Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

(circ.172/2017) (circ.57/2018) (circ.43/2019)

Abrogazione del Reddito di Inclusione

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.

Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.

L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

Reddito di Inclusione (ReI)

(circ.172/2017) (circ.57/2018) (circ.43/2019)

Abrogazione del Reddito di Inclusione

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.

Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.

L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

Prestazione Abrogata

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in relazione:

  • ai requisiti di accesso,
  • alla decorrenza e durata della misura,
  • al finanziamento, nonché
  • all’importo della misura.

Si allega il modello di domanda di ReI, modificato alla luce delle predette novità.

Il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 (d’ora in poi decreto legislativo) ”recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (allegato 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (d’ora in poi ReI).

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale. Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Cosa è il ReI?

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

  1. un beneficio economico;
  2. una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del  bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Come viene erogato e da chi

Il ReI, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà, costituisce livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso è erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.

Il Piano nazionale per la lotta alla povertà ed all’inclusione sociale disciplina l’estensione della platea del beneficiari ed il graduale incremento dell’entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente stanziate sullo stesso Fondo povertà.

La situazione economica di bisogno, ai fini del riconoscimento del ReI, viene dichiarata mediante DSU, presentata non oltre la data della domanda di ReI.

Compatibilità con l'attività lavorativa

Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa.

Cosa deve fare il nucleo beneficiario

Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, pena l’applicazione delle sanzioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU, volte a percepire in maniera illegittima la prestazione o ad aumentare l’importo della stessa.

Responsabile per l'attuazione, per il monitoraggio e la valutazione

Responsabile per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del ReI è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per agevolare l’attuazione del ReI, nonché per promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, l’articolo 16 del decreto legislativo istituisce un Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo e un Osservatorio sulle povertà, che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.

Attività delle Regioni e Province autonome

Le regioni e le province autonome, nell’ambito delle loro competenze, adottano specifici atti di programmazione per l’attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo. Inoltre, le medesime regioni e province autonome possono anche rafforzare la stessa prestazione per i propri residenti, ampliando la platea dei beneficiari o incrementando l’ammontare del beneficio economico, mediante l’utilizzo di risorse proprie.

Twitter Facebook