A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta.
Anno |
Uomini |
Donne |
---|---|---|
Dal 2017 al 2018 |
42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2026 |
42 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2027 |
* 42 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.227 settimane) |
* 42 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.227 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
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A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta.
Anno |
Uomini |
Donne |
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Dal 2017 al 2018 |
42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2026 |
42 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2027 |
* 42 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.227 settimane) |
* 42 anni e 10 mesi (circ.11/2019) (pari a 2.227 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.