-
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
-
Assegno straordinario di sostegno al reddito
-
Codifica aziende
-
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
-
Contributi sindacali
-
Contributo ordinario e contributo addizionale
-
Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
-
Cumulabilità
-
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
-
Erogazione in unica soluzione
-
Finalità e ambito di applicazione
-
Finalità e modalità di calcolo dell'assegno
-
Finanziamento delle prestazioni straordinarie
-
Modalità di finanziamento delle prestazioni
-
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
-
Presentazione della domanda
-
Prestazioni concesse dal Fondo
-
Procedure di liquidazione e decorrenza
-
Regime tributario
-
Requisiti del datore di lavoro
-
Requisiti del lavoratore
-
Ricorsi amministrativi
Messaggio 30123 del 4 novembre 1997
Oggetto:
servizio militare assolto nel regno del belgio. Validita' del computo per pensione anzianita'.
Alcune Sedi hanno chiesto di conoscere se il servizio militare prestato
nell'armata belga debba essere considerato utile al fine di conseguire il
diritto alla pensione di anzianita'.
Interpellato, al riguardo, l'O.N.P. di Bruxelles ha precisato che "Il
periodo di inattivita' risultante da una chiamata per compiere il servizio
militare nell'armata belga, e' un periodo assimilato a un periodo di attivita'
di lavoro salariato allorche' il lavoratore possiede la qualifica di salariato
al momento in cui e' sopraggiunto l'evento (chiamata al servizio militare) o
allorche'il lavoratore ha acquisito questa qualifica nei tre anni che seguono
la fine del periodo di assimilazione ed e' rimasto occupato abitualmente e in
maniera prevalente in questa qualifica per almeno un anno.
L'assimilazione non e' purtroppo ammessa se per lo stesso periodo l'interessato
beneficia di una pensione in virtu' di un altro regime di pensione di vecchiaia
e di superstite, con esclusione di quelli autonomi".
Tanto premesso, si chiarisce che qualora il servizio militare prestato nella
armata belga venga considerato utile per il conseguimento del diritto a pension
e in Belgio, lo stesso periodo dovra' essere computato al fine del diritto alla
pensione richiesta a carico dell'Istituto.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
Scarano
Messaggio 17505 del 21 luglio 1997
D.C. CONTRIBUTI
Oggetto:
DECRETO LEGISLATIVO 184 DEL 30.4.1997. NUOVE NORME PER I RISCATTI E LA RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE NEL " FPLD " E NEI FONDI SOSTITUTIVI AMMINISTRATI DALL'ISTITUTO.
SOMMARIO
1 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCATTO DEI CORSI
UNIVERSITARI DI STUDIO PER TUTTI GLI ASSICURATI, ISCRITTI AL
" F.P.L.D." O AD UNO DEI FONDI SOSTITUTIVI O ESCLUSIVI DELL'
A.G.O.
2 - ESTENSIONE DELLA FACOLTA' DI RISCATTO DEI PERIODI DI
LAVORO SVOLTO ALL' ESTERO AGLI ISCRITTI AI FONDI SOSTITUTIVI
ED ESCLUSIVI DELL' A.G.O. E ABOLIZIONE, PER TUTTI GLI
ASSICURATI RICHIEDENTI IL RISCATTO STESSO, DELLA RIDUZIONE
DEL 50 % DELL' ONERE DOVUTO.
3 - MODIFICA DEI CRITERI DI CALCOLO DEGLI ONERI IN MATERIA
DI REGOLARIZZAZIONE E DI RISCATTO DEI PERIODI SCOPERTI DA
CONTRIBUZIONE.
4 - CHIARIMENTI RIGUARDANTI IL CALCOLO DEGLI ONERI NEI CASI
DI RISCATTO E DI RICONGIUNZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE
COPERTE DA CONTRIBUZIONE NELLE GESTIONI PENSIONISTICHE DI
PROVENIENZA.
********************
IL DECRETO LEGISLATIVO CITATO IN OGGETTO, ENTRATO IN
VIGORE A FAR TEMPO DAL 12 LUGLIO 1997, CONTIENE AL CAPO II
NUOVE DISPOSIZIONI CHE REGOLAMENTANO SPECIFICAMENTE IL
RISCATTO DEI CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO E DEI PERIODI DI
LAVORO ALL' ESTERO ( ARTT. 2 E 3 ) ED ESTENDONO A TUTTI I
TIPI DI RISCATTO, PER I QUALI - AI FINI DEL CALCOLO DEGLI
ONERI - E' RICHIAMATO L' ART. 13 DELLA LEGGE 1338 / 1962, I
CRITERI DETTATI PER IL RISCATTO DEI PREDETTI CORSI UNIVER-
SITARI, CRITERI CHE TENGONO CONTO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA
PENSIONISTICO INTRODOTTA DALLA LEGGE 335 / 1995.
SI TRATTERA' PERTANTO, SEPARATAMENTE, DEL RISCATTO DEI
CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO, DEL RISCATTO DEI PERIODI DI
LAVORO ALL' ESTERO E DEI CRITERI DI CALCOLO DEGLI ONERI
CHE RIGUARDANO ANCHE GLI ALTRI, ANALOGHI TIPI DI RISCATTO
PER I QUALI SI DEBBA APPLICARE L' ART. 13 DELLA LEGGE 1338 /
1962 E, DA ULTIMO, SI RIPORTANO ALCUNE PRECISAZIONI CHE
CONSENTONO DI DEFINIRE ANCHE LE DOMANDE DI RICONGIUNZIONE
DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PRESENTATE DOPO IL 31.12.1995,
PER LE QUALI ERA STATA FATTA RISERVA DI COMUNICAZIONI CON
PRECEDENTE CIRCOLARE 220 DEL 14.11.1996.
1 - CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO
1.1 - L' ART. 2 DEL DECRETO IN ESAME AL PRIMO COMMA
RICONOSCE LA FACOLTA' DI RISCATTO DEI CORSI UNIVERSITARI DI
LAUREA, DISCIPLINATA PER GLI ISCRITTI AL " FPLD " DALL' ART.
