Benefici per i sordomuti ed invalidi >74%
Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
Periodi che danno titolo al riconoscimento
(circ.29/2002)
La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.
Lavoratori affetti da sordomutismo ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (msg.13952/2008)
Sono stati prospettati casi in cui la maggiorazione in esame è stata concessa solo per i periodi di attività lavorativa successivi alla data di visita con la quale è stato riconosciuto lo stato di sordomutismo da parte della ASL.
Il beneficio previsto dalla disposizione in oggetto ai soggetti riconosciuti affetti da sordomutismo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, deve essere, invece, riconosciuto sin dall'inizio dell'attività lavorativa.
Infatti, a norma dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, "sí considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, dí lavoro o di servizio
Il termine conclusivo dell'età evolutiva va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età (D.M. 5 febbraio 1992)”.
Rapporto lavorativo part-time orizzontale o part-time verticale (msg.4228/2008)
Con le circolari n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002 sono state fornite istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto.
Nelle predette circolari è stato, tra l’altro, precisato che il beneficio di cui all’articolo 80, comma 3, è riconosciuto limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di invalidità nella misura di legge, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Relativamente all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento o ascrivibile alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al DPR n. 915 del 1978, nonché in condizioni di sordomutismo. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
La maggiorazione contributiva in argomento è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Ciò posto si forniscono chiarimenti in merito ai criteri di attribuzione della maggiorazione in esame nei confronti dei destinatari che hanno svolto o svolgono attività lavorativa con contratto part-time, nonché ai casi in cui l’anzianità contributiva subisce una contrazione per effetto del mancato rispetto del minimale di cui all’articolo 7 della legge n. 638 del 1983.
Nei casi di rapporto lavorativo part-time orizzontale o part-time verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, la maggiorazione, ai fini del diritto a pensione, deve essere riconosciuta con riferimento ai periodi coperti da contribuzione per il diritto a pensione, con esclusione, comunque, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato da attività lavorativa.
La maggiorazione contributiva da attribuire per il calcolo dell’importo della pensione deve essere, invece, determinata in misura proporzionale all’orario svolto.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time verticale caratterizzato da prestazione lavorativa concentrata in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, la maggiorazione contributiva sia per il diritto sia per la misura della pensione deve essere riconosciuta con riferimento ai soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Nei casi in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ma l’anzianità contributiva accreditabile subisca una contrazione per effetto dell’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983, la maggiorazione contributiva in esame deve essere comunque attribuita con riferimento alle settimane in cui risulti versata contribuzione per effettiva attività lavorativa senza tenere conto della suddetta contrazione.
Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
Sindrome da talidomide - decorrenza del beneficio della maggiorazione
(msg.4274/2017)
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l’esatto momento di attribuzione del beneficio in oggetto, in riferimento ai soggetti affetti da “sindrome da talidomide”.
In particolare, viene chiesto se la suddetta maggiorazione decorra dalla data della documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa.
In proposito si forniscono i seguenti chiarimenti.
La sindrome da talidomide si configura come sindrome malformativa congenita, cioè presente fin dalla nascita, determinata dall’assunzione dell’omonimo farmaco durante alcune fasi della gravidanza, che può dare luogo ad un quadro malformativo che si estrinseca clinicamente in una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
La norma in oggetto, dispone il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per “i lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74 percento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituita dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni”.
Per ciò che concerne l’ascrizione di tale patologia ad una delle prime quattro categorie della Tabella A, requisito che opera in alternativa del requisito di invalidità superiore al 74%, occorre fare alcune precisazioni. Il Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163, “Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco” all’art. 2, comma 6, dispone che: “Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell'amelia, dell'emimelia, delle focomelia e della micromelia, è espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera…” e al comma 7, che: ”La commissione medico-ospedaliera….esprime, altresì, il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834”.
Ciò posto, in presenza di idonea documentazione sanitaria accertante la condizione malformativa sopra riportata (verbale CMO di riconoscimento del nesso di causalità e di classificazione delle lesioni e/o infermità, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163) con ascrizione della stessa ad una delle prime 4 categorie della tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la maggiorazione di cui all’art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere attribuita, a domanda, ai fini pensionistici, dall’inizio dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, nel limite massimo di cinque (5) anni.
Allorché invece risulti attestata esclusivamente la condizione di invalidità civile superiore al 74%, non potendosi discriminare se e quanto a tale percentuale concorrano altre condizioni patologiche acquisite, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle patologie invalidanti.
Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
Domanda e documentazione da presentare
(circ.29/2002)
L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione. Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili:
- il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.
Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali:
- copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74% e i non vedenti
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
(msg.4666/2004)
E' stato chiesto se la maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori in oggetto possa essere utilizzata ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente da imprese di credito e di credito cooperativo.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Con circolare n. 29, punto 2, del 30 gennaio 2002 è stato affermato che il riconoscimento disposto dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388 determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quindi la maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, come quello per l’accesso all’assegno straordinario.
Circa la possibilità di poter subordinare la scadenza dell'assegno straordinario in relazione alla anzianità posseduta dal lavoratore comprensiva della maggiorazione convenzionale maturata, si osserva che secondo le disposizioni del citato articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, l'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati.
Analoghi criteri trovano applicazione per i lavoratori privi della vista di cui alle circolari n. 138 del 26 maggio 1987 e n. 173 del 26 giugno 1991.