ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

(circ.47/2016)

Ai sensi dell’articolo 18 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto (msg.196/2018)

L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha istituito, a decorrere dall’1 maggio 2015, e in via sperimentale per il solo 2015, l’Assegno di disoccupazione (d’ora in poi ASDI).  

L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

Lo stesso articolo 16, al comma 6, rinvia ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione, tra l’altro, della situazione economica di bisogno, dei requisiti, dei criteri di individuazione dei destinatari, nonché dei limiti di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI.   


Sperimentazione anche nei confronti di chi termina la NASpI oltre il 31 dicembre 2015

L’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha, poi, stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa prevedendo la prosecuzione della sperimentazione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015.


Previsione di un decreto per la prosecuzione della sperimentazione

Lo stesso articolo 43 prevede che, con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definite le modalità per la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI.  


Decreto attuativo

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016,  emanato in attuazione della norma di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, sono stati, quindi, definiti:

  • i beneficiari ed i requisiti (art.2),
  • la durata e la misura del beneficio (art.3),
  • la compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la decadenza (art.4),
  • il progetto personalizzato (art.5),
  • gli obblighi e le sanzioni (art.6),
  • le modalità di richiesta ed erogazione (art.7),
  • il monitoraggio e la valutazione (art.8).

Sulla materia è inoltre intervenuto il decreto legislativo n. 150 del 2015, che all’articolo 20 ha stabilito che i lavoratori, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, debbano stipulare un patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego e all’articolo 21, ha disciplinato più specificamente in norma primaria alcuni aspetti, relativamente alle politiche attive, connessi allo stesso ASDI.

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

(circ.47/2016)

Ai sensi dell’articolo 18 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto (msg.196/2018)

L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha istituito, a decorrere dall’1 maggio 2015, e in via sperimentale per il solo 2015, l’Assegno di disoccupazione (d’ora in poi ASDI).  

L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

Lo stesso articolo 16, al comma 6, rinvia ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione, tra l’altro, della situazione economica di bisogno, dei requisiti, dei criteri di individuazione dei destinatari, nonché dei limiti di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI.   


Sperimentazione anche nei confronti di chi termina la NASpI oltre il 31 dicembre 2015

L’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha, poi, stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa prevedendo la prosecuzione della sperimentazione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015.


Previsione di un decreto per la prosecuzione della sperimentazione

Lo stesso articolo 43 prevede che, con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definite le modalità per la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI.  


Decreto attuativo

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016,  emanato in attuazione della norma di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, sono stati, quindi, definiti:

  • i beneficiari ed i requisiti (art.2),
  • la durata e la misura del beneficio (art.3),
  • la compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la decadenza (art.4),
  • il progetto personalizzato (art.5),
  • gli obblighi e le sanzioni (art.6),
  • le modalità di richiesta ed erogazione (art.7),
  • il monitoraggio e la valutazione (art.8).

Sulla materia è inoltre intervenuto il decreto legislativo n. 150 del 2015, che all’articolo 20 ha stabilito che i lavoratori, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, debbano stipulare un patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego e all’articolo 21, ha disciplinato più specificamente in norma primaria alcuni aspetti, relativamente alle politiche attive, connessi allo stesso ASDI.