2 NONIES DELLA LEGGE 114 / 1974 ( COME MODIFICATA DALLA
LEGGE 881 DEL 29.11.1982 ), AGLI ALTRI ASSICURATI ISCRITTI
ALLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI, AI FONDI
SOSTITUTIVI ED ESCLUSIVI DELL' A.G.O. NONCHE' AGLI ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI AL COMMA 26 DELL' ART. 2
DELLA LEGGE 335 / 1995.
CONSIDERATA LA PORTATA DI CARATTERE GENERALE DELLA DISPOSI-
ZIONE DI LEGGE IN ARGOMENTO, LA QUALE CONTIENE TRA L' ALTRO
UNA PRECISA INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI CHE POSSONO FORMARE
OGGETTO DI RISCATTO E NUOVI CRITERI DI CALCOLO DEI RELATIVI
ONERI, DEVONO CONSIDERARSI IMPLICITAMENTE ABROGATE LE
DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE FINORA HANNO REGOLAMENTATO LA
STESSA MATERIA NEI VARI REGIMI PENSIONISTICI PER I
LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI INTERESSATI.
IN PARTICOLARE, DEVONO RITENERSI ABROGATI : L' ART. 14,
LETT. A) DELLA LEGGE 22.10.1973 N. 672 DEL FONDO DI PREVI-
DENZA DEI " TELEFONICI ", L' ART. 4 DELLA LEGGE 1079 DEL
25.11.1971 DEL FONDO " ELETTRICI " ( PER ENTRAMBI VED. PUNTO
3 DELLA CIRCOLARE 8 DEL 13.1.1994) E L' ART. 6 - PRIMO COMMA
DELLA LEGGE 484 DEL 30.7.1973 DEL FONDO " VOLO ".
LA NUOVA NORMA SI APPLICA ALLE DOMANDE DI RISCATTO PRESEN-
TATE ALL' ISTITUTO A FAR TEMPO DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN OGGETTO E CIOE' DAL
12.7.1997. LE DOMANDE PRESENTATE PRECEDENTEMENTE A TALE DATA
E ANCORA DA DEFINIRE SARANNO, PERTANTO, TRATTATE CON LE
DISPOSIZIONI DI LEGGE ALL' EPOCA VIGENTI, SALVO QUANTO SI
DIRA' AL SUCCESSIVO PUNTO 4 DELLA PRESENTE CIRCOLARE IN
RELAZIONE A QUELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO CUI
PUO' ESSERE ATTRIBUITA NATURA INTERPRETATIVA.
1.2 - L' ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI RISCATTO E' RIMESSO
ALLA MERA VOLONTA' DELL' ASSICURATO, IL QUALE SCEGLIE ANCHE
IL MOMENTO IN CUI PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA.
QUALORA IL RICHIEDENTE, ALL' ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA, RISULTI TITOLARE DI POSIZIONE ASSICURATIVA IN PIU'
REGIMI PREVIDENZIALI, IL LEGISLATORE HA DATO ANCHE FACOLTA'
DI SCEGLIERE UNO QUALSIASI DI ESSI PER OTTENERE IL RISCATTO.
UNA CONDIZIONE ESSENZIALE PER OTTENERE IL RISCATTO IN PAROLA
E' CHE I PERIODI RICHIESTI NON DEVONO RISULTARE GIA' COPERTI
DA CONTRIBUZIONE, OBBLIGATORIA O FIGURATIVA O DA RISCATTO
CHE SIA, NON SOLO PRESSO IL FONDO CUI E' DIRETTA LA DOMANDA
STESSA MA ANCHE NEGLI ALTRI REGIMI PREVIDENZIALI RICHIAMATI
DALLA NORMA DI LEGGE IN ESAME E INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO
1.1.
1.3 - SONO RISCATTABILI I CORSI DI STUDIO UNIVERSITARIO
RIPORTATI DALL' ART. 1 DELLA LEGGE 19.11.1990 N. 341
ESPRESSAMENTE RICHIAMATA DAL DECRETO LEGISLATIVO IN OGGETTO,
LIMITATAMENTE AL PERIODO DI DURATA LEGALE PREVISTO PER IL
CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO TITOLO E A CONDIZIONE CHE SIA
STATO CONSEGUITO IL TITOLO STESSO.
I TITOLI PREVISTI DALLA CITATA LEGGE 341 / 1990 SONO I
SEGUENTI :
A) - "DIPLOMA UNIVERSITARIO" CHE SI CONSEGUE DOPO UN CORSO
DI DURATA NON INFERIORE A DUE E NON SUPERIORE A TRE ANNI;
B) - " DIPLOMA DI LAUREA " DOPO UN CORSO DI DURATA NON
INFERIORE A QUATTRO E NON SUPERIORE A SEI ANNI;
C) - " DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ", CHE SI CONSEGUE
SUCCESSIVAMENTE ALLA LAUREA ED AL TERMINE DI UN CORSO DI
DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI;
D) - " DOTTORATO DI RICERCA " , I CUI CORSI SONO REGOLATI DA
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
IL RISCATTO PUO' ESSERE CHIESTO ANCHE PER UNA PARTE DEL
PERIODO DI DURATA DEL CORSO A SEGUITO DEL QUALE SIA STATO
CONSEGUITO UNO DEI TITOLI SOPRA RIPORTATI.
INOLTRE, LA FACOLTA' DI RISCATTO DI CUI TRATTASI PUO' ESSERE
ESERCITATA ANCHE PER DUE O PIU' DEI CORSI SOPRA INDICATI A
SEGUITO DEI QUALI SIANO STATI CONSEGUITI I RELATIVI TITOLI
NE' SI RICHIEDE IN ALCUN CASO LA CONDIZIONE CHE TALI TITOLI
SIANO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE A DETERMINATI POSTI DI
LAVORO O PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA.
LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RISCATTO DEI CORSI DI
STUDIO UNIVERSITARIO SI APPLICA, COME GIA' DETTO, ALLE
DOMANDE PRESENTATE A FAR TEMPO DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO E NON ASSUME RILEVANZA, A TAL
FINE, LA CIRCOSTANZA CHE IL CORSO SIA STATO FREQUENTATO IN
EPOCA ANTERIORE A TALE DATA.
LE DOMANDE DI RISCATTO DEVONO ESSERE CORREDATE DA APPOSITA
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE UNIVERSITA',
DALLA QUALE RISULTI IL TITOLO E LA DATA IN CUI SIA STATO
CONSEGUITO DAL RICHIEDENTE, LA RELATIVA DURATA LEGALE E LA
SUA COLLOCAZIONE TEMPORALE. PER LE DOMANDE PRESENTATE SENZA
LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA OVVERO CON CERTIFICAZIONE
CARENTE, LE SAP CHIEDERANNO ALL' INTERESSATO DI PRESENTARE
ENTRO 30 GIORNI DETTA CERTIFICAZIONE. OVE LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA NON VENGA PRESENTATA NEL TERMINE ASSEGNATO, LE
RELATIVE DOMANDE SARANNO RESPINTE, SALVA LA FACOLTA' PER
L' ASSICURATO DI PRESENTARE NUOVA DOMANDA, RICORRENDONE I
REQUISITI.
ALLE DOMANDE DI RISCATTO PRESENTATE ALL' ISTITUTO PRIMA
DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO IN OGGETTO, ANCORCHE'
NON ANCORA DEFINITE, CONTINUERANNO AD APPLICARSI LE PRECE-
DENTI DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA ( SI RICHIAMA LA
CIRCOLARE 48 DEL 27.2.1996 DA ULTIMO DIRAMATA).
PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DELL' ONERE DI RI-
SCATTO, LE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI 3, 4 E 5
DELL' ART. 2 DEL DECRETO IN ESAME, CHE RIGUARDA I CORSI
UNIVERSITARI DI LAUREA, PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO DAL
SUCCESSIVO ART. 4 DELLO STESSO DECRETO SONO ESTESE A TUTTI I
CASI DI RISCATTO PER I QUALI SI RINVIA ALL' APPLICAZIONE
DELL' ART. 13 DELLA LEGGE 1338 / 1962, COME PIU' SPECIFICA-
MENTE SI DIRA' NEL SUCCESSIVO PUNTO 3 DELLA PRESENTE CIRCO-
LARE.
2 - RISCATTO LAVORO ALL' ESTERO
L' ART. 3 DEL DECRETO IN ARGOMENTO RICONOSCE A TUTTI GLI
ISCRITTI AI FONDI SOSTITUTIVI ED ESCLUSIVI DELL'A.G.O. LA
FACOLTA' DI ESERCITARE IL RISCATTO DEI PERIODI DI LAVORO
PRESTATO ALL' ESTERO, COSI' COME DISCIPLINATO A SUO TEMPO
DALL' ART. 51, COMMA 2, DELLA LEGGE 30.4.1969, N. 153, POI
MODIFICATO DALL' ART. 2 OCTIES DEL DECRETO LEGGE 2.3.1974
CONVERTITO DALLA LEGGE 16.4.1974, N. 114.
LA STESSA NORMA DISPONE ANCHE CHE L' ONERE A CARICO DELL'
ASSICURATO E' DOVUTO NELLA MISURA INTERA E CIO', IN DEROGA
ALLA PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE VIGENTE IN MATERIA,
PER TUTTI GLI ISCRITTI O AL " FPLD " O AD UNO DEI FONDI
ALTERNATIVI DI ESSO CHE NE FACCIANO RICHIESTA A FAR TEMPO
DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN
OGGETTO.
LA FACOLTA' IN PAROLA, ANCHE NEI FONDI SOSTITUTIVI DOVE
FINORA NON ERA PREVISTA, PUO' ESSERE ESERCITATA PER IL
RISCATTO DI PERIODI CHE SI COLLOCHINO SIA POSTERIORMENTE CHE
ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 184 / 1997. SI RICHIAMANO AL RIGUARDO ED IN
QUANTO COMPATIBILI TUTTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA
NORMA DIRAMATE PER GLI ISCRITTI AL " F.P.L.D. " MEDESIMO ,
AI FINI DELL' ISTRUTTORIA E DELLA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE
PRATICHE.
CON L' OCCASIONE, RELATIVAMENTE ALLA RICOSTITUZIONE IN
A.G.O. DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE LIBICHE PER IL PERIODO
DAL 1.1.57 AL 21.7.70 EX ART. 4 DELLA LEGGE 166 / 1991, SI
RITIENE UTILE PRECISARE, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO COMUNI-
CATO CON CIRCOLARE 267 DEL 26.10.1995, CHE IL CITATO ART. 4
POTRA' TROVARE APPLICAZIONE ANCHE PER PERIODI ANTERIORI AL
15 ANNO DI ETA' A CONDIZIONE CHE L' ESISTENZA DELLA
POSIZIONE ASSICURATIVA ACCREDITATA IN LIBIA E DA RICOSTI-
TUIRE IN A.G.O. VENGA DOCUMENTALMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE
ATTESTATA, NON RITENENDOSI SUFFICIENTE NEL CASO DI SPECIE
UNA MERA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELL'
INTERESSATO.
3 - DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI RISCATTO
3.1 - COME ACCENNATO SOPRA, L' ART. 4 DEL DECRETO IN ESAME
PREVEDE CHE LE DISPOSIZIONI DETTATE PER IL CALCOLO DEGLI
ONERI DI RISCATTO DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARIO NEI
COMMI 3, 4 E 5 DELL' ART. 2 DELLO STESSO DECRETO DEBBANO
ESTENDERSI A TUTTI I CASI DI RISCATTO PER I QUALI DEBBA
TROVARE APPLICAZIONE L' ART. 13 DELLA LEGGE 1338 / 1962.
IL PRECISO RIFERIMENTO AGLI ALTRI CASI DI RISCATTO NON PUO'
CHE INTENDERSI LIMITATO A TIPI DI RISCATTO DELLA STESSA
NATURA DI QUELLI RIGUARDANTI I CORSI UNIVERSITARI E IL
LAVORO ALL' ESTERO TRATTATI DAL DECRETO E, PERTANTO, I
CRITERI CHE DI SEGUITO ANDREMO AD ANALIZZARE POTRANNO
APPLICARSI , OLTRE CHE A DETTI RISCATTI, ANCHE :
- PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN
RELAZIONE AI QUALI L' OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI DOVUTI SIA PRESCRITTO ( ART. 13 / 1338);
- NEL FONDO " VOLO ", PER IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE
E DEI PERIODI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI COMPORTANTI
ATTIVITA' DI VOLO ;
- PER IL RISCATTO DEI PERIODI PREVISTI DAL RECENTE DECRETO
LEGISLATIVO 564 / 1996 ( MATERNITA' FACOLTATIVA E PERIODI
NON LAVORATI ), COME DA CIRCOLARI 220 DEL 14.11.1996 E 72
DEL 24.3.1997 ;
- AL RISCATTO NEL FONDO PER GLI " ELETTRICI " DEI PERIODI DI
PARTECIPAZIONE AI CORSI PROFESSIONALI E DI ATTIVITA' DI
LAVORO AUTONOMO SVOLTO PRESSO LE IMPRESE " ELETTRICHE "
EX ART. 4, LETT. B E C DELLA LEGGE 25.11.1971 N. 1079
( CIRC.108 DEL 10.5.1993, PUNTO 2.4) ;
- NEI CASI DI RISCATTO EX ART. 51 - PRIMO COMMA DELLA LEGGE
153 / 1969.
DI NORMA, QUINDI, IN MATERIA DI RISCATTO DI PERIODI GIA'
COPERTI DA CONTRIBUZIONE IN ALTRI REGIMI PREVIDENZIALI E DI
RICONGIUNZIONE O DI UNIFICAZIONE IN UN DETERMINATO FONDO
PENSIONISTICO DI POSIZIONI ASSICURATIVE COSTITUITE IN ALTRI
FONDI I CRITERI IN PAROLA NON POTRANNO ESSERE APPLICATI,
SALVO QUANTO SI DIRA' AL SUCCESSIVO PUNTO 4.
IN PARTICOLARE, IL LEGISLATORE HA STATUITO QUANTO DI SEGUITO
ILLUSTRATO.
3.2 - AI FINI DEL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE, POI DA
CAPITALIZZARE, SCATURENTE DAL PERIODO OGGETTO DI RISCATTO E
OTTENUTA, COME E' NOTO, PER DIFFERENZA TRA IL CALCOLO DELLA
PENSIONE COMPLESSIVA E QUELLA INERENTE AI SOLI PERIODI
ASSICURATIVI GIA' ACQUISITI NEL FONDO INTERESSATO, PER
STABILIRE SE E QUANDO SI DEBBA PROCEDERE AL CALCOLO STESSO
CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO O CON QUELLO CONTRIBUTIVO DI CUI
ALLA LEGGE 335 / 1995 SI DEVE TENER CONTO DELLA COLLOCAZIONE
TEMPORALE DEI PERIODI PRESI IN CONSIDERAZIONE ( SIA QUELLI
ACQUISITI CHE QUELLI DA RISCATTARE).
PUO' ACCADERE AD ESEMPIO CHE, NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO
CHE ABBIA MENO DI 18 ANNI AL 31.12.1995 E CHE DEBBA RISCAT-
TARE UN PERIODO COLLOCATO ANTERIORMENTE ALL' 1.1.96
E TALE CHE, SOMMATO A QUELLO ESISTENTE, FACCIA SUPERARE IL
PREDETTO LIMITE DEI 18 ANNI, IL CALCOLO DELLA PENSIONE
COMPLESSIVA ANDRA' FATTO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO.
NELLA STESSA FATTISPECIE APPENA IPOTIZZATA, OVE IL PERIODO
DA RISCATTO NON FACCIA SUPERARE IL LIMITE DEI 18 ANNI IL
CALCOLO DELLA PENSIONE COMPLESSIVA ANDRA' EFFETTUATO CON IL
SISTEMA MISTO.
PERALTRO, OVE SI VERIFICHI IL CASO IN CUI SI DEBBA APPLICARE
IL SISTEMA MISTO, POICHE' LA QUOTA DA DETERMINARSI IN FORMA
CONTRIBUTIVA ANDREBBE PRIMA INCLUSA NELLA PENSIONE COMPLES-
SIVA ( IN QUANTO DA SOMMARE A QUELLA RETRIBUTIVA) E POI
SOTTRATTA DALLA PENSIONE MISTA RIFERITA AI SOLI PERIODI
ACQUISITI NEL FONDO DOVE OPERA IL RISCATTO, SI RITIENE CHE
SI POSSA OMETTERE DEL TUTTO DI CALCOLARE DETTA QUOTA CON-
TRIBUTIVA. LA QUOTA DI PENSIONE INERENTE AI PERIODI DA
RISCATTARE ( SOLO SE ANTERIORI ALL' 1.1.1996 ) RISULTERA' IN
TAL CASO PARI ALLA DIFFERENZA DELLE QUOTE DI PENSIONE
ENTRAMBE CALCOLATE IN FORMA RETRIBUTIVA.
3.3 - IL COMMA 4 DELL' ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO IN
ESAME DEMANDA SEMPLICEMENTE AD UN DECRETO MINISTERIALE, DA
EMANARSI ENTRO DODICI MESI, L' AGGIORNAMENTO DEI COEFFI-
CIENTI ATTUARIALI ATTUALMENTE VIGENTI PER IL CALCOLO DELLE
RISERVE MATEMATICHE IN APPLICAZIONE DELL' ART. 13 DELLA
LEGGE 12.8.1962 N. 1338.
FINO A QUANDO NON VERRA' EMANATO IL PREDETTO DECRETO MINI-
STERIALE, CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE LE ATTUALI
TARIFFE PER TUTTI I CASI PER I QUALI OCCORRE DETERMINARE LA
RISERVA MATEMATICA.
