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Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
(circ.105/1985)
L' art. 7, comma 13, del D.L. 12 settembre 1983, n,463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.638, dispone che "i lavoratori agricoli che non raggiungono nell' anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino a concorrenza del predetto numero".
La norma sostituisce il primo comma dell' art. 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, rispetto al quale introduce le seguenti innovazioni:
- La possibilità di effettuare i versamenti integrativi e' espressamente limitata ai soli fini dell' assicurazione per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Pertanto, non sono più consentiti i versamenti integrativi per l' assicurazione contro la tubercolosi. Si e' operato in materia un allineamento con la disposizione di cui all' art. 4 del D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n.537, la quale aveva già soppresso la facoltà di proseguire volontariamente nella predetta assicurazione Tbc.
- I limiti per l' integrazione, già fissati in 104 giornate annue per gli uomini e 70 per le donne, sono elevati a 270 giornate annue per tutti indistintamente i lavoratori interessati. Con ciò si e' inteso adeguare i vecchi limiti al nuovo minimo di contribuzione annua che il 7 comma del citato art.7 della legge n.638 prescrive per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei lavoratori agricoli. Inoltre c' e' da sottolineare che mentre per la verifica dei vecchi limiti si faceva riferimento, ai fini del calcolo delle giornate da ammettere ad integrazione, alla sola contribuzione obbligatoria, ora nel computo del parametro di 270 giornate annue sono presi in considerazione, agli stessi fini, sia i contributi obbligatori che quelli figurativi. La norma in esame ha vigore dal 1 gennaio 1984 e trova quindi applicazione per i versamenti volontari ad integrazione relativi agli anni solari dal 1984 in poi. Restano tuttora in vigore le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 del richiamato art.4 del DPR n. 1432/1971 per quanto concerne i termini, l' importo e le modalità di pagamento dei contributi integrativi e la valutazione dei contributi stessi ai fini pensionistici.