Messaggio 2362 del 25 giugno 2024

Oggetto
Corresponsione per l’anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
1. Corresponsione d’ufficio e a domanda

Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).

In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.

 

2. Requisiti reddituali per l’anno 2024

 

2.1 Anno di riferimento del reddito

 

La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.

 

Per l’anno 2024 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

 

in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
nel caso di concessione successiva alla prima:
 

-    i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2024;

 

-    i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.

 

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.

 

 

2.2 Limiti di reddito

 

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.

 

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.

 

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

 

Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2024.

Quattordicesima Anno 2024 – limiti reddituali

(T.M. mensile € 598,61 – T.M. annuale € 7.781,93)

 

Anni di contribuzione

T.M. annuo x 1,5 (tabella A)

T.M. annuo x 2 (tabella B)

Lavoratori dipendenti

 Lavoratori autonomi

Fino a

€ 11.672,90

Tra

€ 11.672,91

e

€ 11.773,89

Tra

€ 11.773,90

e

€ 15.563,86

Oltre

€ 15.563,86

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni 

(< 936 ctr.)

 € 437,00

Max € 12.109,90

 € 336,00

Max

€ 15.899,86

 

Lavoratori dipendenti

 

Lavoratori autonomi

Fino a

€ 11.672,90

Tra

€ 11.672,91

e

€ 11.798,89

Tra

€ 11.798,90

e

€ 15.563,86

Oltre

€ 15.563,86

 Lavoratori dipendenti

 Lavoratori autonomi

Fino a

 

€ 11.672,90

Tra

€ 11.672,91

e

€ 11.823,89

Tra

€ 11.823,90

e

€ 15.563,86

Oltre

 

€ 15.563,86

> 25 anni

(> 1.301 ctr.)

> 28 anni

(> 1.457 ctr.)

 

€ 655,00

 

Max

€ 12.327,90

 

€ 504,00

Max

€ 16.067,86

 

3. Pensioni gestite nei sistemi integrati

 

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

 

della Gestione privata;
ex ENPALS;
della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1).
 

 

3.1 Platea interessata

 

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2024, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

 

Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

 

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

 

pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
pensioni della ex SPORTASS.

3.2 Registrazione delle attività sulla pensione

 

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

 

GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
GP1FMPNTIP il valore 1;
GP1DMPN la data di elaborazione;
GP1CPRD il valore M2024.
 

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

 

Codice

Descrizione

0710

Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00

0711

Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn

0712

Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo database della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto:

 

GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

 

3.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

 

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2024 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

 

3.4 Apertura della procedura di prenotazione

 

La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in modalità online.

 

Per l’anno corrente la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

 

Come rammentato al precedente paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti è corrisposta la quattordicesima.

 

Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1.

 

4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica

 

4.1 Platea interessata

 

La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2024, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

 

Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

 

soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
 

4.2 Redditi utilizzati

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 13 maggio 2024.

 

In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2023 o 2022, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2021.

5. Scarto per irreperibilità

Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla medesima banca.

Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

6. Comunicazioni ai pensionati
Il credito per la somma aggiuntiva per l’anno 2024 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.

Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:
nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”);
con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
sul cedolino, con apposita annotazione;
con invio di una notifica sull’app “IO”.


     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     

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Messaggio 3077 del 19 settembre 2024

Oggetto
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
1. Premessa

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

 

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 - i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

 

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

 

2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);

- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).

 

3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023

 

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2023, entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

 

3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

 

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2023 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.

 

3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

 

3.3) Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali o TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lett. B).

 

3.4) Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

 

3.5) A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

 

3.6) Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti.

 

4. Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l’art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l’art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

 

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

 

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

 

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l’articolo 34 della legge n. 177/1976).

 

5. Dichiarazione per gli iscritti all’INPGI

 

Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 (cfr. il paragrafo 2 del presente messaggio), e dall’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, par. 3.1.4 e 11).

 

Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI.

 

6. Dichiarazione per il pensionato che svolge lavoro sportivo

 

Dal 1° luglio 2023 si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo (cfr. la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).
Pertanto, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, trovano applicazione le istruzioni del presente messaggio.

7. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

8. Modalità di presentazione della dichiarazione

Il cittadino può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, può fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.
Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

9. Regime sanzionatorio
Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

10. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2024

A norma del comma 4-bis dell'articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 8 del presente messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2024.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, resa a consuntivo nell'anno 2025.
11. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato.

- Data inizio = mese e anno di inizio del periodo di lavoro;

- Data fine = mese e anno di fine del periodo di lavoro;

- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Data inizio = “Gennaio 2023” (o “Gennaio 2024” per i periodi a presuntivo);

Data inizio = “Dicembre 2023” (o “Dicembre 2024” per i periodi a presuntivo);

Importo = 0;

per ogni tipologia di reddito richiesta.


     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     
           

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Messaggio 4301 del 17 dicembre 2024

Oggetto
Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità).
Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga

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Messaggio 4490 del 30 dicembre 2024

Oggetto
Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Prestazione Universale

Premessa
L’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, ha introdotto, in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale.

In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 34 dispongono che: “1. È istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

 

2. L'INPS provvede all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani di cui all'articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 3, anche con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

 

La commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 3 del medesimo articolo 34, è stata nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 16 ottobre 2024, n. 155. Le indicazioni fornite dalla predetta commissione sono state oggetto di approvazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2024 (Allegato n. 1).

 

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che: “Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale”. In particolare, per quanto attiene alle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021, l’interessato in sede di domanda deve espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione delle predette prestazioni.

 

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni relativamente alla prestazione in oggetto e si illustrano le modalità di presentazione della relativa domanda.

 

1. Beneficiari della prestazione
 

Possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti, in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

 

a) un’età anagrafica pari o superiore a 80 anni;

 

b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024;

 

c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;

 

d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge n. 18/1980, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

 

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

 

Si rappresenta che, qualora per qualsiasi motivazione, dovesse cessare il pagamento dell’indennità di accompagnamento, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato.

 

Il cittadino può, in qualsiasi momento successivo all’accoglimento, rinunciare alla prestazione.

 

 

 

 

1.2 Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

 

Ai fini dell’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29/2024, approvate con il decreto ministeriale 19 dicembre 2024. In particolare, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

 

1. Requisito sanitario: VALUTAZIONE DELLA DISABILITÀ GRAVISSIMA

 

Ai fini della valutazione del grado di disabilità della persona di livello gravissimo vengono prese a riferimento le indicazioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016, come di seguito evidenziato:

 

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;

 

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

 

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;

 

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

 

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

 

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

 

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

 

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;

 

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

 

In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

 

Ai fini della valutazione del grado “livello gravissimo di disabilità” si deve fare riferimento alla documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate indicazioni della commissione tecnico-scientifica.

 

2. Requisito sociale: VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO

 

Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve fare riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale secondo lo schema di seguito riportato:

 

 

QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO

modulo

DOMANDA

RISPOSTA

gradazione

punteggio

modalità calcolo soglia minima

1

Presenza di altre persone all'interno del Nucleo familiare?

SI

presenza di un'altra persona ultraottantenne nel nucleo

3

 

presenza di un'altra persona con età compresa fra i 70 e gli 80 anni

1

1

presenza di soggetti con età inferire ai 70 anni

0

 

NO

 

5

 

2

L'assistito è l'unica persona con disabilità all'interno del nucleo familiare?

SI

 

0

 

NO

presenza di infra 65 enne 100% e acc / ultra 65 enne con ind. acc.

5

 

Infra 65 enne con 100% / ultra 65 enne "grave" 100%

4

 

Infra 65 enne inv. 67-99% / ultra 65 enne "medio-grave" 67-99%

2

2

presenza di disabile con invalidità di grado inferiore ai precedenti

0

 

3

Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultra settantenni: è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell'assistito?

SI

Assistenza esterna fornita da familiari

1

1

assistenza esterna fornita da lavoratori domestici

0

 

NO

 

2

 

4

Percepisce contributi, a carico del sistema pubblico, riconosciuti dalle Regioni e da altri Enti Pubblici in relazione alle necessità di assistenza non rientranti fra le prestazioni di cui all'art. 1 comma 162-164 della Legge 234/2021

SI

importo inferiore a € 425

4

 

importo fra € 425 e € 850

3

importo da € 851 a € 1300

1

importo superiore a € 1300

0

NO

 

5

5

E' beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali

SI

1 g a settimana

4

 

2 gg a settimana

3

 

3 gg a settimana

2

 

4 gg a settimana

1

1

5 o più gg a settimana

0

 

NO

 

5

 

 

6

É sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna,  fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilio

SI

1 g a settimana

6

 

2 gg a settimana

5

 

3 gg a settimana

4

 

4 gg a settimana

3

3

5 o più gg a settimana

0

 

NO

 

7

 

 

 

punteggio base per livello di bisogno assistenziale gravissimo

8

 

Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale del richiedente. La commissione tecnico-scientifica ha individuato pari a 8 il punteggio minimo per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo.

 

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, pertanto, risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra previste, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno pari a 8.

 

L’accertamento è effettuato con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a cura del Centro Medico Legale sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato.

 

Il Centro Medico Legale, nelle ipotesi in cui ritenesse insufficiente la documentazione allegata, inoltra al cittadino una richiesta di integrazione documentale, ai fini della verifica sanitaria.

 

Il verbale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.

 

In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.

 

 

2. Composizione della Prestazione Universale: quota fissa e quota integrativa. Obbligo di spesa della quota integrativa

 

La Prestazione Universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da:

 

a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;

 

b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.

 

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
 

Nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata sia la quota fissa, con l’indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.

 

La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

 

3. Presentazione della domanda
 
La Prestazione Universale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 29/2024 è erogata dall'INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente messaggio.

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni), direttamente, attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)” o per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001.

 

La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

 

La lavorazione viene avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento, se successivo.

 

La procedura non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di inoltro della domanda. 

 

 

3.1 Modalità di compilazione della domanda

 

La procedura per l’inoltro della domanda prevede la precompilazione di alcuni dati, sulla base delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente la prestazione. In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in modo automatico, nella “Sezione del richiedente”, i seguenti dati:

 

cittadinanza;
residenza;
contatti.
 

Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato.

 

Nelle ipotesi in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario o un apolide, titolare di permesso di soggiorno utile per accedere alle prestazioni di invalidità civile, il medesimo deve inserire gli estremi del relativo documento. Nell’eventualità in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, il soggetto deve dichiarare di avere richiesto il rinnovo dello stesso, allegando la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

 

I dati che devono essere dichiarati dall’interessato sono:

-    valore dell’ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro;

-    titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.

 

In merito all’indennità di accompagnamento, in fase di domanda, il cittadino deve dichiarare, inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di: 

verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;
decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;
verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.
 

Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione dello specifico questionario come indicato al paragrafo 1.2 del presente messaggio.

 

4. Consultazione della domanda

 

Il richiedente può consultare lo stato della domanda direttamente accedendo, con la propria identità digitale, al sito dell’INPS o tramite i servizi offerti dagli Istituti di patronato o contattando il Contact Center Multicanale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da telefono cellulare con tariffa stabilita dal proprio gestore telefonico).

 

5. Fonti di finanziamento della Prestazione Universale

Ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 29/2024 si rappresenta che il finanziamento per la misura in commento,è pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, ripartito come segue:

 

a) quanto a 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

b) quanto a 250 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma medesimo;

 

c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sulle disponibilità della Missione 5 del PNRR.

 

6. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio


Le indicazioni relative alla gestione delle domande e ai controlli successivi, oltre che alla valorizzazione delle attività, nonché le relative istruzioni contabili, saranno fornite con successivi messaggi a seguito dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024.

 

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     

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Messaggio 3748 dell'11 novembre 2024

Oggetto

Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in merito alla operatività dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.

In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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