Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Settima salvaguardia - 26.300
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
-
Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
-
Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
-
Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
-
Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
-
Lettera D - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
-
Lettera E - Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavorotempo determinato cessati dal lavoro
-
Modalità e termine di presentazione delle istanze
-
Monitoraggio delle domande di pensione
-
Settima salvaguardia - 26.300
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
- Dettagli
- Visite: 2613
Settima salvaguardia - 26.300
(circ.1/2016)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi da 263 a 270, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.
In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziate per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute - risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in parola.
Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.