Eureka Previdenza

Decreto 29 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo
2015,  n.  22,  in  materia  di  assegno  di  disoccupazione  (ASDI).
(16A00194)

(GU n.13 del 18-1-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  "Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), numero
5),  che  prevede  l'eventuale  introduzione,   dopo   la   fruizione
dell'ASpI, di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di  copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in  disoccupazione  involontaria,
che  presentino  valori  ridotti  dell'indicatore  della   situazione
economica equivalente, con previsione di obblighi  di  partecipazione
alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,   recante
"Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10  dicembre  2014,  n.  183"  e,  in  particolare,  l'art.  16,  che
istituisce,  a  decorrere  dal   1°   maggio   2015,   l'assegno   di
disoccupazione (ASDI) e,  al  comma  6,  demanda  a  un  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri e le modalita'
di concessione dell'assegno;
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  recante
"Disposizioni per agevolare l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della  legge
17 maggio 1999, n. 144";
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali" e , in particolare, l'art.  21  che  istituisce  il  sistema
informativo dei servizi sociali;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare,
l'art. 81, comma 29, che istituisce un Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,   recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 13 che  istituisce
il Casellario dell'assistenza;
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e,
in particolare, l'art. 60, comma 1, che  stabilisce  l'avvio  di  una
sperimentazione nei comuni  con  piu'  di  250.000  abitanti  di  uno
strumento di contrasto alla poverta' assoluta;
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92  recante  "Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita" e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42,  che  prevedono
ipotesi  di  decadenza  dai  trattamenti  collegati  allo  stato   di
disoccupazione;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  10
gennaio 2013, adottato ai sensi del citato  art.  60,  comma  2,  del
decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalita' di attuazione
della sperimentazione e  indica,  alla  Tabella  2,  l'ammontare  del
beneficio mensile, articolato in ragione della numerosita' del nucleo
familiare beneficiario;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  16
dicembre  2014,  n.  206,  recante  "Regolamento  recante   modalita'
attuative del Casellario dell'assistenza, a norma  dell'art.  13  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella  riunione
del 30 luglio 2015;
  Considerato che l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo  n.  22
del 2015 istituisce l'ASDI in via sperimentale per  l'anno  2015  con
riferimento ai lavoratori beneficiari  della  prestazione  NASpI  che
abbiano usufruito di questa per  l'intera  sua  durata  entro  il  31
dicembre 2015 nei limiti di spesa indicati per ciascun  anno  2015  e
2016 al comma 7 del medesimo articolo e che il comma 8  del  medesimo
articolo prevede che  all'eventuale  riconoscimento  dell'ASDI  negli
anni successivi al 2015  si  provvede  con  le  risorse  previste  da
successivi  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie e in particolare con  le  risorse  derivanti  dai
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
n. 183 del 2014;
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato art. 16, comma  8,
del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla definizione di modalita'
attuative dell'ASDI che permettano continuita' nell'erogazione  della
misura in caso  di  eventuale  riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
successivi al 2015;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui  all'art.  16  del decreto legislativo n. 22 del 2015;
    b) «NASpI»: la Nuova prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
    c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  159  del 2013;
    d) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di  cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.159 del 2013;
    e)  «Nucleo  familiare»:  il  nucleo  familiare  del  richiedente l'ASDI, come definito ai fini ISEE e risultante  nella  dichiarazione
        sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per  l'accesso  al
        beneficio dell'ASDI;
    f) «Figli a carico»: i figli minorenni che  risultano  componenti il nucleo familiare e per i quali il  genitore  non  richiedente  non
percepisca assegni per il nucleo familiare;
    g) «Carta  acquisti  sperimentale»:  la  carta  acquisti  di  cui all'art. 60 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche
caratteristiche definite dal  decreto  interministeriale  10  gennaio 2013.