3.4 - RELATIVAMENTE AI PERIODI DA RISCATTARE COLLOCATI
TEMPORALMENTE DOPO IL 31.12.1995, PER I QUALI LA RELATIVA
QUOTA DI PENSIONE ANDREBBE CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRI-
BUTIVO, IL CORRISPONDENTE ONERE E' INVECE DETERMINATO, PER
ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, NON PIU' IN TERMINI DI
RISERVA MATEMATICA MA APPLICANDO L' ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IN
VIGORE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISCATTO,
NELLA MISURA PREVISTA PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
OBBLIGATORIA DOVUTA ALLA GESTIONE PENSIONISTICA DOVE OPERA
IL RISCATTO STESSO.
PER IL CALCOLO DELL' ONERE DI RISCATTO, LA RETRIBUZIONE CUI
VA APPLICATA LA PREDETTA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA E' QUELLA
INERENTE AI DODICI MESI MENO REMOTI, ANDANDO A RITROSO DALLA
DATA DELLA DOMAN-DA, PER I QUALI SIA STATA VERSATA DAL DATORE
DI LAVORO LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DOVUTA AL FONDO.
IL CONTRIBUTO COSI' CALCOLATO SU BASE ANNUA IN QUANTO LA
RETRIBUZIONE E' QUELLA CORRISPONDENTE A DODICI MESI E'
NECESSARIAMENTE DA RAPPORTARE AL PERIODO DA RISCATTARE.
AI FINI DELL' ACCREDITO DEL PERIODO RISCATTATO, SULLA
POSIZIONE ASSICURATIVA DELL' ASSICURATO DOVRA' ESSERE
ATTRIBUITA COLLOCANDOLA TEMPORALMENTE IN TALE PERIODO
LA STESSA RETRIBUZIONE PRESA A BASE DI CALCOLO DELL' ONERE,
RAPPORTATA OVVIAMENTE ALLO STESSO PERIODO RISCATTATO.
SI CONFERMANO LE ISTRUZIONI DATE CON CIRCOLARE 24 DEL
26.1.1995 AL PUNTO 1, IN ORDINE ALLA RETRIBUZIONE DA
ACCREDITARE IN CORRISPONDENZA DEI PERIODI RISCATTATI CON IL
SISTEMA RETRIBUTIVO E SI FA RISERVA DI ULTERIORI
PRECISAZIONI AL RIGUARDO NEI CASI DI CALCOLO CON IL SISTEMA
CONTRIBUTIVO.
IL QUINTO COMMA DELL' ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO IN
ESAME DISPONE CHE LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE
DEI CONTRIBUTI DISCIPLINATA DALLA LEGGE 335 / 1995 HA
EFFETTO, PER IL CONTRIBUTO DI RISCATTO COSI' ACCREDITATO
SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA, DALLA DATA DELLA DOMANDA DI
RISCATTO IN POI.
4 - ALTRI RISCATTI E RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE
COME ACCENNATO SOPRA, IL NUOVO CRITERIO DI CALCOLO DEGLI
ONERI DI RISCATTO DETTATO DAL LEGISLATORE PER I PERIODI DI
STUDIO UNIVERSITARIO ED ESTESO ESPLICITAMENTE SOLO AGLI
ALTRI, ANALOGHI TIPI DI RISCATTO RIPORTATI AL PRECEDENTE
PUNTO 3, NELLE IPOTESI IN CUI SI DEBBA APPLICARE IL SISTEMA
CONTRIBUTIVO EX LEGGE 335 / 1995, NON PUO' ESTENDERSI
ALTRESI' ALLE IPOTESI DI RISCATTO E DI RICONGIUNZIONI DI
POSIZIONI ASSICURATIVE I CUI PERIODI SONO CARATTERIZZATI DA
COPERTURA CONTRIBUTIVA GIA' AVVENUTA NEI FONDI PREVIDENZIALI
DI PROVENIENZA.
DETTE IPOTESI SONO QUELLE CHE RIENTRANO NELLA PREVISIONE
DELLA LEGGE 29 / 1979, NELLA LEGGE 45 / 1990 E, AD ESEMPIO,
NEL RISCATTO DEL SERVIZIO DIVERSO DALL' ATTIVITA' DI VOLO
DI CUI GLI ARTT. 7 E 16 DELLA LEGGE 484 / 73 E 12 DELLA
LEGGE 480 / 88 NEL FONDO " VOLO ".
SI RITIENE INVECE CHE IL PRINCIPIO CONTENUTO NEL COMMA 3
DELL' ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 184 / 1997, ILLUSTRATO
AL PRECEDENTE PUNTO 3.2 , SI POSSA APPLICARE ANCHE A QUESTE
FORME DI RISCATTO E DI RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE, TENUTO CONTO CHE A TALE DISPOSIZIONE SI PUO'
ATTRIBUIRE CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA STESSA LEGGE
335 / 1997.
PERTANTO, POTRANNO ORA ESSERE DEFINITE TUTTE LE DOMANDE DI
RISCATTO E DI RICONGIUNZIONE PRESENTATE DOPO IL 31.12.1995,
DETERMINANDO I RELATIVI ONERI CON LE NORME CHE DISCIPLINANO
LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO O
MISTO O CONTRIBUTIVO TENUTO CONTO DELLA COLLOCAZIONE
TEMPORALE DELLE ANZIANITA' ASSICURATIVE ACQUISITE E DEI
PERIODI DA RISCATTARE O DA RICONGIUNGERE E CIO' ANCHE AI
FINI DEL COMPUTO DEL LIMITE, INFERIORE O SUPERIORE AI 18
ANNI, DA VERIFICARE ALLA PREDETTA DATA DEL 31.12.1995.
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI, SI PRECISA DA ULTIMO CHE, NEL
CASO IN CUI LA PENSIONE O LA QUOTA DI ESSA DEBBA ESSERE
CALCOLATA IN FORMA CONTRIBUTIVA, IL MONTANTE INDIVIDUALE DEI
CONTRIBUTI DOVRA' ESSERE MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE DI
TRASFORMAZIONE PREVISTO DALLA TABELLA "A" ALLEGATA ALLA
LEGGE 335 / 1995, DA INDIVIDUARSI IN RELAZIONE ALL' ETA'
ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE MATURATA ALLA DATA DI PRESENTA-
ZIONE DELLA DOMANDA E APPLICANDO I VALORI RIPORTATI PER
L'ETA' DI 57 ANNI ANCHE A COLORO CHE ABBIANO UN' ETA'
INFERIORE.
