Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Modalità di versamento dell’onere

(circ.69/2024)

L’onere di riscatto, determinato come precisato al precedente paragrafo 2.4, può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge.

In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale. Nell’ambito della Gestione pubblica, nel caso in cui la facoltà di riscatto in argomento sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, sono riportate nel relativo provvedimento.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).

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