Eureka Previdenza

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

(circ.248/1991)

L'art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166 conversione in legge del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 indicata in oggetto prevede che i "cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS  la  ricostituzione,  nell'assicurazione  generale obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle  posizioni  assicurative  relative  a  periodi  di lavoro  dipendente  ed  autonomo  effettuato  in Libia dal 1 luglio 1957 al  21  luglio  1970,  previa  presentazione  di domanda  corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata  dei  periodi  di  assicurazione  ovvero, nell'impossibilita'  di  produrla, da dichiarazione sostitutiva,  e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche  ai  superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di  reversibilità."

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

(circ.248/1991)

L'art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166 conversione in legge del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 indicata in oggetto prevede che i "cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS  la  ricostituzione,  nell'assicurazione  generale obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle  posizioni  assicurative  relative  a  periodi  di lavoro  dipendente  ed  autonomo  effettuato  in Libia dal 1 luglio 1957 al  21  luglio  1970,  previa  presentazione  di domanda  corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata  dei  periodi  di  assicurazione  ovvero, nell'impossibilita'  di  produrla, da dichiarazione sostitutiva,  e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche  ai  superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di  reversibilità."

Possesso della cittadinanza italiana

Per  quanto  evidente,  si  richiama l'attenzione delle Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio  di cui  sopra,  dovranno dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana, al momento della domanda.

Efficacia della ricostituzione ai fini pensionistici

Secondo quanto espressamente  previsto  dalla  disposizione in  esame,  gli  effetti della ricostituzione della posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione della  domanda.  Si deve pertanto ritenere che la parziale o totale mancanza della documentazione richiesta non  valga  a spostare  il suddetto termine iniziale ad un momento successivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato al  richiedente  il  termine  di 60 giorni per presentare la documentazione mancante. In considerazione della facolta' di presentare  la  documentazione  sostitutiva di atto notorio, qualora l'interessato non ottemperi nel  termine  assegnato, la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di una nuova domanda, gli effetti  della  ricostituzione  della posizione  assicurativa decorreranno dalla data di quest'ultima. Sulla decorrenza degli effetti  della  domanda  non  ha influenza  il  materiale  pagamento degli oneri che la legge pone a carico della gestione per  gli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle  gestioni  previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  che  debbono essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento alla  situazione  di  ciascun avente  diritto al momento in cui avra' richiesto il beneficio in questione.  Pertanto,  l'accredito  non  deve  essere subordinato alla preventiva determinazione degli oneri. La  domanda puo' essere presentata anche dai superstiti del  lavoratore, ai fini del conseguimento  di  pensioni indirette o di riversibilita'.

Ricorsi avverso i provvedimenti

Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n. 166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia  di cui  trattasi  e'  ammesso  ricorso al Comitato Speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati  Amministratori delle gestioni interessate.

Decorrenza della pensione liquidata a seguito della ricostituzione della PA

Ai  fini delle prestazioni si precisa che ove i contributi in questione siano determinanti per il  perfezionamento del  diritto  a pensione, quest'ultima non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di  presentazione  della  domanda  di  ricostituzione  della posizione assicurativa.

Decorrenza dei benefici per chi è già titolare di pensione

Per coloro che, alla data di entrata  in  vigore della norma,  risultino  titolari di  pensione,  la contribuzione medesima, qualora si collochi  in  un  periodo anteriore a quello di decorrenza  della pensione, da' luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con  effetto  dal  mese successivo  alla data di presentazione dell'anzidetta domanda. Qualora la contribuzione riconosciuta  ai  sensi  della disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, sussistendone le condizioni. Poste queste  indicazioni  di  carattere  generale  si forniscono  qui  di  seguito  le  istruzioni  relative  alla peculiarita' del provvedimento.

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