*************
LE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE SI ATTERRANNO ALLE
PRESENTI ISTRUZIONI PROCEDENDO AL CALCOLO MANUALE DEGLI
ONERI DI RISCATTO E DI RICONGIUNZIONE FINO A QUANDO NON
SARA' POSSIBILE AGGIORNARE LE PROCEDURE AUTOMATIZZATE.
EVENTUALI CASI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA'
DI TRATTAZIONE POTRANNO ESSERE SEGNALATI ALLE COMPETENTI
SEDI CENTRALI, PER LE DIRETTIVE DEL CASO.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Messaggio 9333 del 15 maggio 1997
OGGETTO: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO. RIPARTIZIONE TRA I
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DEL CUMULO CON LA
PENSIONE.
CON MESSAGGIO N.59 DEL 12 MARZO 1997, NEL FORNIRE CHIARIMENTI IN
ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DA
VALUTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
DIVIETO DI CUMULO, TOTALE O PARZIALE, CON LA PENSIONE, E' STATO
TRA L'ALTRO PRECISATO CHE IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO DEI
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI DEVE ESSERE INDIVIDUATO
NEL REDDITO AGRARIO.
E' STATO ALTRESI' PRECISATO CHE IL REDDITO COSI' INDIVIDUATO DEVE
ESSERE RIPARTITO DAL CAPO FAMIGLIA, CON APPOSITA DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA', TRA I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE IN
RELAZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO E CHE LE
QUOTE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITE AI COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE, DIVERSI DAL TITOLARE, NON POSSONO SUPERARE IL 49 PER
CENTO DEL REDDITO, RESTANDO IN TAL MODO ATTRIBUITO AL TITOLARE
DELL'AZIENDA ALMENO IL 51 PER CENTO DEL REDDITO.
IN EFFETTI, TALI INDICAZIONI RECEPISCONO IL CRITERIO STABILITO
DALL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI APPROVATO CON D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N.917, PER LA
RIPARTIZIONE, AI FINI FISCALI, DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE
COSTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE.
NEI CASI DI MANCATA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA FAMILIARE, LA
RIPARTIZIONE DEL REDDITO TRA LE UNITA' ATTIVE DEL NUCLEO
FAMILIARE ISCRITTE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DEI COLTIVATORI
DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PUO' ESSERE EFFETTUATA IN PROPORZIONE
ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO, SENZA ALCUN
VINCOLO IN ORDINE ALL'AMMONTARE DELLA QUOTA DI REDDITO DA
RISERVARE AL CAPO FAMIGLIA TITOLARE DELL'AZIENDA.
LA DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE DEL REDDITO DA PARTE DEL
TITOLARE DELL'AZIENDA, RICHIESTA A FINI FISCALI PER LE IMPRESE
FAMILIARI, DEVE RITENERSI NON NECESSARIA A CORREDO DELLA
DICHIARAZIONE INDIVIDUALE, IN QUANTO LA DICHIARAZIONE RILASCIATA
DAL SINGOLO COMPONENTE DEL NUCLEO E' SUFFICIENTE AD ATTESTARE
L'AMMONTARE DEI REDDITI CONSEGUITI NEGLI ANNI DI INTERESSE.
PER QUANTO RIGUARDA GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI, LA
RIPARTIZIONE DEL REDDITO IN RAGIONE DEL 51 PER CENTO AL TITOLARE
DELL'AZIENDA E DEL 49 PER CENTO AI COLLABORATORI E' ESPRESSAMENTE
PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1990,
N.233. ANCHE PER TALI ASSICURATI, PERALTRO, VALGONO I CRITERI
ENUNCIATI CON RIFERIMENTO AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE DEI
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PER CIO' CHE CONCERNE LA
VALIDITA' DELLA SOLA DICHIARAZIONE REDDITUALE RESA DAL SINGOLO
COMPONENTE SENZA CHE SI RENDA NECESSARIA LA DICHIARAZIONE DI
RIPARTIZIONE DA PARTE DEL TITOLARE.
IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO
Messaggio 18056 del 25 luglio 1997
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
Oggetto:
CONTRIBUZIONE DA RISCATTO. EFFICACIA AI FINI PENSIONISTICI.
CON CIRCOLARE N.12 DEL 15 GENNAIO 1996, IN APPLICAZIONE DEL
CRITERIO STABILITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA
N.3667 DEL 1995, E' STATO PRECISATO CHE I CONTRIBUTI RISCAT-
TATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 50 E 51, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE
30 APRILE 1969, N. 153, RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE IL
PERIODO DI CORSO LEGALE DI LAUREA, I PERIODI DI LAVORO
PRESTATO FRA IL 1 LUGLIO 1920 E IL 31 AGOSTO 1950 CON
RETRIBUZIONI SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE E I PERIODI DI
LAVORO SUBORDINATO ALL'ESTERO, NONCHE' I CONTRIBUTI RISCAT-
TATI PER PERIODI DI ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO PER
GRAVIDANZA E PUERPERIO DAL 1 GENNAIO 1994 IN POI A NORMA
DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992,
N.503, ESPLICANO I LORO EFFETTI GIURIDICI E PATRIMONIALI, AL
PARI DI QUELLI RISCATTATI A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA
LEGGE 12 AGOSTO 1962, N.1338, COME SE FOSSERO STATI TEMPE-
STIVAMENTE ACQUISITI ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL LAVORA-
TORE.
DA PARTE DI ALCUNE STRUTTURE PERIFERICHE SONO STATI CHIESTI
CHIARIMENTI IN ORDINE AI CRITERI DA SEGUIRE PER LA DEFINI-
ZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE DA ASSICURATI CHE
POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE DETERMINANTE PER IL DIRITTO
A PENSIONE, ACCREDITATA SU DOMANDA DI RISCATTO DI PERIODI DI
LAVORO ALL'ESTERO PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DOMANDA DI
PENSIONE E DEFINITA IN BASE AI CRITERI VIGENTI ANTERIOMENTE
ALL'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE N.12.
