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Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
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Assegno straordinario di sostegno al reddito
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Codifica aziende
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Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
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Contributi sindacali
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Ricorsi amministrativi
Delibera 30 del 13 marzo 1987
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
Oggetto:
Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e sorelle di assicurato o di pensionato: cause di cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS
- Visto l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 che
disciplina la pensione ai superstiti dell'assicurazione
obbligatoria I.V.S.;
- considerato che, a norma del predetto articolo, il
riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore
dei genitori dell'assicurato o del pensionato e' subordinato, tra
le altre, alla condizione che non siano titolari di pensione;
- considerato che per i fratelli e le sorelle dell'assicurato o
del pensionato il diritto alla pensione ai superstiti e'
riconosciuto a condizione che i medesimi siano rispettivamente
celibi e nubili, permanentemente inabili al lavoro e non titolari
di pensione;
- preso atto che il venir meno delle condizioni anzidette dopo il
conseguimento del diritto alla pensione ai superstiti non e'
stato finora considerato causa di cessazione del diritto alla
pensione e questo in mancanza di una esplicita disposizione in
tal senso;
- visto l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione la
quale, pronunciandosi sull'art. 18 della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047 in materia di pensione a carico della gestione speciale
dell'assicurazione generale obbligatoria per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, ha ripetutamente affermato il
principio secondo cui la titolarita' di una pensione diretta e'
di ostacolo non solo alla acquisizione del diritto alla pensione
di riversibilita' ma anche al mantenimento di tale diritto in
caso di acquisto dopo il conseguimento della pensione di
riversibilita';
- ritenuto che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione,
pur se riferito alla fattispecie di cui all'art. 18, comma 2,
della legge n. 104/1957, non possa influenzare, per la sua
valenza generale, le analoghe fattispecie disciplinate dall'art.
22 della legge n. 903/1965;
- ritenuto, peraltro, che l'applicazione estensiva del principio
giurisprudenziale recentemente consolidatosi non possa incidere -
anche in virtu' del principio di affidabilita' degli atti della
pubblica amministrazione e della esigenza di tutela della buona
fede del percipiente - sui diritti patrimoniali finora maturati
in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle titolari di
pensione ai superstiti nei confronti dei quali le anzidette cause
di cessazione del diritto si sono verificate in passato;
- visto il parere espresso dal Comitato Speciale del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 18 febbraio 1987,
DELIBERA
che l'acquisto della titolarita' di altra pensione da
parte dei genitori, dei fratelli o delle sorelle, la cessazione
dello stato di inabilita' o il matrimonio dei fratelli e delle
sorelle dell'assicurato o del pensionato danno luogo, se
intervenuti dopo il conseguimento della pensione ai superstiti,
alla cessazione del diritto a quest'ultima prestazione;
che nei casi in cui le predette cause di cessazione del
diritto alla pensione ai superstiti siano intervenute anteriormente
alla data della presente deliberazione la soppressione della
pensione non possa avere effetto prima di tale data.