L'assegno al nucleo familiare dei dipendenti

Domande per periodi decorrenti dal 1° marzo 2022

(circ.34/2022)

Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, in base alle disposizioni della Circolare 45 del 22 marzo 2019, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022 (compreso).
Le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo; allo stesso modo le istruzioni per la compilazione dei flussi Unemens, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste, rimarranno quelle attualmente in uso, definite con il Messaggio 1777 dell'8 maggio 2019


Analogamente, le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.


Lavoratori domestici e domestici somministrati

Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore (cfr. l’art. 14 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta contribuzione.


3.4 Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti

L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare (cfr. la circolare n. 60939 del 1938).

L’INPS procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti (cfr. la circolare n. 2783 G.S. Ris. del 25 settembre 1951) secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie.

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 230/2021, i lavoratori nelle prescritte condizioni potranno presentare, anche successivamente al 1° marzo 2022, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022.

Pertanto, in analogia con quanto previsto per le altre tipologie di lavoratori, le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.


3.5 Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF

L’Assegno per il nucleo familiare spettante al lavoratore agricolo viene determinato con riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo (pari alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi) e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione agricola spettante.

Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022, possono essere presentate le domande di ANF relative all’attività lavorativa svolta nell’anno 2021.

Se il lavoratore nel 2021 è stato iscritto negli elenchi per almeno 101 giornate, l’ANF spetta per l’anno intero (312 giornate) come prestazione accessoria all’attività lavorativa.

Se invece è stato iscritto negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l’ANF spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale (13,78%) delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività. In caso di contestuale diritto all'indennità di disoccupazione agricola, l’ANF spetta per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate.

L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.


3.6 Percettori di NASpI

I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’Assegno per il nucleo familiare a cui avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare.

Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell’interessato.

La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell’ANF.

Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli.

Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.


3.7 Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA

Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (cfr. il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021). Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Pertanto, per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al decreto-legge n. 69/1988.

Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.

Infine, in relazione a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.


3.8 Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF

La prestazione familiare ANF viene riconosciuta come prestazione accessoria di quella principale anche per altre tipologie di lavoratori quali i beneficiari di prestazioni antitubercolari, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, i lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) e coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Anche per tali tipologie di lavoratori devono essere applicate le disposizioni descritte ai precedenti paragrafi 2 e 3.

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L'assegno al nucleo familiare dei dipendenti

Nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo

(msg.1777/2019) (circ.45/2019)

Manuale per l'utilizzo della procedura

Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Con successivo messaggio n. 1430 del 5/04/2019 sono stati forniti chiarimenti in merito alla presentazione della domanda.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto.

Per gli impiegati del settore agricolo valgono le nuove disposizioni descritte nella citata circolare.

Ai fini della corresponsione dell'ANF sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.

Fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali, resi noti annualmente dall’Istituto con la pubblicazione della specifica circolare (cfr. da ultimo la circolare n. 68/2018), sarà possibile inoltrare esclusivamente le domande di ANF per il periodo di riferimento della circolare o per periodi pregressi.


Istruzioni operative

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

L’esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all’Istituto.

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione descritta nel successivo paragrafo 4.1.   

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.

Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)” in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP a cui dovrà essere allegato l’ANF43.

Pertanto, dal 1° aprile 2019, anche per le domande di Autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1° aprile 2019. Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

Anche in tale procedura l’esito della richiesta è visibile all’utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione “Consultazione domanda”. Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso.


Istruzioni procedurali

Per l’abilitazione all’accesso nella procedura, i gestori IDM delle Sedi devono seguire il seguente percorso:

-  Tab “Profili intranet”

-  Processo “Prestazioni a sostegno del reddito”

-  Applicazione denominata “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive”

Ruoli disponibili:

Nome

Tipologia

Consultatore

Non Territoriale

Operatore

Territoriale

 

Il link “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive” si trova al percorso “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito”, sotto la voce “Prestazioni”.

L’operatore di Sede ha a disposizione le seguenti funzioni:

-       Archivio ANF DIP

Tramite questa funzione viene proposta la griglia con le domande pervenute, suddivise per provenienza e stato di avanzamento, dal momento della presentazione fino all’eventuale accoglimento o reiezione. L’operatore deve porre particolare attenzione alle domande presenti nelle fasi “Anagrafiche errate”, “Verifica autorizzazione” e “Respinte – lettere da inviare”.