                               Art. 2
                             Beneficiari
  1. L'ASDI  e'  concesso,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, ai lavoratori che:
    a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per  la
sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 22 del 2015;
    b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.  1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  al
termine del periodo di fruizione della NASpI;
    c) siano, al  termine  del  periodo  di  fruizione  della  NASpI,
componenti di un nucleo familiare  in  cui  sia  presente  almeno  un
minore di anni 18 o abbiano un'eta' pari a 55 anni o superiore e  non
abbiano maturato i requisiti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
anticipato;
    d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in  corso  di
validita', dalla quale  risulti  un  valore  dell'indicatore  pari  o
inferiore ad euro 5.000.  Ai  fini  del  mantenimento  dell'ASDI,  la
dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE e' aggiornata in gennaio,
entro il  termine  del  mese.  In  mancanza  di  aggiornamento  della
dichiarazione,  il  beneficio  e'  sospeso.  Qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'ASDI  puo'
essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;
    e)  non  abbiano  usufruito  dell'ASDI  per  un  periodo  pari  o
superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del  periodo  di
fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24
mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
    f)  abbiano  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  di   cui
all'art. 5.
  2. Nel caso l'ammontare dei trattamenti  ai  fini  NASpI  percepiti
prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o  in  parte
nella componente reddituale  dell'ISEE  o  dell'ISEE  corrente,  tale
ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza  applicata
nel calcolo dell'ISEE, e' sottratto dall'INPS  dal  valore  dell'ISEE
medesimo ai soli fini della valutazione del  possesso  del  requisito
per la concessione dell'ASDI di cui al comma 1, lettera d).

                               Art. 3
                    Durata e misura del beneficio
  1. L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno  successivo
a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata  massima
di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia gia' fruito dell'ASDI nei 12
mesi precedenti il  termine  di  fruizione  della  NASpI,  l'ASDI  e'
erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi  e  la
durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e  comunque  per  un
numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi  di  ASDI
fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
  2.  L'importo  dell'ASDI  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e,  comunque,  in  misura  non  superiore
all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3. L'importo di cui al comma 2 e' incrementato di un ammontare pari
ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a  carico.  Nel
caso in cui i figli a carico siano in numero  superiore  a  uno,  gli
incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI  sono  quelli  indicati
nella Tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  In  ogni  caso  l'ammontare  dell'ASDI  comprensivo   degli
incrementi  per  carichi  familiari   non   puo'   essere   inferiore
all'ammontare del beneficio  mensile  attribuito  mediante  la  Carta
acquisti sperimentale, di cui alla  Tabella  2  allegata  al  decreto
interministeriale 10 gennaio 2013.
  4. Per effetto degli incrementi per carichi  familiari  di  cui  al
comma 3, l'ASDI non puo' essere superiore al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, comprensiva degli assegni per  il  nucleo
familiare, fatto salvo il livello minimo di cui al comma 3.
  5. Gli importi di cui alla Tabella  1  sono  aumentati  annualmente
della misura percentuale prevista per la perequazione automatica  dei
trattamenti pensionistici  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.

                               Art. 4
                  Compatibilita' con lo svolgimento
                 di attivita' lavorativa e decadenza
  1. Il lavoratore che durante il periodo in  cui  percepisce  l'ASDI
instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale e' soggetto ai limiti di
compatibilita'  e  agli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dagli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
  2.  Le  comunicazioni  di   inizio   di   un'attivita'   lavorativa
subordinata, di  una  attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art.
10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche  nel  caso  in  cui
l'attivita' sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.
  3. Fermi restando i limiti di compatibilita' di cui al comma 1,  il
reddito annuo previsto comunicato all'INPS ai sensi del  comma  2  e'
utilizzato ai fini della  verifica  della  permanenza  del  requisito
della condizione economica di bisogno, di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell'ISEE, di cui al
medesimo art.  2,  comma  1,  lettera  d),  e'  aggiornato  dall'INPS
sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della  comunicazione  a
quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE  in  via
ordinaria.

                               Art. 5
                       Progetto personalizzato
  1. Ai  fini  della  concessione  dell'ASDI  e'  necessario  che  il
richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in
carico  redatto   dal   competente   servizio   per   l'impiego,   in
collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o  piu'  colloqui
individuali. Ai fini del presente decreto, il servizio per  l'impiego
competente e' quello nel cui  ambito  territoriale  e'  stabilita  la
residenza del richiedente l'ASDI.
  2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere almeno  i  seguenti
elementi:
    a) l'individuazione di un responsabile del progetto;
    b) la definizione del  profilo  personale  di  occupabilita',  ai
sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, della legge
n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego;
    c) la valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel
supporto alla ricerca attiva di  lavoro,  tenuto  conto  del  profilo
personale di cui alla lettera  b),  nonche'  dei  carichi  familiari,
delle responsabilita' di cura, dello stato di salute,  dell'eventuale
disabilita', di altri fattori che richiedano l'attivazione di servizi
sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico
integrata;
    d) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti in ciascuna settimana;
    e) la frequenza ordinaria degli appuntamenti con il  responsabile
del progetto, che di regola e'  bisettimanale,  se  non  diversamente
specificato   nel   progetto   personalizzato   in   ragione    delle
caratteristiche  del  richiedente  o  delle  modalita'  organizzative
dell'ufficio;
    f) le modalita' con le quali il lavoratore e' tenuto a comprovare
la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto. A tal fine,
il lavoratore e' tenuto a tener traccia degli atti  compiuti  secondo
le modalita' concordate nel progetto.
  3.  Il  progetto  di  cui  al  comma  1  contiene   l'impegno   del
richiedente, quale condizione necessaria all'erogazione dell'ASDI, a:
    a) partecipare a iniziative e  laboratori  per  il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
    b)  partecipare  a  iniziative  di  carattere  formativo   o   di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva   o   di
attivazione, nonche', ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra
il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
sul documento recante "Linee guida per i  tirocini  di  orientamento,
formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla  riabilitazione"  del  22
gennaio 2015;
    c) accettare congrue offerte di lavoro, come  definite  dall'art.
4, commi 41, lettera b), e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  4. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al comma  1  e'
sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con
i competenti servizi nel periodo di  fruizione  della  NASpI  o  aver
stipulato un contratto di ricollocazione,  di  cui  all'art.  17  del
decreto legislativo n. 22 del 2015. La precedente sottoscrizione  del
progetto  puo'  essere  autodichiarata  al  momento  della  richiesta
dell'ASDI ed e' successivamente verificata dal  servizio  competente.
Nel caso in cui il progetto o il contratto di cui  al  primo  periodo
non contengano gli elementi di cui al comma 1, l'erogazione dell'ASDI
e' comunque disposta, fatto salvo l'aggiornamento del progetto o  del
contratto nei 45 giorni successivi alla richiesta dell'ASDI.
  5. Ai fini  dell'erogazione  del  beneficio  i  servizi  competenti
comunicano all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto di cui  al
comma 1, con  le  modalita'  indicate  al  comma  6.  In  assenza  di
comunicazione, non si da' corso  all'erogazione  del  beneficio.  Nel
caso in  cui  sia  necessario  l'aggiornamento  del  progetto  o  del
contratto di cui al comma 4, in assenza di comunicazione l'erogazione
e' sospesa a partire dalla terza mensilita'.
  6. I servizi competenti comunicano le caratteristiche dei  progetti
di cui al comma 1, gli eventuali aggiornamenti di  cui  al  comma  4,
nonche' l'esito dei medesimi progetti e i fatti suscettibili  di  dar
luogo alle sanzioni di cui all'art. 6, secondo modalita' definite con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, ai fini dell'alimentazione del sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21  della  legge  n.
328 del 2000, per il tramite del Casellario dell'assistenza,  di  cui
al decreto n. 206 del 2014. Nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui  al  primo  periodo,   i   servizi   competenti   comunicano   la
sottoscrizione del progetto personalizzato o  il  suo  aggiornamento,
secondo modalita' definite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro quindici giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto della disciplina in materia di  protezione  dei
dati personali e, in ogni caso,  esclusivamente  per  via  telematica
secondo gli standard tecnici e le modalita' di trasmissione  definite
nel decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  30
ottobre  2007.  I  servizi  competenti  comunicano  con   le   stesse
modalita', in tempo utile, i fatti suscettibili  di  dar  luogo  alle
sanzioni.

                               Art. 6
                         Obblighi e sanzioni
  1. Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui
all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in  cui
non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4.
  2.  Oltre  che  per  gli   appuntamenti   previsti   nel   progetto
personalizzato  di  cui  all'art.  5,  comma  2,   lettera   e),   il
beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai  competenti
servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non piu'
di  72  ore,   secondo   le   modalita'   concordate   nel   progetto
personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle convocazioni o  agli  appuntamenti  di  cui  al  periodo
precedente, comporta la decurtazione di un quarto di  una  mensilita'
dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per  carichi  familiari.  In
caso di seconda mancata presentazione  non  giustificata,  l'ASDI  e'
sospesa per una mensilita' e sono  concessi  i  soli  incrementi  per
carichi familiari. In caso di  ulteriore  mancata  presentazione  non
giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.
  3. La mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato  motivo,
alle iniziative di orientamento di cui all'art. 5, comma  3,  lettera
a), comporta  la  sospensione  dell'ASDI  per  una  mensilita'  e  la
concessione dei soli incrementi per carichi  familiari.  In  caso  di
ulteriore mancata  partecipazione  non  giustificata,  il  lavoratore
decade dalla fruizione dell'ASDI.
  4. La mancata partecipazione alle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 3, lettera b), o  la  mancata  accettazione  di  un'offerta  di
lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), in assenza  di
giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI.
  5. Le mensilita' di ASDI non usufruite per effetto della  decadenza
dal beneficio ai sensi del presente articolo sono computate  ai  fini
della eventuale concessione futura, nonche' per la definizione  della
durata massima della prestazione, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera e).