AL RIGUARDO SI PRECISA CHE, TRATTANDOSI DI DOMANDE DI RI-
SCATTO GIA' DEFINITE SECONDO I CRITERI PREVIGENTI ALLA
DISCIPLINA ILLUSTRATA CON LA RICHIA-MATA CIRCOLARE N. 12,
DEBBONO RITENERSI TUTTORA VALIDI I CRITERI ENUNCIATI A
PROPOSITO DEI RISCATTI EFFETTUATI A NORMA DELL'AR-TICOLO 13
DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 AL PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE
N.53495PRS - N.329 C.V. DEL 5 MARZO 1973, SECONDO CUI IL
RIESAME DELLE PRATICHE DI RISCATTO GIA' DEFINITE IN BASE AI
CRITERI PREVIGENTI PUO' ESSERE EFFETTUATO SU RICHIESTA DEGLI
INTERESSATI.
LA RICHIESTA DI RIESAME COMPORTA LA RILIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE TENENDO CONTO, PER QUANTO RIGUARDA SIA LA DECORRENZA
CHE LA MISURA, DELLA CONTRIBUZIONE OGGETTO DI RISCATTO NELLA
SUA COLLOCAZIONE TEMPORALE.
IL RECUPERO DEL MAGGIOR ONERE DI RISCATTO DOVRA' ESSERE
EFFETTUATO SUGLI ARRETRATI DI PENSIONE. COME GIA' RIBADITO
CON LA CIRCOLARE N. 12 DEL 15 GENNAIO 1996, IL CAPITALE DI
COPERTURA DELLE PREGRESSE QUOTE DI PENSIONE SI IDENTIFICA CON
LE QUOTE DI PENSIONE CORRISPONDENTI AI PERIODI OGGETTO DI
RISCATTO E, QUINDI, NON CON L'INTERA PENSIONE, SE NON NEI
CASI IN CUI NON ESISTA ALTRA CONTRIBUZIONE OLTRE QUELLA
OGGETTO DI RISCATTO.
PERTANTO LE EVENTUALI QUOTE DI PENSIONE CORRISPONDENTI A
PERIODI DI CONTRIBUZIONE DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI RI-
SCATTO DEVONO ESSERE CORRISPOSTE AGLI INTERESSATI.
IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO
Messaggio 14211 del 24 giugno 1997
OGGETTO: CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO.
1 - PREMESSA
L'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992,
N.503, NELL'INTRODURRE IL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE
CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, DISPONE, AL COMMA 4, CHE,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALE DIVIETO, I TITOLARI DI
PENSIONE SONO TENUTI A PRODURRE ALL'ENTE EROGATORE DELLA
PENSIONE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
RIFERITI ALL'ANNO PRECEDENTE, ENTRO LO STESSO TERMINE
PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IRPEF PER IL
MEDESIMO ANNO.
IN APPLICAZIONE DELL'ANZIDETTA DISPOSIZIONE I TITOLARI DI
PENSIONE CON DECORRENZA COMPRESA ENTRO L'ANNO 1996, SOGGETTI
AL DIVIETO DI CUMULO, TOTALE O PARZIALE, DELLA PENSIONE CON
I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SONO TENUTI A DICHIARARE ENTRO
IL 30 GIUGNO 1997 I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI
NELL'ANNO 1996.
CON RIFERIMENTO A TALE DISCIPLINA, SI FORNISCONO CHIARIMENTI
IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI PENSIONATI TENUTI ALLA
COMUNICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI
NELL'ANNO 1996.
CIO', ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO DISPOSTO
DALL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996,
N.662, A NORMA DEL QUALE I TITOLARI DI PENSIONE CHE OMETTANO
DI PRODURRE LA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA
4, DEL DECRETO N. 503 DEL 1992, FERMO RESTANDO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 40 DEL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488,
SONO TENUTI A VERSARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA
UNA SOMMA PARI ALL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE PERCEPITA
NELL'ANNO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE MEDESIMA.
2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 1996
SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, IN QUANTO NON
SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO:
- I TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DI QUALSIASI CATEGORIA
(ANZIANITA', VECCHIAIA, INVALIDITA', PREPENSIONAMENTO)
AVENTE DECORRENZA COMPRESA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994;
- I TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA CON DECORRENZA
SUCCESSIVA AL 1994 CHE ABBIANO PERFEZIONATO I REQUISITI DI
ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA
PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994;
- I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DELLE
GESTIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECORRENZA COMPRESA
TRA IL 1 GENNAIO 1995 ED IL 30 SETTEMBRE 1996 CHE ABBIANO
PERFEZIONATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994;
- I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DELLE
GESTIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECORRENZA COMPRESA
TRA IL 1 OTTOBRE 1996 E IL 31 DICEMBRE 1996 CHE ABBIANO
PERFEZIONATO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO
IL 1994, SEMPRECHE' ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1996 FACCIANO
VALERE, UNITAMENTE AI 35 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI
CONTRIBUZIONE, ANCHE 52 ANNI DI ETA, OVVERO ALMENO 36 ANNI
DI CONTRIBUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ETA';
- I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DELLE
GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA COMPRESA TRA
IL 1 GENNAIO 1995 ED IL 31 DICEMBRE 1996 CHE ABBIANO
PERFEZIONATO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO
IL 31 DICEMBRE 1994.
I PENSIONATI CHE SI TROVANO IN UNA DELLE SITUAZIONI INNANZI
INDICATE, NON ESSENDO SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO DELLA
PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, NON HANNO
L'OBBLIGO DI COMUNICARE L'EVENTUALE REDDITO DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITO NELL'ANNO 1996. NEI CONFRONTI DEGLI
ANZIDETTI PENSIONATI NON TROVA PERTANTO APPLICAZIONE IL
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996, N.662.
3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 1996
I PENSIONATI CHE, NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI DI CUI AL
PUNTO 2, SONO SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO, PARZIALE O
TOTALE, DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SONO
TENUTI AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 1996 ENTRO IL 30 GIUGNO 1997.
