Legge 44 del 15 marzo 1973

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Vigente al: 11-8-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Limiti della retribuzione lorda.

Base imponibile. Aliquota contributiva


Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27

dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei

contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento

della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi. ((1))

----------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 11 aprile 1980, n.284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)

che "A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' stabilita nella misura del 23 per cento della

retribuzione imponibile."

Art. 2.

Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva


I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati

nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo.

Il decreto di cui al comma precedente portera' la stessa decorrenza

degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a base nazionale.

Art. 3.

Sistema tecnico-finanziario della gestione


La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali,

di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni, e' ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Nella gestione suddetta e' costituita una speciale riserva il cui

ammontare, alla fine di ciascun anno, non puo' essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso. ((2))

La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, e' calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.

----------------

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla

L. 20 maggio 1988, n. 60, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni

effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente."

Art. 4.

Soggetti


Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo

comma, sono inseriti i seguenti:

Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o

pubblici, esercenti le attivita' di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attivita' ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attivita' di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato

con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a).

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende

industriali puo' consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.

Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla

periodicita', si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo".

I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i

dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, purche' tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.

Art. 5.

Valutazione delle anzianita' contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi

Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianita' contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianita' contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, seconde i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per i titolari di pensione di invalidita' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il requisito contributivo e' ridotto a due anni.

L'esercizio della facolta' di cui al precedente comma e' ammesso

anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale.

Ai fini del riconoscimento di cui al primo comma, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al primo comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresi', essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianita' contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facolta' di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.

I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianita' contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purche' non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento.

Entro due anni dalla data di entrata;in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive della assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' concessa la facolta' di optare per la forma di previdenza sostitutiva purche' ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo.

I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facolta' di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non puo' essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianita' contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.

Art. 6.

Miglioramenti delle pensioni


Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei

dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilita'.

Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica

alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorche', se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.

Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se piu'

favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.

I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei

dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Art. 7.

Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti


Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriale

e' estesa, relativamente ai punti sottoinclicati, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al

periodo di computo della media annua retributiva, per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1969;

perequazione automatica e miglioramenti delle pensioni a tale

titolo con effetto dal 1 gennaio 1972;

pensione di anzianita';

individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni

indirette o di riversibilita';

obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente

iscritto all'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalita' stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano

compiuto l'eta' di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in caso di disoccupazione tecnologica;

prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di

ammissione all'esercizio del diritto;

maggiorazioni della pensione per carichi familiari;

particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere,

cave e torbiere con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Sono, altresi', estese all'Istituto nazionale di previdenza per i

dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma 51, secondo comma 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

Art. 8.

Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni


La tabella A allegata al regolamento di esecuzione della legge 27

dicembre 1953, n. 967, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma

precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.

Art. 9.

Disposizioni finali


E' abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di

attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.

Sono abrogate, altresi', tutte le disposizioni contrarie o

incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10.

Regolamento di esecuzione


Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge

sara' emanato il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 11.


La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 15 marzo 1973


LEONE


ANDREOTTI - COPPO -

MALAGODI - FERRI


Visto, il Guardasigilli: GONELLA

TABELLA A


Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'eta' d'inizio del pensionamento

Parte di provvedimento in formato grafico