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Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
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Cumulo ex dlgs 184/1997
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
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Destinatari della norma
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Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici
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Pensione anticipata
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo
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Pensione indiretta ai superstiti
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Periodi di contribuzione cumulabili
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Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
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Prestazioni pensionistiche concesse
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Ricorsi
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Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo
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Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI