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Cause ostative alla prosecuzione volontaria
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Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)
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Contribuzione volontaria e mobilità o ASpI
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Decorrenza dell'autorizzazione ai VV
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Destinatari della norma
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Domanda di pensione respinta ed autorizzazione ai VV
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Inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori già autorizzati
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La contribuzione volontaria
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Lavoratori intermittenti
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Lavoratori stagionali, saltuari o discontinui
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Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria
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Modalità di versamento e di pagamento
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione
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Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Utilizzo ai fini pensionistici
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Variazione della gestione assicurativa
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Versamento effettuato fuori dai termini
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
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La contribuzione volontaria
La normativa attualmente in vigore in materia di versamenti volontari è quella contenuta nel Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 – riforma della prosecuzione volontaria – (circolare n . 206 del 15.10.1997). Il Decreto Legislativo è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 39, della Legge 8 agosto, N. 335, contiene, al capo III, disposizioni di riordino della normativa in materia di prosecuzione volontaria coordinando ed armonizzando le diverse discipline dei vari regimi previdenziali alle norme contenute nella legge delegante. Il decreto legislativo e' entrato in vigore il 12.7.1997. Si applica, pertanto, alle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, ivi comprese quelle contenute nelle domande di pensione, presentate da tale data. Per espressa previsione contenuta nell' art. 9, non trova applicazione alle domande di prosecuzione volontaria presentate prima di tale data nei regimi dove l'istituto della contribuzione volontaria era previsto, domande queste per le quali continueranno ad applicarsi - quindi - le precedenti disposizioni che disciplinavano la materia.
Il decreto estende, all'art. 5, comma 1, le disposizioni di cui al DPR n.1432/1971 e alla legge n.47/1983, e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificate dal decreto stesso, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria nonché agli assicurati alla "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, introducendo, in tal modo, la prosecuzione volontaria per le categorie di lavoratori finora escluse.