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Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
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Assegno straordinario di sostegno al reddito
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Codifica aziende
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Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
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Contributi sindacali
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Contributo ordinario e contributo addizionale
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Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
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Cumulabilità
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Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
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Erogazione in unica soluzione
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Finalità e ambito di applicazione
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Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
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Finanziamento delle prestazioni straordinarie
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Modalità di finanziamento delle prestazioni
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Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
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Presentazione della domanda
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Prestazioni concesse dal Fondo
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Procedure di liquidazione e decorrenza
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Regime tributario
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Requisiti del datore di lavoro
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Requisiti del lavoratore
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Ricorsi amministrativi
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI