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Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
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Assegno straordinario di sostegno al reddito
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Codifica aziende
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Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
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Contributi sindacali
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Contributo ordinario e contributo addizionale
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Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
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Cumulabilità
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Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
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Erogazione in unica soluzione
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Finalità e ambito di applicazione
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Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
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Finanziamento delle prestazioni straordinarie
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Modalità di finanziamento delle prestazioni
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Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
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Presentazione della domanda
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Prestazioni concesse dal Fondo
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Procedure di liquidazione e decorrenza
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Regime tributario
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Requisiti del datore di lavoro
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Requisiti del lavoratore
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Ricorsi amministrativi
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI