Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex lege 228/2012 Cumulo ai fini dell'inabilità Norme Circolari Inps CI 2022 Circolare 24 dell'11 febbraio 2022
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Circolare 24 dell'11 febbraio 2022
Oggetto
Contributi volontari anno 2022: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata
INDICE
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo specialeIstitutoPostelegrafonici (ex IPOST)
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
5. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
6. Versamenti volontari nella Gestione separata
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2022:
la retribuzione minima settimanale è pari a € 210,15;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a € 48.279,00;
il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 105.014,00.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (Allegato n. 1).
Nella tabella che segue si riportano - per gli anni dal 2022 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno |
Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co.18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
---|---|---|---|---|
2022 |
€ 210,15 |
€ 48.279,00 |
€ 105.014,00 |
33% |
2021 |
€ 206,23 |
€ 47.379,00 |
€ 103.055,00 |
33% |
2020 |
€ 206,23 |
€ 47.379,00 |
€ 103.055,00 |
33% |
2019 |
€ 205,20 |
€ 47.143,00 |
€ 102.543,00 |
33% |
2018 |
€ 202,97 |
€ 46.630,00 |
€ 101.427,00 |
33% |
2017 |
€ 200,76 |
€ 46.123,00 |
€100.324,00 |
33% |
2016 |
€ 200,76 |
€ 46.123,00 |
€100.324,00 |
32,87% |
2015 |
€ 200,76 |
€ 46.123,00 |
€100.324,00 |
32,87% |
2014 |
€ 200,35 |
€ 46.031,00 |
€100.123,00 |
32,37% |
2013 |
€ 198,17 |
€ 45.530,00 |
€ 99.034,00 |
32,37% |
2012 |
€ 192,40 |
€ 44.204,00 |
€ 96.149,00 |
31,87% |
2011 |
€ 187,34 |
€ 43.042,00 |
€ 93.622,00 |
31,87% |
2010 |
€ 184,39 |
€ 42.364,00 |
€ 92.147,00 |
31,37% |
2009 |
€ 183,10 |
€ 42.069,00 |
€ 91.507,00 |
31,37% |
2008 |
€ 177,42 |
€40.765,00 |
€ 88.669,00 |
30,87% |
2007 |
€ 174,46 |
€40.083,00 |
€ 87.187,00 |
30,87% |
2006 |
€ 171,03 |
€39.297,00 |
€ 85.478,00 |
30,07% |
2005 |
€ 168,17 |
€38.641,00 |
€ 84.049,00 |
30,07% |
2004 |
€ 164,87 |
€37.883,00 |
€ 82.401,00 |
29,57% |
2003 |
€ 160,85 |
€36.959,00 |
€ 80.391,00 |
29,57% |
2002 |
€ 157,08 |
€36.093,00 |
€ 78.507,00 |
29,07% |
2001 |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
29,07% |
2000 |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
28,57% |
1999 |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
28,57% |
1998 |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
28,17% |
1997 |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
28,37% |
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:
per i soggetti iscritti al Fondo, con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del D.lgs n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%;
Y3 = aliquota IVS del 37,70%;
Z3 = aliquota IVS del 38%.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
Per l’anno 2022 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2022, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2022
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1 |
AGRICOLI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003704 |
29,59% 0,996296 |
29,70% 1 |
PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,36% 0,989494 |
10,47% 1 |
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1 |
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2022
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003333 |
32,89% 0,996667 |
33% 1 |
AGRICOLI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003704 |
29,59% 0,996296 |
29,70% 1 |
PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007383 |
14,79% 0,992617 |
14,90% 1 |
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007550 |
14,46% 0,992450 |
14,57% 1 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,007890 |
17,29% 0,992110 |
17,4275% 1 |
5.VERSAMENTI VOLONTARI NELLE GESTIONI DEGLI ARTIGIANI E DEI COMMERCIANTI
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
24 % |
24,48 % |
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
22,80 % |
23,28 %
|
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2022. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1° gennaio 2022)
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||
24 % |
22,80 % |
|||
1 |
Fino a € 16.243 |
€ 16.243 |
€ 324,86 |
€ 308,62 |
2 |
da € 16.244 a € 21.582 |
€ 18.913 |
€ 378,26 |
€ 359,35 |
3 |
da € 21.583 a € 26.921 |
€ 24.252 |
€ 485,04 |
€ 460,79 |
4 |
da € 26.922 a € 32.260 |
€ 29.591 |
€ 591,82 |
€ 562,23 |
5 |
da € 32.261 a € 37.599 |
€ 34.930 |
€ 698,60 |
€ 663,67 |
6 |
da € 37.600 a € 42.938 |
€ 40.269 |
€ 805,38 |
€ 765,12 |
7 |
da € 42.939 a € 48.278 |
€ 45.609 |
€ 912,18 |
€ 866,58 |
8 |
da € 48.279 |
€ 48.279 |
€ 965,58 |
€ 917,31 |
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1° gennaio 2022)
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||
24,48% |
23,28% |
|||
1 |
Fino a € 16.243 |
€ 16.243 |
€ 331,36 |
€ 315,12 |
2 |
da € 16.244 a € 21.582 |
€ 18.913 |
€ 385,83 |
€ 366,92 |
3 |
da € 21.583 a € 26.921 |
€ 24.252 |
€ 494,75 |
€ 470,49 |
4 |
da € 26.922 a € 32.260 |
€ 29.591 |
€ 603,66 |
€ 574,07 |
5 |
da € 32.261 a € 37.599 |
€ 34.930 |
€ 712,58 |
€ 677,65 |
6 |
da € 37.600 a € 42.938 |
€ 40.269 |
€ 821,49 |
€ 781,22 |
7 |
da € 42.939 a € 48.278 |
€ 45.609 |
€ 930,43 |
€ 884,82 |
8 |
da € 48.279 |
€ 48.279 |
€ 984,90 |
€ 936,62
|
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".
6. VERSAMENTI VOLONTARI NELLA GESTIONE SEPARATA
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.060,80 su base annua e a € 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.360,28 su base annua e a € 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele