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Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)
Vigente al: 18-12-2013
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi
ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione
della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di
beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai
cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione
della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione
degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, gia'
disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di
garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi
indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza
delle procedure
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato
ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra
l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza)).
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese".
2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole:
"Nel caso di lavori,";
b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";
c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo
base";
d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo
nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale".
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207".
5. COMMA DA RITENERSI NON PUBBLICATO AI SENSI DELL'AVVISO DI
RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158.
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento
della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa'
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica
alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle
indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi
i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip
s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all' articolo 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato
un ((autonomo)) contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica((. . .)) delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni
patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di
recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole
difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto
diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione
alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del
controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano
offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012
e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da
esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza
la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una
convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le
modalita' di cui al precedente comma 15
16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di
particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente".
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di eprocurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di
centrale di committenza.
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21.Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo conto
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo
registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore
mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei
Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile
dai dati del sistema di contabilita' economica analitica delle
amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle
spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli importi
indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi
sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione
della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di
competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione
alle disponibilita' finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente ripartizione della riduzione loro assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi".
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non
inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5
milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno
2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 21.
26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso
periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed
apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per
la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da
imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti
almeno del 5 per cento.((Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalita' di attuazione del
presente comma)).
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino ((al pagamento dei contributi
gia' concessi alla medesima data e non ancora erogati ai
beneficiari)) e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli
articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
Art. 2.
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20
per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente
lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo
17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo. (11) (19)
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici
delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono
ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di
polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste
disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei
volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione
le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle
percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota
corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di
incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure
per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le
amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha
provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione
delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma
5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure
volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici
eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale
o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d),
ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e
all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se
non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (11) ((17))
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. ((Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o
nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni
di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero,
le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,
da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':))
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo ((entro il 31
dicembre 2016)), dei requisiti anagrafici e di anzianita'
contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla
predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente
di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,
senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di
cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011
il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31
dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara'
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148; ((17))
b) predisposizione, ((entro il 31 dicembre 2013)), di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili ((entro tre
anni)) a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti,
previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo
parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del
restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il ((31 dicembre 2013)). Il periodo di 24 mesi di cui al
comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'
essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei
limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere
ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono
sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti
disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima
disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di
precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale".
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono
sostituite dalle seguenti: "fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui
all'articolo 9".
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle
seguenti: "previa informazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ".
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al
fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'".
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda
fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture
sulla base di criteri di contenimento della spesa e di
ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque
non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso
a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o
rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie
fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che
incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le
seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello
previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo'
comunque essere superiore al trattamento economico del primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi per gli
amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle
pubbliche amministrazioni".
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si
applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli
atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. (11)
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, del presente articolo e'
sospesa fino al 31 dicembre 2013.
- (con l'art. 1, comma 192) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata".
- (con l'art. 1, comma 406) che "Il termine di cui all'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al
28 febbraio 2013."
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo e
terzo periodo, del presente articolo e' sospesa fino al 30 giugno
2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che
"L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del
soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti
indicati nella disposizione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine
previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013".
Art. 3.
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per
locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:
"b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
istituzionali";
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata
2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di
recedere dal contratto, ((entro il 31 dicembre 2013)), anche in
deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso
istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015 della misura del 15 per
cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque
ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La
riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga
alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009,n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel
rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di
cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai
Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali la
proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come
previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con
decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo
del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove
la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del
finanziamento degli stessi fondi.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere
comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il
rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per
essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del
benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute
in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni".
(2)
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da'
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del
30 per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,
tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione".
11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato
immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al fine di
agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli
enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a
condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di
immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una
determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione. (6)
12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,
in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema
delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con
le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto,
dotato di idonee professionalita'."
b) al comma 7, prima delle parole: "Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il
Ministero della difesa" sono aggiunte le parole "Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro
di cui al comma 5".
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' quelli atti
ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del comma 4 del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodo
non superiore a cinquanta anni"
b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio"
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: "Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio."
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e
le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005."
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le
parole " o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole:
"Alle societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini
fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137,
138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nell'ambito della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le
parti interessate".
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012"
19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la
valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale
utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi
accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di
realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area
nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto
il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze
di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a
titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o
istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono
esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per
gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di
Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente,
dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente
allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e'
sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per
cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da
parte del comune di Venezia.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della
presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e'
sostituita dalla seguente: «destinata»".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
168) che "Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti
dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e
gestione del patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in
materia di sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di
cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano
al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono
fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati
degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 3-bis
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione).
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti
di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. ((A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di
6.000 milioni di euro)). Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente
articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'
della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del
rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La
garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di
imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte,
nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In
tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il
soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore
comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi
del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al
fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le
annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti
di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della
struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74
del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni
costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in
ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili
e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per
cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture.
Il riparto fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene
previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le
unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono,
per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di
personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento
integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di
stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo
76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a
finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni rese
dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della
gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014.
(9)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla
L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 6-novies, comma 1)
che "I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive".
Art. 4.
Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di
societa' pubbliche
1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013.
Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il ((31 dicembre 2013)) ed alla contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, ((a
decorrere dal 1° luglio 2014)). Il bando di gara considera, tra gli
elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve
riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione
controllante. (12)
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 1, ((a decorrere dal 1° luglio 2014)) le predette
societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. (12)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale,
anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono
prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in
relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso
al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e'
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100. (12)
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi
provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche,
svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di
statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica
divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione
delle attivita' secondo il precedente modello di relazione con il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei
S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A.
delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le
attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge,
inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi
rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
1º dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse
esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta
del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi. (12)
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 1
devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico, ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno
obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio, e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente
comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso
di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di
Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli
enti territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo consiglio di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del
dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno
designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di
qualificata professionalita' nel settore della formazione e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del
consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese
documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo'
detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre
2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita'
mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo. E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e
servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non
governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico,
nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi
gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino
al 31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in via
diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o
inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (12)
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita'
nell'anno 2009. Le medesime societa' applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti,
limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei
suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti
stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' quotate ed alle loro controllate.Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche
di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni
statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali,
le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 229
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8
dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad
autonomia ordinaria".
