Ai lavoratori destinatari della salvaguardia in argomento, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, all’articolo 6, commi 2-ter, della legge n. 14 del 2012, all’articolo 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135:
Come accennato in premessa, il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
Per ciò che concerne le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.
Si propongono qui di seguito alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti.
Accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso
L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene con i seguenti requisiti:
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Ai lavoratori destinatari della salvaguardia in argomento, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, all’articolo 6, commi 2-ter, della legge n. 14 del 2012, all’articolo 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135:
Come accennato in premessa, il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
Per ciò che concerne le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.
Si propongono qui di seguito alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti.
Accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso
L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene con i seguenti requisiti:
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.