In “Anagrafiche errate” l’operatore deve intervenire se la causa dell’anomalia è stata generata da Arca (es. doppia anagrafica); risolto il problema con Arca, la domanda si sbloccherà in modo automatico.

Per le domande che si trovano in “Verifica autorizzazione” l’operatore deve verificare, tramite la procedura “Autorizzazioni ANF”, la presenza e l’esito della domanda di autorizzazione. Accertato l’esito, l’operatore provvede ad autorizzare/non autorizzare il singolo beneficiario e a sbloccare la domanda per il passaggio alle fasi successive.

In “Respinte – Lettere da inviare” si trovano le domande che sono state calcolate con esito negativo e sono in attesa della validazione da parte dell’operatore per l’invio della notifica di reiezione tramite Postel; l’operatore ha la facoltà di selezionare tutte insieme o singolarmente le lettere da spedire.

-          Modifica ANF DIP e Consultazione

Queste due funzioni permettono all’operatore di modificare/consultare una domanda di ANF tramite la ricerca per codice fiscale.

In allegato al presente messaggio (Allegato n. 1) vengono fornite le istruzioni operative della procedura ANF DIP-Sedi (Intranet).


Istruzioni per i datori di lavoro

4.1 Consultazione degli importi ANF

L'applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

1.     Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);

2.     Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

1.     Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:

-  la matricola aziendale di interesse;

-  il codice fiscale del lavoratore;

-  il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

2.     Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:

-  la matricola aziendale di interesse;

- uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.

Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.

4.2 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, allo scopo di migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l’univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l’accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:

−    nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

    0035 – ANF assegni correnti;
    L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
    H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

−    nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;

−    nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;

−    nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

4.3 Vantaggi della nuova modalità di compilazione del flusso Uniemens

La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

    <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
    <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;
    <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.

Si sottolinea, infine, che l’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti

Redditi influenti

Per i redditi influenti vedi rilevanza 9
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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti

Importo e livelli reddituali


Periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025 (circ.65/2024)

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la Circolare 34 del 28 febbraio 2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D (vedi Allegato n. 1).

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.


Periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 (circ.66/2019)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con il predetto indice.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Tabelle ANF validità luglio 2019 - giugno 2020


Periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 (circ.68/2018)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Strutture territoriali dell’Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle ANF validità luglio 2018 - giugno 2019

 


Periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 (circ.87/2017)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

 Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle ANF validità luglio 2017 - giugno 2018


Periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 (circ.92/2016)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

 Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle ANF validità luglio 2016 - giugno 2017


Periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 (circ.109/2015)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Tabelle ANF validità luglio 2015 - giugno 2016

 


Periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 (circ.76/2014)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Tabelle ANF validità luglio 2014 - giugno 2015

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L'assegno al nucleo familiare

Il pagamento

L'assegno viene pagato:

  1. dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  2. dal datore di lavoro presso di cui viene esplicata l'attività principale per i lavoratori dipendenti con più rapporti di lavoro;
  3. direttamente dall'Inps ai collaboratori familiari, agli operai agricoli dipendenti, ai lavoratori in aspettativa sindacale, ai dipendenti di aziende cessate o fallite, ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori percettori di prestazioni.

Pagamento al coniuge dell'avente diritto

A decorrere dall' 1/1/2005 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere formulata contemporaneamente alla domanda di ANF poiché nei modelli ANF/DIP, ANF/PREST, PREST-AGR 21TP, DS 21 è prevista l'opzione del coniuge dell'avente diritto di richiedere il pagamento della prestazione, oppure successivamente alla domanda stessa con i modelli ANF/DIP 559 o ANF/PREST 559.
N.B.: Il riconoscimento del diritto e l’ammontare dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare sono determinati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto, pertanto la facoltà riconosciuta al coniuge si riferisce unicamente al pagamento della prestazione.


Modalità di pagamento 
Quando l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps, l’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  1. accredito su conto corrente bancario o postale;
  2. allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
    1. il documento di riconoscimento;
    2. il codice fiscale;
    3. la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale deve essere indicato il codice IBAN.


Pagamento dell'assegno per periodi pregressi 
Il diritto del lavoratore di percepire l'assegno al nucleo familiare si prescrive in cinque anni, pertanto un datore di lavoro è tenuto, nel termine della prescrizione quinquennale, al pagamento degli ANF richiesti da un ex dipendente.

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