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIDETTI PENSIONATI, IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL PREDETTO TERMINE,
TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996.
OCCORRE PERALTRO TENERE PRESENTI LE SEGUENTI SITUAZIONI
PARTICOLARI.
3.1 - L'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO N. 503 DEL 1992
STABILISCE CHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCUMULABILITA'
CON I REDDITI DA LAVORO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI
TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA E DI INVALIDITA' DALLA CUI
ATTIVITA' DIPENDENTE O AUTONOMA DERIVI UN REDDITO
COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO
MINIMO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI RELATIVO AL
CORRISPONDENTE ANNO.
PERTANTO, I TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ASSEGNO
DI INVALIDITA' CHE, NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI DI CUI
AL PUNTO 2, SAREBBERO IN LINEA DI PRINCIPIO SOGGETTI AL
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA
LAVORO AUTONOMO, NON SONO IN CONCRETO ASSOGGETTATI A TALE
DIVIETO QUALORA NELL'ANNO 1996 ABBIANO CONSEGUITO UN REDDITO
DA LAVORO AUTONOMO PARI O INFERIORE A LIRE 8.583.900.
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIDETTI PENSIONATI IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON TROVA APPLICAZIONE IL
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996.
3.2 - L'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO N. 503 DEL 1992
STABILISCE CHE I TRATTAMENTI PENSIONISTICI SONO TOTALMENTE
CUMULABILI CON I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE
NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO DEGLI ANZIANI IN
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PROMOSSE DA ENTI LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE. PERTANTO GLI ANZIDETTI
REDDITI NON ASSUMONO ALCUN RILIEVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEL DIVIETO DI CUMULO CON LA PENSIONE.
A SUA VOLTA, IL COMMA 4-BIS, AGGIUNTO ALL'ARTICOLO 11 DELLA
LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE
6 DICEMBRE 1994, N. 673, STABILISCE CHE LE INDENNITA'
PERCEPITE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE
SONO CUMULABILI CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI
QUIESCENZA COMUNQUE DENOMINATI.
INFINE, IL COMMA 173-TER, AGGIUNTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE
28 FEBBRAIO 1997, N. 30, STABILISCE CHE LE INDENNITA'
PERCEPITE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816, NON COSTITUISCONO REDDITO DA
LAVORO AI FINI DEL CUMULO CON LA PENSIONE.
I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA', DI VECCHIAIA E DI
ASSEGNO DI INVALIDITA' CHE, NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI
DI CUI AL PUNTO 2, SAREBBERO IN LINEA DI PRINCIPIO SOGGETTI
AL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO NON SONO IN CONCRETO ASSOGGETTATI A TALE DIVIETO
QUALORA NELL'ANNO 1996 ABBIANO CONSEGUITO SOLTANTO REDDITI
CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITA' NON
RILEVANTI AI FINI DEL DIVIETO DI CUMULO.
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIDETTI PENSIONATI IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON TROVA APPLICAZIONE IL
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996.
DEL PARI LA SANZIONE DI CUI ALLA PREDETTA DISPOSIZIONE NON
TROVA APPLICAZIONE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DA PARTE DEI PENSIONATI CHE, PUR ESSENDO IN
LINEA DI PRINCIPIO SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO DELLA
PENSIONE CON IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO, NON ABBIANO
CONSEGUITO REDDITI DA LAVORO AUTONOMO NELL'ANNO 1996.
LA SANZIONE NON PUO' ALTRESI' TROVARE APPLICAZIONE NEI CASI
IN CUI IL REDDITO DA COMUNICARE A CONSUNTIVO SIA INFERIORE O
UGUALE AL REDDITO GIA' COMUNICATO IN VIA PRESUNTIVA.
SI RITIENE CHE LA SANZIONE NON POSSA INOLTRE TROVARE
APPLICAZIONE NEI CASI IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SIA STATO NOTIFICATO IN
PROSSIMITA' DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI AI FINI IRPEF, OVVERO DOPO TALE DATA.
4 - REDDITI DA DICHIARARE
SI RICORDA CHE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DEVONO ESSERE
DICHIARATI AL NETTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI E AL LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI.
COME PRECISATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE CON CIRCOLARE
N.137/E DEL 15 MAGGIO 1997, DAL REDDITO DEI COLTIVATORI
DIRETTI, COLONI E MEZZADRI PUO' ESSERE DEDOTTA LA
CONTRIBUZIONE VERSATA ALL'ISTITUTO PER COSTITUIRE LA PROPRIA
POSIZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE, FERMA RESTANDO, IN
OGNI CASO, L'INDEDUCIBILITA' DELLA PARTE DEI CONTRIBUTI CHE
SI RIFERISCE AI LAVORATORI DIPENDENTI.
IL REDDITO D'IMPRESA DEVE ESSERE DICHIARATO AL NETTO ANCHE
DELLE EVENTUALI PERDITE DEDUCIBILI IMPUTABILI ALL'ANNO DI
RIFERIMENTO DEL REDDITO.
5 - MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE
LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PUO' ESSERE
RESA UTILIZZANDO IL MOD 503 AUT-10 GIA' DISTRIBUITO ALLE
STRUTTURE PERIFERICHE PER IL TRAMITE DELLE SEDI REGIONALI.
RESTA INTESO, IN OGNI CASO, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE
VALIDE ANCHE LE DICHIARAZIONI RESE SENZA UTILIZZARE TALE
MODULO.
6 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DICHIARATI DAI PENSIONATI
DEVONO ESSERE ACQUISITI CON LE PROCEDURE DI RICOSTITUZIONE
DELLE PENSIONI SECONDO LE MODALITA' IN ATTO.
PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LA PROCEDURA DI
RICOSTITUZIONE PGM 480 SI RICHIAMANO LE ISTRUZIONI IMPARTITE
CON MESSAGGIO N.31432 DEL 21 FEBBRAIO 1997, ALLEGATO ALLA
CIRCOLARE N.62 DEL 15 MARZO 1997.
IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO