L'assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati
Domande per periodi decorrenti dal 1° marzo 2022
(circ.34/2022)
L'Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione (articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002).
Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.
La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente al 1° marzo 2022 nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di attribuzione dei contributi. Per il criterio di cassa sancito dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.
In relazione a tali disposizioni, in caso di copertura contributiva presente nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potrà essere erogato l’ANF per l’intero nucleo familiare comprensivo dei figli e la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e potrà riguardare la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre del 2022.
A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l’Assegno unico per i figli a carico.
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L'assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati
Applicabilità della normativa dell'ANF agli iscritti alla Gestione Separata
(circ.199/2003)
Sono stati formulati da parte delle strutture periferiche numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34 della legge n.342 del 21 novembre 2000 relativamente all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare.
La norma in parola, introducendo sostanziali modifiche in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ha stabilito, a decorrere dal 1°.1. 2001, l’assimilabilità di detti redditi a quelli da lavoro dipendente.
Al riguardo si chiarisce che, nel caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori dipendenti, in virtù del dettato della norma in argomento, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente richiesto dall’art.2, comma 10 della legge n.153/1988.
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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati
Somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato
(circ.25/2006)
Come è noto l’art. 5 del D.M. 4.4.2002 stabilisce che ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 “l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art.2, comma 10 della legge n.153/1988. e da lavoro di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995”.
Le disposizioni applicative di detta norma sono state fornite nel senso che viene riconosciuto il diritto all’assegno ad un soggetto il cui nucleo faccia valere un reddito misto, derivante cioè da lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70 per cento non sia raggiunto in nessuna delle due gestioni (circ. n.193/2003).
Il notevole contenzioso amministrativo determinatosi e le perplessità manifestate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 in merito a detta interpretazione, hanno condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia.
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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati
La modalità di pagamento
Ai lavoratori parasubordinati l’assegno sarà liquidato per tutto il periodo che risulti coperto dalla specifica contribuzione.
L’ANF viene corrisposto direttamente dall’Inps tramite assegno inviato al domicilio dell’interessato ovvero a mezzo accredito.
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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati
La domanda
Deve essere redatta compilando l’apposito mod. ANF/Gest.Sep, contenente un’autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e dichiarazione reddituale, e deve essere fatta pervenire o presentata alla sede Inps nella cui circoscrizione risiede il lavoratore, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivoa quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti, e per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998.
Gli arretrati vengono calcolati nell'ambito dei 5 anni dalla data della domanda (es.: domanda entro il 31.12.2002, ANF dal 1.1.1998 o dall'insorgenza del diritto se posteriore).
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