                               Art. 7
                Modalita' di richiesta ed erogazione
 
  1. La domanda dell'ASDI e' presentata all'INPS in via telematica, a
partire dal  primo  giorno  successivo  al  termine  del  periodo  di
fruizione della NASpI ed entro il  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni. I moduli e le modalita' di presentazione della  domanda  sono
resi noti dall'INPS entro quindici giorni dall' entrata in vigore del
presente decreto.
  2.  L'ASDI  e'  erogata  mediante  l'utilizzo  degli  strumenti  di
pagamento elettronico gia' previsti per  la  NASpI,  fatta  salva  la
possibilita' di prevedere, con decreto del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, nuove modalita'  di  pagamento  che  possano
risultare piu' efficaci ed efficienti.
  3. L'INPS, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto  legislativo
n. 22 del 2015, riconosce il beneficio  nel  limite  massimo  di  200
milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per  l'anno  2016,  in  base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso  di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base  pluriennale  con
riferimento alla durata  della  prestazione,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande,  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  Il  finanziamento  di
attivita' di assistenza tecnica  per  il  supporto  dei  servizi  per
l'impiego, per il monitoraggio e  la  valutazione  degli  interventi,
nonche' per iniziative  di  comunicazione  per  la  diffusione  della
conoscenza degli interventi, ai  sensi  dell'art.  16,  comma  7  del
decreto legislativo n. 22 del 2015, e' limitato a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2016.

                               Art. 8
                     Monitoraggio e valutazione
 
  1. I dati relativi ai beneficiari dell'ASDI raccolti dal Casellario
dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014,  anche  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6, sono trasmessi, secondo le  modalita'  previste
per il Casellario medesimo, con frequenza mensile  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione
e le politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai  fini  del
monitoraggio  e   della   valutazione   della   sperimentazione.   La
valutazione e'  operata  secondo  un  apposito  progetto  di  ricerca
redatto in conformita' all'art. 3 del Codice di deontologia  e  buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi  statistici  e
scientifici, allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  2. Ai  fini  della  valutazione  possono  essere  somministrati  ai
beneficiari  dell'ASDI  questionari  predisposti  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. La somministrazione dei questionari ai
beneficiari avviene secondo le modalita' stabilite dal Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  fermo  restando  che  gli  scopi
scientifici  devono  essere  chiaramente  determinati  e  resi   noti
all'interessato  ai  sensi  dell'art.  105,  comma  2   del   decreto
legislativo n. 196 del 2003. Per il beneficiario  vige  l'obbligo  di
risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a  dati
sensibili e giudiziari. Tale obbligo deve essere previsto nel  modulo
di richiesta dell'ASDI. Il disegno della valutazione, le  metodologie
e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  3. I dati raccolti con i questionari di cui al comma 2 sono inviati
all'INPS, il quale integra le informazioni con i dati di cui al comma
1 e con quelli presenti  nei  propri  archivi  riferiti  alla  storia
professionale del beneficiario. I dati individuali  cosi'  integrati,
sono resi anonimi e sono  messi  a  disposizione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e cancellati dagli archivi dell'INPS
al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo
fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal progetto di ricerca.
  4. Per le attivita' di valutazione il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  altre
amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli
di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi  sono  altresi'
messi a disposizione di universita' e enti di  ricerca  su  richiesta
motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.
  5. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, l'INPS e
le Amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 9
                  Trattamento e sicurezza dei dati
  1. Ai fini del trattamento dei dati personali e dell'adozione delle
misure di sicurezza si rinvia  a  quanto  disposto  dall'art.  7  del
decreto n. 206 del 2014.
  Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 29 ottobre 2015
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2015
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro, n. 4739

                                                            Tabella 1
 
    
====================================================================
|   Numero di  |                    |                               |
|    figli     |      Parametro     |  Incremento dell'ASDI (euro)  |
+==============+====================+===============================+
| 1 figlio     |          1         |              89,7             |
+--------------+--------------------+-------------------------------+
| 2 figli      |        1,30        |             116,6             |
+--------------+--------------------+-------------------------------+
| 3 figli      |        1,57        |             140,8             |
+--------------+--------------------+-------------------------------+
| 4 o piu'     |                    |                               |
|figli         |        1,82        |             163,3             |
+--------------+--------------------+-------------------------------+

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