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Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
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Assegno straordinario di sostegno al reddito
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Codifica aziende
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Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
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Contributi sindacali
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Contributo ordinario e contributo addizionale
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Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
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Cumulabilità
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Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
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Erogazione in unica soluzione
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Finalità e ambito di applicazione
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Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
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Finanziamento delle prestazioni straordinarie
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Modalità di finanziamento delle prestazioni
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Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
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Presentazione della domanda
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Prestazioni concesse dal Fondo
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Procedure di liquidazione e decorrenza
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Regime tributario
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Requisiti del datore di lavoro
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Requisiti del lavoratore
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Ricorsi amministrativi
Messaggio 45234 del 2 giugno 1989
Oggetto:
APPRENDISTATO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MANCANZA DI RETRIBUZIONE OBBLIGO ASSICURATIVO SUSSISTENZA, COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE EX ART.13 LEGGE 12,8,1962, N,1338 E RISCATTI EX 2 COMMA ART,51 DELLA LEGGE 30,4,1969, N,153 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
NEL CORSO DELL'ESAME ISTRUTTORIO DI RICORSI CONCERNENTI GLI ARGOMENTI INDICATI IN OGGETTO, SI E' AVUTO MODO DI RILEVARE IL VERIFICARSI DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO NELLA TRATTAZIONE E NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CHE TRATTASI.
PERTANTO SI RITIENE UTILE FORNIRE I SEGUENTI CHIARIMENTI :
L.'OBBLIGO ASSICURATIVO, NEI CONFRONTI DEGLI APPRENDISTI, E' SEMPRE SUSSISTITO SIN DALL'ISTITUZIONE DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE (N.CIRC.N.l DEL 5 NOVEMBRE 1919 IN "ATTI UFFICIALI 1920 ••- BOLL,N.2). TALE FIGURA RIENTRA, INFATTI, IN QUELLA PIÙ' GENERALE DEL "LAVORATORE SUBORDINATO", L'ASSENZA DI RETRIBUZIONE, OVVERO La mancata prova DELLA PERCEZIONE DELLA STESSA. NON COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO aLL'AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ PREVISTE DALLE NORME IN EPIGRAFE (V,SULL'OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'APPRENDISTA SENZA RETRIBUZIONE - SETTORE ARTIGIANO CONTRAlTTO COLLETTIVO 15,12,1940, P.RT , 7 - IN ft. Li, 1941 PflG.342); PER L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI RISCATTO AI SENSI DEL 2 COMMA DELL'ART.51 DELLA LEGGE N,153/1969, DOVRANNO ESSERE TENUTE PRESENTI LE DISPOSIZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE IN MATERIA IN ITALIA,
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
F.TO PRAUSCELLO