva, prevista al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88, resa dal lavoratore sullo svolgimento dell’attività secondaria al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Tuttavia, va preliminarmente osservato che il combinato disposto dell’art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dell’art. 8, 4° comma del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, non sancisce la assoluta incompatibilità delle prestazioni integrative del salario con il reddito ritraibile dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata (e in questo ultimo caso, vuoi che sia prestata a tempo pieno vuoi a tempo parziale, ed in base di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine), sebbene vi sia un’incumulabilità tra i suddetti benefici e redditi, in misura variabile a seconda delle modalità e dell’ammontare degli stessi, come appresso specificato a titolo esemplificativo.
1) nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia ragguagliato alla retribuzione perduta, derivante da un rapporto di lavoro a tempo pieno ed il beneficiario svolga attività di lavoro dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, l’incumulabilità è normalmente totale (e, quindi, si risolve di fatto in un’incompatibilità), perché deve presumersi che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura dell’integrazione salariale rapportata alla durata della attività lavorativa. E’ tuttavia ammessa la prova di una retribuzione inferiore, sicché in tal caso può risultare dovuta una quota differenziale di integrazione salariale (incumulabilità relativa).
2) Nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia riferito alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale ed il beneficiario presti lavoro subordinato l’incumulabilità sarà totale se l’attività è svolta a tempo pieno, per la ragione indicata al punto 1). L’incumulabilità sarà relativa se invece trattasi di altro lavoro dipendente a tempo parziale; e non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.
3) Nell’ipotesi in cui il lavoratore in godimento del trattamento di integrazione salariale eserciti una attività autonoma non può attribuirsi alcuna rilevanza né alla circostanza che il lavoro sospeso sia a tempo parziale né alla quantità di tempo che lo stesso intende dedicare al lavoro autonomo, poiché tale attività non è suscettibile per sua natura di una precisa quantificazione e collocazione temporale nel periodo di riferimento delle prestazioni. Ricorrendo questa situazione l’incumulabilità dei proventi da lavoro autonomo va affermata fino a concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO