Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia
(circ.248/1991)
L'art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166 conversione in legge del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 indicata in oggetto prevede che i "cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitutiva, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità."
Per quanto evidente, si richiama l'attenzione delle Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio di cui sopra, dovranno dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana, al momento della domanda.
Secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione in esame, gli effetti della ricostituzione della posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione della domanda. Si deve pertanto ritenere che la parziale o totale mancanza della documentazione richiesta non valga a spostare il suddetto termine iniziale ad un momento successivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato al richiedente il termine di 60 giorni per presentare la documentazione mancante. In considerazione della facolta' di presentare la documentazione sostitutiva di atto notorio, qualora l'interessato non ottemperi nel termine assegnato, la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di una nuova domanda, gli effetti della ricostituzione della posizione assicurativa decorreranno dalla data di quest'ultima. Sulla decorrenza degli effetti della domanda non ha influenza il materiale pagamento degli oneri che la legge pone a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che debbono essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento alla situazione di ciascun avente diritto al momento in cui avra' richiesto il beneficio in questione. Pertanto, l'accredito non deve essere subordinato alla preventiva determinazione degli oneri. La domanda puo' essere presentata anche dai superstiti del lavoratore, ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di riversibilita'.
Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n. 166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia di cui trattasi e' ammesso ricorso al Comitato Speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati Amministratori delle gestioni interessate.
Ai fini delle prestazioni si precisa che ove i contributi in questione siano determinanti per il perfezionamento del diritto a pensione, quest'ultima non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, risultino titolari di pensione, la contribuzione medesima, qualora si collochi in un periodo anteriore a quello di decorrenza della pensione, da' luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con effetto dal mese successivo alla data di presentazione dell'anzidetta domanda. Qualora la contribuzione riconosciuta ai sensi della disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, sussistendone le condizioni. Poste queste indicazioni di carattere generale si forniscono qui di seguito le istruzioni relative alla peculiarita' del provvedimento.
- Visite: 4759