Art. 5.
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio
2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi
tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione,
fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio
certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni. (6) ((10))
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'
valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e
disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il
personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni,
e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a
mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale
di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo
previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al
personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita'
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di
fruire delle ferie. (6)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle
autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo
anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto
di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e
indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto
periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
" 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e
78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei
servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle
previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di
prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale."
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b),
capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n.
370, e' sostituito dal seguente:
"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di
pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione".
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6
del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa
dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini
dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del personale
dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi
all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al
contributo assicurato alla performance complessiva
dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del
conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a
precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla
capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;
b) al contributo assicurato alla performance dell'unita'
organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi
dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e
parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della
valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo
del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che
risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di
risultato.
11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.
12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi
del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi
al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi
i compensi per i componenti della Commissione medesima".
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica
professionalita'.
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento,
tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel
presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56)
che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le societa'
che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio
nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che
"Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non
si applicano alle societa' quotate e alle loro controllate".
Art. 6.
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti
pubblici
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1
della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle
Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma di societa' o consorzio, controllati da amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacita' di
determinare la politica generale o il programma di una unita'
istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i
dirigenti.
2. Le modalita' di effettuazione della trasmissione delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca
dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istat.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa
al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia
adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 sono prioritariamente
dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di
contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli
investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura
devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra
nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo
contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di
avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al
comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le
informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al
comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sono definite le modalita' di contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare
individuati gli enti interessati alla ricognizione, le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 -
2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a
ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria
pertinenza a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del
quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le
attivita' propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al
periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio
finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che
hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a
somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali
prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa occorrenti per disporre i pagamenti, nel corrente esercizio
finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione
del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla
chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le
stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a
quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima
iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione e'
definanziata per i corrispondenti importi. Delle operazioni
effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza
nella nota integrativa al bilancio di previsione.
15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni
effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in
conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali
di attuazione. I contributi di cui al presente comma sono altresi'
esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del
comma 14 del presente articolo.
16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015,
relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di
bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati
negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone
apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa
autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del
comma 10.
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. (8) ((17))
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati
rispettivamente come segue:
a) all'articolo 1, comma 4, il termine del "28 giugno 2012" e'
prorogato al "27 luglio 2012";
b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del "31
luglio 2012" e' prorogato al "30 agosto 2012" e, all'ultimo periodo,
il termine del "31 agosto 2012" e' prorogato al "28 settembre 2012";
c) all'articolo 3, comma 5, il termine del "28 settembre 2012" e'
prorogato al "31 ottobre 2012";
d) all'articolo 3, comma 7, il termine del "31 ottobre 2012" e'
prorogato al "30 novembre 2012;
e) all'articolo 4, il termine del "1° novembre 2012" e' prorogato
al "1° dicembre 2012" e quello del "1° novembre 2016" e' prorogato al
"1° dicembre 2016".
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti
aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e
producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva
modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e'
approvata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentite
le regioni interessate. (12)
20. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro
istituzioni.";
b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma:
"616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi
europei, nonche' a ogni altra verifica e controllo richiesti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dell'economia e delle finanze.".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che "Per
gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il
fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa,
e' pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli
primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 230
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l.
n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole
«sentite le regioni interessate», le parole «e d'intesa con la
Regione Sardegna»".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76,
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha
disposto (con l'art. 1, comma 17) che "Per gli enti locali
beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di
svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa,
e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento
dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata,
aventi anzianita' superiore a 5 anni".
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e
degli enti non territoriali
Art. 7.
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al
Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta di 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e
riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti
strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri:
a) "Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al
riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) "Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa" di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) "Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo"
((. . .)).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al ((comma 3)).
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a
«nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000
nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000
nell'anno 2014»
b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra
«459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le
consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in
servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in
servizio.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno
2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro
della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n.
488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)).
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella
tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze
verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma
14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, ((. . .)) e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 ((e
di 10 milioni di euro per l'anno 2013)).
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39
milioni di euro per l'anno 2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 e' soppressa.
21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 e' alimentato per ((550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014)) mediante quota parte delle
riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, relativi all'attivita' delle diverse articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia
temporale delle norme tributarie)).
22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati
del Ministero dell'interno, di cui all' articolo 8 della legge 1
aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalita'
disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente
ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni
di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di
cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate:
a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto
legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n.
286, dopo le parole "a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad euro 2.500.000 per
l'anno 2012 e";
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed
istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia
adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)).
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e
delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato
elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque
fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta
gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato
elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni ((dei commi da 27 a 31)) si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34.(( Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso i conti bancari
sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero,
aperte presso la tesoreria statale)). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
((35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui
al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti
originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei
contratti stessi)).
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte
"nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati
all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui
((al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma
875)). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";
((b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le
seguenti: "nonche' per la determinazione delle misure nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione")).
((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "le risorse annualmente stanziate a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti:
"quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a
euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici
superiori")).
38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla
seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino
alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al
monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai
dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta
in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione
scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla
stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le
contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono
annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di
funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre
2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e'
assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
((42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1,
non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli
studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i
criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di
ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare
ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti
lavoratori.
1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al
comma 1-bis non possono superare:
a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia
compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 138 del 2011;
c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.
1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di
sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza
sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita'
internazionale e materiale didattico.
1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non
superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'")).
((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della
decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo)).
Art. 8.
Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di
riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali
adottano ogni iniziativa affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche
istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei
rimborsi a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico
sistema informatico per tutte le attivita' anche degli enti
soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa e funzionale di
un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni
cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita' operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del
numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali
di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di
ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio
nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei
vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione
degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle innovate modalita'
operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei
al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovra'
provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli
incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei
servizi finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita' in
convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal
Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attivita' alla
realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e
contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011;
c) dovra' prevedere il conferimento al fondo di investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la
riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196,
nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) con esclusione delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per
cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi
successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma
societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono
versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. ((15))
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire 5.000.000 e non
superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
5.000 e non superiore a euro 50.000";
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a lire
50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro
50.000";
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di lire
5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000";
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000 a
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro
1.000";
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "da un
minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di
euro 1.000";
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da lire
5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
5.000 a euro 50.000".
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica quanto previsto dal precedente comma 3. (6)
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore
e committente, nonche' l'entita' della medesima applicando, a
decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi
restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 73)
che "La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646."
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.
7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di
diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita'
culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili
di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei
consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per
cento".
Art. 9.
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e
soppressione di enti, agenzie e organismi
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso,
assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non
inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della
Costituzione.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di
leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione
delle modalita' di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi. (12) ((10))
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si
adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite
le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono
inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro".
7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le
seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite
dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.
7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis
e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 236
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 2) che "Il
termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135 e' differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti
compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la
loro attivita' oltre il predetto termine".
Art. 10.
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ((. . .))
assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli
altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra
l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti
tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli
ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali
di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono
esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilita'
diretta ed esclusiva)).
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo
alle Prefetture - ((Uffici territoriali del Governo)) di tutte le
funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della
Prefettura - Ufficio ((territoriale del Governo)) connessi
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti
norme generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito
territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici ((territoriali
del Governo)) e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale,
salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,
regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e
costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i
cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante
utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili));
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni,
con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale,
di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi
informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonche'
utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprieta'
pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il ((20 per
cento)) della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni;
((d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e
strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione
dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne
assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;))
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario
da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello
Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di
appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero
collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi degli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di
quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle
grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,
Art. 11.
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con
uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto)), ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di
formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture
e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei
compiti di ciascuna struttura;
((c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente));
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione
in un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per gli
enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di
coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa
formazione possa svolgersi anche con modalita' decentrate e in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui
alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine
di garantire la stabilita' del corpo docente e l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti omogenei e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla
formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in
ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.
Art. 12.
Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN
acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le
funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al
CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del
trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il
trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato
allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,
del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste
dalla vigente normativa.
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per
cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento
del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la
propria dotazione organica sulla base delle unita' di personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole
alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri
effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra
i dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della
proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di
competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre
anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri
rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio
dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165
del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e'
soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche
promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu'
efficaci ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia'
svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' disposto il
trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e'
disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta
societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita
procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati
nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella
di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti
traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento
economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244
del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO
2012, N. 135.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente
trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito
delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza
pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8
luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il Comitato nazionale di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
22. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma
5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
25. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
26. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
27. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
28. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
29. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
30. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98)).
31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
32. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
33. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
34. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
35. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
36. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
37. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
38. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.".
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il
commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo
incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e
l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie
, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per
un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
42. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
43. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
44. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
45. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
46. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
47. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti"
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i
poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e
provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle
attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo
incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta
variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi
in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica
alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49
dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso
l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero
dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento
del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione
organica in misura corrispondente alle unita' di personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale
trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il
trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre
l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal
comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di
cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice
civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui
al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di
amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle
operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle
passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data
di cui al comma 59 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono
trasferite per essere destinate alla estinzione delle passivita'
risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al
commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare
nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In
caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti
i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di diritto
senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per
l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di
cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di
specifica convenzione con la Fondazione, concernente la
"Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei
disegni e modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente
vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e
modalita' definite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il
Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi
risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15
giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della
fondazione soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze. ed e' corredato dall'attestazione redatta dal collegio
dei revisori. Il bilancio da' evidenza della contabilita' separata
attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del
programma di cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori
sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e
comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la
fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero
dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad
incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte
e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere
destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e
61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il
commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il
Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali
della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, il comma 68, 69 e
70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo
1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui
dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel
seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa
sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia)
ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi
Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo
subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo
indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla data di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri
per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del
predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attivita' produttive" e:
"Il Ministro delle attivita' produttive", sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i
soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto
dell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice
civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato
e' detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al
comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di
liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri
predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed
efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ."
78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di mancata adozione, entro il predetto termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.";
b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla
data in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:
"in servizio alla data del 31 maggio 2012";
b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale
fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.";
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando
le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto
fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi
dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e
13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci
per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro.";
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: "15. Le violazioni
indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e
dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e
straordinari effettuati presso le imprese per la successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera
quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) un
Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente";
b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei quali il primo, responsabile dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211";
c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna".
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1°
gennaio 2013.(11)
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della
circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del
bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di
euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i
fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti
dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina
di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "
31 ottobre 2012".
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza
complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007,
continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento
della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre
il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il
predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data
del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non
oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale
in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei
cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici di cui al comma 84 del presente
articolo.
Art. 13.
((Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni))
((1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto
collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale
in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di
vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori
esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di
assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
relativa disciplina regolamentare di attuazione)).
2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
((3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazione private) )).
4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi organi operano con piena
autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di
altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire dati al
Ministro dello sviluppo economico ((...)) e al Ministro dell'economia
e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una
relazione sulla propria attivita'.
6. ((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30,
comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58,)) L'((IVASS)) svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5
del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
10. Sono organi dell'((IVASS)):
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca
d'Italia.
12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e
presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che
di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo
((...)), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del
Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((...)).
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita'
di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
((...)), adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)).
In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS));
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e
cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e
delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente
ritenga di sottoporgli.
16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo'
rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale
dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di
provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere
discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle
modalita' previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali
attribuite all'((IVASS)) in materia assicurativa ((...)), il
Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e
direzione strategica dell'((IVASS)) e la competenza ad assumere i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa ((...)).
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato
puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a
dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati,
Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e
limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del
Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al
comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a
carattere normativo.
21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato
l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'((IVASS)) di
provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari
incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorita'
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di
competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai
componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente,
salvo ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente
dell'((IVASS)) sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione
dell'Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'((IVASS)) e'
deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ((di concerto con il Ministro)) dello
sviluppo economico ((...)), previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate dal
Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalita'.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto
organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi
dell'Istituto;
- prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un
Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche
su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri
di cui al comma 13;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle
deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per
l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i
componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'((IVASS)) o
dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in
giudizio dell'Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'((IVASS)) puo'
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.
((28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli
organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume
le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico
connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per
cento.
29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno
quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP,
per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato)).
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente
articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)).
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il Commissario
straordinario decade)) automaticamente dalle funzioni.
((32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in
tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti
attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e
strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP
passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite,
in servizio presso l'ente soppresso)).
((33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS
nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico,
economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando
che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di
bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente
ordinamento dell'ISVAP)).
((34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS
nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto
organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai
sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano
dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento
dell'ente soppresso)).
35. Alla data di subentro dell'((IVASS)) nelle funzioni
precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo
dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza
spettante all'ISVAP in materia.
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui
al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni ((di
cui ai commi 35 e 36)).
38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite
le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra'
prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e
proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti
all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto alla
vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi', il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
((39. La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori
esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli
gia' esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo
4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo
351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)).
((40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto
dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17
della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi)).
41. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto
previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento
all'ISVAP ((...)) contenuto in norme di legge o in altre disposizioni
normative e' da intendersi effettuato all'((IVASS)). Per le norme che
disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del
presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato
alla Consap Spa.
((43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove
disposizioni nelle materie regolate)).
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio
2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio
2010-2014";
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite
dalle seguenti "Per l'anno 2015";
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"A decorrere dall'anno 2016".
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle
seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il seguente
periodo "La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura
del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per
cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016"
3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma 13 le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono
sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e, dopo il
comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
venti per cento di quella relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino
al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli
istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005."
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle
seguenti "Per il quadriennio 2011-2014" e all'ultimo periodo le
parole "del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole "del
50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2016".
4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando
quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non
dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle
procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti
all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31
luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012".
L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base
nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio
delle unita' di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati
da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo
Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del
Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in
rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche'
quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni
previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unita' di personale non
inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in
via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla
normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di
diploma di laurea.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unita'" sono
sostituite dalle seguenti "70 unita'";
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito" sino a
"unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'".
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b),
non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i
relativi comandi o fuori ruolo.
12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non
trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di
mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere
conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti
vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del
medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate
unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive
antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6
luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il
raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti
e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle
sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a
richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso
amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a
valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data
di notifica del verbale della commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.
14. Il personale docente attualmente titolare delle classi di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del direttore generale del
competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del
personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio
posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto
delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione ((del comma 14)).
Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte ((dal predetto comma 14)). Nel caso in cui si verifichino,
o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. ((18))
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo
19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che,
terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia
in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno
scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della
relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa
vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico,
nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso
di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b),
purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi
delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto
personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi
delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi
disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17
sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del
comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un
posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la
differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il
servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata
all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del
dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in
esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per
l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a
seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza
dal 1º settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in
base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di
compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di
funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto
legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere
retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate all'estero non possono essere superiori a quelle
rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100
unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di
euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro
2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di
pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli
accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a
ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione
all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno
scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali
non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.
------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 15, comma
4, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2014.
Titolo III
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
Art. 15.
Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai
sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per
cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che
le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi
dell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,
e' rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere
a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato
nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222. A decorrere dal 1º gennaio 2013, l'attuale sistema di
remunerazione della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da
un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di
competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di
mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si
provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo
metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio
sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica. (2)(11)
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'11,35
per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di
sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla
quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota
indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per
cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per
i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie
ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di
produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al netto delle
seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in
ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di
proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 settembre 2006, n.227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del
superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in
sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma
33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto
forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita'
condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing)
sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende
farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non e' tenuta al ripiano la
regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base
degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e
quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale
aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono
utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai
fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o
nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all' evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC,
incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla
lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a
livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati
((trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai
sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005)), al
netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della
spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi
nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni,
relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati
trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche
effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in
ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li
hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per
l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo
sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della
salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa
farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello
nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA
predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle
aziende farmaceutiche secondo le modalita' stabilite alle lettere
seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle
regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di
riparto delle complessive disponibilita' del Servizio sanitario
nazionale, al netto delle quote relative alla mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra
tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani
ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la
caratteristica di farmaci innovativi, la quota di superamento
riconducibile a tali farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto
nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di
provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o piu' medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal
presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende
farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle
lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul
mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto
della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della
numerosita' dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte
delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e
l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da
parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci
di cui al presente comma sono parte integrante del sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in
materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella
prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti
alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto
legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una
patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo.
L'indicazione dello specifico medicinale e' vincolante per il
farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza
terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse
dall'Agenzia italiana del farmaco.
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate
misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per
gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la
stipulazione, entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure,
fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari
annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di
servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti
medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera
fino al 31 dicembre 2012 Al fine di salvaguardare i livelli
essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di
inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario
di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;(11)
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma,
nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali
per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni
e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le
Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una
rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i
prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della durata del
contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni
dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio' in deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera
per differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla
base dei risultati della prima applicazione della presente
disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente disposizione e'
effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita',
di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more
della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte della citata
Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione
del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o
tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie
mediante gare di appalto o forniture»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e'
abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio
adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012,
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille
abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La
riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri
pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei
posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole regioni e
province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di
riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai
sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche,
anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore
passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza
residenziale e domiciliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012,
N. 135;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita,
che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa
sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture
pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa .Il
rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al
Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla
CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo
dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;(11)
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo
periodo e' inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge";
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni
non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di
remunerazione assegnato.".
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni
sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si
applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014.((Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate
percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti
di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste
inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il
rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma)). La
misura di contenimento della spesa di cui al presente comma e'
aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gia' adottate dalle
singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova
applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di
programmazione regionale o delle province autonome di Trento e
Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per
il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di
cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le
misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di
remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed
ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe
massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere
alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, sulla
base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed
adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di
recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo
comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono
riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci
regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle
regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti,
istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento
delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione,
composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, si confronta con le associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti
titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della
commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso
spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe. (6)
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004 n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima cadenza di cui al
quarto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Con cadenza
triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,".
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e' sostituito dai seguenti:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e
2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani
restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in
materia di personale.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il
livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e
2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non
intervenga la predetta proposta entro i termini predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il
concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.(11)
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle
risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, e' annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette
risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina
prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti
attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni fissate
dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di
valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente
articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed
integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e
dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso disponibile per le
attivita' di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il
Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e
delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro
gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede
all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31
ottobre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del
medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95."
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 2-bis,
comma 2) che "Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo,
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adottato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
132) che " In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal
presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato
dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009,
l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30
giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici
di cui al comma 2, quinto periodo, del presente articolo.
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti
territoriali
Art. 16.
Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a
statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la
riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute
dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree
sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico
locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo
e del terzo periodo. La predetta riduzione e' effettuata
prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla
programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In
caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno
2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali ((o, previo accordo tra la
Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle
risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione)), sulla base di apposito accordo sancito tra
le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di
ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi
del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali
sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500
milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure.((In caso di
utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le
finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione
nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' per il
finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello
sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti
locali)).
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,
n 183 , e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. In caso di mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214 , come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135;
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per
gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni
recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo
delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e
di ((2.250 milioni)) di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi
di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti
nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard , nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti
risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e
recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre
2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,((...)).
((Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno
2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal
SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente
non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media
costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati
SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni,
relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267)). In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto
del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme
da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria
risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole
del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione di cui
al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune,
definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del
comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione
anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le
risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione
anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalita' di
cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo
le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da
adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata
comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine
perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al
totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013
l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun ente e'
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero
dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare
a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi
di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti
nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti
risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e
recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre
2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il ((31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
riferimento)) relativamente alle riduzioni da operare per gli anni
2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero
dell'interno e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi,
ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. ((Per gli anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle spese per formazione professionale, per trasporto
pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato)). In caso di
incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'
interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette
somme nei confronti delle province interessate a valere sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del
riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le
somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31
dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di
personale in servizio presso le societa' di cui all'articolo 76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino
collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti
che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali
situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e
seguenti.
9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle Province e' fatto comunque divieto alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato
mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente
territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del
ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto.».
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento
12. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle
parole: "20 settembre";
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro lo
stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni gia'
trasmesse";
b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "200 milioni";
c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono sostituite
dalle parole "entro il 5 ottobre".
12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla
Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di
risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33
per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis,
nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi
di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i
pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei
creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo
all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' attribuito al Commissario
straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di
rientro.
Art. 16-bis.
(( (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale). ))
((1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per
il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito
derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale
del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di
previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal
2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della
somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono
abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale
vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di
servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della
mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e
sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione
dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di
verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo
decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di
trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi
del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente
comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di
trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto
ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1,
previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti.
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma
4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e'
effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da
parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le
regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a
seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e),
effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa
erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con
cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto
pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di
interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita'
indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai
sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo,
in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al
comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per
l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari
ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle
societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad
acta)).
Art. 17.
Riordino delle province e loro funzioni
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al
raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle
regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri
e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base
di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del
presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la
popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni
diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui
all'articolo 18, comma 1.
3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una
ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il
giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione
dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della
trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui
al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato
nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2.
4. Entro il 31 dicembre 2013, con atto legislativo di iniziativa
governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte
regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione
dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18,
conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una
o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo
e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni
esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei
territori delle regioni medesime.
4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di
riordino.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province
autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere
della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni.
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. In attesa del riordino, in via transitoria, sono funzioni delle
province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente.
b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di
secondo grado.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono
esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della
Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma
7, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo
di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato fra le
entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma 7.
13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma
13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
((11))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo.
Art. 18.
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle
funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle
relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del
consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del
commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del
consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a
una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma,
della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi
del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.
2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su
proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un
referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita'
con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla
revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano,
non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i
citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano
sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del
presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano
piu' anziano.
3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare
lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia
o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di
scadenza del mandato del presidente successiva al 1º gennaio 2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione
del suo mandato.
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1º novembre 2013.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di
cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto
della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco
metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del
presidente della provincia;
c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al
comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il
sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di
abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.
L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b),
secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio
provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c),
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al
comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta'
metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio
metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale.
7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme
restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del
comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal
consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla
prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre
mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di
funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la
citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo
territorio o alle loro forme associative, anche in forma
differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della
citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro
svolgimento;
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente
onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al
presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica.
11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze,
attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in
attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della
Costituzione.
(6) ((11))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
115) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e' sospesa fino al 31 dicembre 2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo.
Art. 19.
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio associato
di funzioni e servizi comunali
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: "27. Ferme restando le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione
dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di
servizi elettorali ((...)), nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale;
((l-bis) i servizi in materia statistica))."
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: "28. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni
il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu'
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente
in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione
della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni
comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture
tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di
applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.";
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: "28-bis. Per le
unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto
previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.";
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: "30. La regione, nelle
materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per
lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i
principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.";
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti: "31. Il limite
demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e'
fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico
individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo
termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei
comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi,
sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni
interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 28.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne
l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in
deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo.
2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto
dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la
gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale,
con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo
dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio
comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo
deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane
e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione
residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una
proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione
provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il
presidente e la giunta.
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione
dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente
dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del
comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di
cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni.
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in
riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi
corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere
assicurato anche mediante una o piu' convenzioni ai sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte
dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.".
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni e' l'ente locale
costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato
all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione
di comuni montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione
dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in
favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o
con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci dei
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei
comuni associati. Il consiglio e' composto da un numero di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la
rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad
essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il
superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa in materia di personale.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6".
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, come modificato dal presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascuna regione ha facolta' di individuare limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma
4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16,
comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta
di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies,
3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 20.
Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 ((n.
318,)), incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo.
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni
di carattere finanziario
Art. 21.
Riduzione dell'iva
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013 fino
al 31 dicembre 2013";
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate
di 0,5 punti percentuali", sono sostituite dalla seguenti: "sono
rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per
cento";.
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo";
2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole:
"30 giugno 2013";
3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013".
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del
2012)) e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione
di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste
dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011 ((, come modificato dal comma 1
del presente articolo)). I risparmi di spesa e le maggiori entrate
derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di
spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e
soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui
all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l'aumento,
dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall'articolo 40,
comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.
Art. 22.
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011
continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare
riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno
di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del
decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza
del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo
e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato
decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23.
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze
indifferibili
1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro
da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a
2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro
400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun
anno possono esserlo nell'esercizio successivo. All'articolo 16 della
legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali
ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti
dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
658 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle
finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente
articolo, nonche', in via prevalente, per l'incremento della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente
non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale
amiotrofica.
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente.
10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente
articolo.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in
mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti
ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata
fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 e'
autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012,
da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte
alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere.
Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e' individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli
interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero
direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni
interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo
in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a
favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento
dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione
ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita
da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. ((20))
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine di cui al comma 11, ai sensi dell'articolo 5,
commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225,
si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno
e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "A far
data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione".
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, al primo periodo, la parola: "1.143" e' sostituita dalla
seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "70 milioni" e, al terzo periodo, le
parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni".
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
nonche' le residue disponibilita' finanziarie della gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione.
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di
L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012,
sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri
comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi
nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1º
dicembre 2012.
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far
data dal 1º gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti
locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i
relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse
operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del
trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende esercenti i
servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il
criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base
d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle
procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2,
lettera a)".
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11,
comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
"2012", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2013". Al
fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della
Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito
del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti
i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da
piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate con
risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata da
ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' per la gestione della piattaforma e per
l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo
reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli
obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
12-quinquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la
competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita'
munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro.
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica,
altresi', per ogni arma da sparo prodotta, importata o
commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva della
documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo
Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi
all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le
modalita' di espletamento delle procedure relative al concorso
straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle
informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000 euro, e' a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per iniziative
che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali".
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli
effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio
topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n.
362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero
complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della
popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni";
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per
l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata
nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello
scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del
presente comma";
d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di eta' non superiore
ai 40 anni," sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia
privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2015
e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo
1-bis e' inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis
sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in
cui sono istituite".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla
L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di
20 milioni di euro per l'anno 2013."
((Titolo V-bis
Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))
Art. 23-bis.
(( (Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie
dello Stato). ))
((1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua
ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a
Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto
di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute
dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti
di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP
S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore
del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle
partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato
il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al
presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi
di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero
dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "I decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo
preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari".
8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto
dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per
l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.))
Art. 23-ter.
(( (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici). ))
((1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e:
"finanze" e' inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale
sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2
milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite
le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata"
sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi"
le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;
2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono
inserite le seguenti: "della societa' di gestione del risparmio di
cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal
Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti:
", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";
3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" e' inserita
la seguente: "anche";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi"
sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma
consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le
parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo
le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero
trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti:
"reali immobiliari,";
2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono
inserite le seguenti: "o trasferimenti";
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo
le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" e' soppressa e
dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma
1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo
e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";
3) all'ultimo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";
d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "conferimento" sono
inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e
8-quater";
2) al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2" sono
soppresse;
3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite
le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di cui al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e
8-quater"; le parole: "all'espletamento" sono sostituite dalle
seguenti: "al completamento" e tra le parole: "delle procedure" e:
"di valorizzazione e di regolarizzazione" e' inserita la seguente:
"amministrative";
4) al quinto periodo, dopo le parole: "non sia completata,"
sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio," e dopo le parole: "i
soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;
5) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A seguito
dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti
territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione
del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro";
e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite le
seguenti: "e ai trasferimenti";
f) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio"
la parola: "del" e' sostituita dalle seguenti: "costituita dal";
2) al secondo periodo e' soppressa la parola: "predetta" e dopo
le parole: "societa' di gestione del risparmio" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1";
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con apposita
convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del
demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o
delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle
azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo";
g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
"8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta'
dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati
per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.
Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o
conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia
del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture
tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi,
nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e),
sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di
cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le
strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di
proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di
cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni,
sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al
medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di
valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con
prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse
derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per
reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma,
non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti
decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far
data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o
la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente
Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle
Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente
articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni
con le parti interessate".
1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi
gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti
pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma
196-bis, della legge n. 191 del 2009.))
Art. 23-quater.
(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico).
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti
risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la
denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012,
sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli
enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad
essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta
giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle
Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti
subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima
fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati
dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse
finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI
dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in
capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i
commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta
comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle
risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma,
ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni
dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto
Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del
presente comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
presente decreto.
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64";
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole:
"delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato";
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle
entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono sostituite
dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
((3) ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territorio' sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate')).
((d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: 'pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ',
ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia'
riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19,
comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,')).
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23-quinquies
(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma
10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del
decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale
dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla riduzione
dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere
previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in
numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita'
complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non
inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a
13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che
abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale
nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta
secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla
base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione, graduata
secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e un'indennita' di
risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento
del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di
seconda fascia di livello retributivo piu' basso, con esclusione
della retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico
svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento della
indennita' di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i compensi per
lavoro straordinario, nonche' tutte le altre voci del trattamento
economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennita' di
agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale
dirigente e' corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138
del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente
decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di
funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1,
lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di
diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui
all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e'
fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni
organiche relative al personale amministrativo di livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di
livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La
riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al
presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data
di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la
riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non
generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non
dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei
rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con
l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione
centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici
territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli
stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000
abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore
a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono
riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non
generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in
cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
((. . .)) la direzione comunicazione istituzionale della fiscalita'
((e' trasferita)), con il relativo assetto organizzativo e
((l'attuale titolare)), al Dipartimento dell'amministrazione generale
del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale
della fiscalita' assume la denominazione di direzione comunicazione
istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i
compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze
((esercita)) le competenze in materia di ((. . .)) comunicazione
relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le
modalita' e con la decorrenza stabilite con il regolamento di
organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a.
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla
data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre
membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione
economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore
delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei
propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione
delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle societa'
di cui al comma 7.
Art. 23-sexies.
(Emissione di strumenti finanziari).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della
European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero
dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su
specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di
seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e
23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al ((1° marzo 2013)), anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di
seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine,
Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste
dall'articolo 23-septies, comma 2.
((1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti
indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni
ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza
dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.))
Art. 23-septies.
(Condizioni di sottoscrizione).
1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento
Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle
condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal
comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo
dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.((L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende
procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo
23-novies, comma 1.))
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo
decorrente dal 1º gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari.((Si applicano i commi 3 e 4
dell'articolo 23-decies.))
((2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte
del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte
dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale
a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi
Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova
emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera
assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli
amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo
comma, del codice civile.))
Art. 23-octies.
(Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato).
1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita
solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione
europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente
decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione
(il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie
commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione
della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o
indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo
che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e'
esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso
decreto legislativo. ((A decorrere dalla data di sottoscrizione, e
fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea,
l'Emittente non puo' deliberare o effettuare distribuzione di
dividendi ordinari o straordinari.))
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di
esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la
banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di
andamenti negativi della gestione.((Il precedente periodo non trova
applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il
quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai
casi in cui la facolta' dell'Emittente di non corrispondere la
remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti
negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della
remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui
tale facolta' non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al
ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni
contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione
determina un inadempimento al contratto.))
Art. 23-novies.
(Procedura).
1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari,
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno ((quindici
giorni)) prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta
che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario
emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di
Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle
disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica
dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
((d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel
patrimonio di vigilanza;))
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono
comunicate all'Emittente e al Ministero. ((Nel termine di cui al
comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al
riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera
e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo
l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 23-decies.
(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari).
1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. ((A tal fine, la
determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga
all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del
valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai criteri
previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione
dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e'
richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.))
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle
condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del
relativo gruppo bancario.
3. ((Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a
concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo
bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e
dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli
accantonamenti per riserve obbligatorie.)) La delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al
rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
((4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio,
come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al
Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore
di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e'
effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice
civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli
interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non
e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli
eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come
definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante
assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi
Strumenti Finanziari di nuova emissione.))
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da
parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da
disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate
le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal
presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli
stessi.
Art. 23-undecies.
(Risorse finanziarie).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione
tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro ((dieci giorni)) dalla data di trasmissione. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle
Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
((cinque giorni)) dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.
((2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.))
Art. 23-duodecies
(( (Disposizioni di attuazione). ))
((1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto
disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e
conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione
delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure
previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle
comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini
della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i
versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che
istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del
netto ricavo a tale finalita')).
Art. 24.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16,
((3-bis, comma 6,)) 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad
esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250
milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno
2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che
aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 24-bis
(( (Clausola di salvaguardia). ))
((1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di
risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3,
le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette
regioni e province autonome secondo le procedure previste dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,
anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed
organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri
enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale)).
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Giarda, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato 1
---------------------------------------------------------------------
Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
(in milioni di euro)
------------------------------------
| 2012 | 2013 | 2014 e ss
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | 21,8 | 77,0 | 77,0
FINANZE | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLO SVILUPPO | 1,7 | 6,0 | 6,0
ECONOMICO | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | 1,1 | 4,0 | 4,0
POLITICHE SOCIALI | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 60,0 | 120,0 | 120,0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 6,2 | 22,0 | 22,0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | ((24,0 |)) 14,0 | 14,0
DELL'UNIVERSITA' E DELLA | | |
RICERCA | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO | - | 131,0 | 131,0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E | 4,8 | 17,0 | 17,0
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | | |
E DEL MARE | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 7,9 | 28,0 | 28,0
E DEI TRASPORTI | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA DIFESA | - | 148,0 | 148,0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE POLITICHE | 2,5 | 9,0 | 9,0
AGRICOLE ALIMENTARI E | | |
FORESTALI | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO PER I BENI E LE | 2,8 | 10,0 | 10,0
ATTIVITA' CULTURALI | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA SALUTE | 8,2 | 29,0 | 29,0
---------------------------------------------------------------------
TOTALE | ((141,1 |)) 615,0 | 615,0
---------------------------------------------------------------------
Allegato 2
(( (articolo 7, comma 12)
RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE
CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)
---------------------------------------------------------------------
| Saldo netto da | Indebitamento netto
| finanziare |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERI | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
Ministero | | | | | |
dell'economia | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5
e delle finanze | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero dello | | | | | |
sviluppo economico | 52,8 | 37,2 | - | 45,4 | 37,2 | -
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro | | | | | |
e delle politiche | 48,4 | 46,1 | 51,5 | 41,6 | 46,1 | 51,5
sociali | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero della | | | | | |
giustizia | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5
---------------------------------------------------------------------
Ministero degli | | | | | |
affari esteri | 26,8 | 21,5 | 25,9 | 23,0 | 21,5 | 25,9
---------------------------------------------------------------------
Ministero | | | | | |
dell'istruzione, | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7
dell'universita' | | | | | |
e della ricerca | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero | | | | | |
dell'interno | - | - | - | - | - | -
---------------------------------------------------------------------
Ministero | | | | | |
dell'ambiente e | 23,0 | 21,0 | 31,0 | 19,8 | 21,0 | 31,0
della tutela del | | | | | |
territorio e del mare| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle | | | | | |
infrastrutture | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2
e dei trasporti | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero della | | | | | |
difesa | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle | | | | | |
politiche agricole | 15,8 | 8,5 | 10,4 | 13,6 | 8,5 | 10,4
alimentari e | | | | | |
forestali | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni | | | | | |
e le attivita' | 55,6 | 51,4 | 66,7 | 47,8 | 51,4 | 66,7
culturali | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Ministero della | | | | | |
salute | 64,3 | 61,3 | 79,5 | 55,3 | 61,3 | 79,5
---------------------------------------------------------------------
TOTALE |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5
---------------------------------------------------------------------
))
Allegato 3
RIDUZIONE TRASFERIMENTI ENTI DI RICERCA
---------------------------------------------------------------------
Amministrazione/Ente | 2012 | 2013 | 2014 e ss
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | 1.125.210 | 3.000.561 | 3.000.561
FINANZE | | |
| | |
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA| 1.125.210 | 3.000.561 | 3.000.561
- ISTAT (include ex ISAE)| | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLO SVILUPPO | 2.460.716 | 6.561.910 | 6.561.911
ECONOMICO | | |
| | |
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,| 2.460.716 | 6.561.910 | 6.561.911
L'ENERGIA E L'AMBIENTE| | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | 4.046.172 |10.789.791 |10.789.791
POLITICHE SOCIALI | | |
| | |
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA| 1.936.505 | 5.164.013 | 5.164.013
FORMAZIONE PROFESSIONALE| | |
LAVORATORI (ISFOL)| | |
| | |
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE| 2.109.667 | 5.625.778 | 5.625.778
E SICUREZZA LAVORO (ora INAIL)| | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | | |
DELL'UNIVERSITA' E DELLA | | |
RICERCA | | |
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA| 10.891 | 29.042 | 29.042
VALUTAZIONE DEL SISTEMA| | |
DELL'ISTRUZIONE - INVALSI| | |
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E | 1.454.510 | 3.878.692 | 3.878.693
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | | |
E DEL MARE | | |
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA| 1.454.510 | 3.878.692 | 3.878.693
PROTEZIONE E LA RICERCA| | |
AMBIENTALE - ISPRA| | |
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MINISTERO DELLE POLITICHE | 2.895.617 | 7.721.646 | 7.721.646
AGRICOLE ALIMENTARI E | | |
FORESTALI | | |
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CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA| 962.445 | 2.566.521 | 2.566.521
SPERIMENTAZIONE IN| | |
AGRICOLTURA (CRA)| | |
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA| 708.768 | 1.890.049 | 1.890.049
NUTRIZIONE| | |
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ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA| 1.224.404 | 3.265.076 | 3.265.076
AGRARIA (INEA)| | |
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MINISTERO DELLA SALUTE | 1.955.290 | 5.214.106 | 5.214.107
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'| 1.955.290 | 5.214.106 | 5.214.107
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TOTALE|33.147.093 |88.392.247 |88.392.250
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((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 73)
che "La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646."
Tabella
(( (articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)
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(dati in migliaia di euro)
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ABRUZZO | 17.668
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BASILICATA | 16.158
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CALABRIA | 32.409
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CAMPANIA | 58.822
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EMILIA-ROMAGNA | 41.943
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LAZIO | 79.327
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LIGURIA | 16.240
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LOMBARDIA | 83.353
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MARCHE | 17.206
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MOLISE | 8.278
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PIEMONTE | 46.889
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PUGLIA | 43.655
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SARDEGNA | 82.319
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SICILIA | 171.508
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TOSCANA | 40.985
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UMBRIA | 14.225
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VENETO | 29.015
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TOTALE | 800.000
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))