Eureka Previdenza

Riduzione contributiva ai pensionati ultrasessantacinquenni

(circ.98/2003)

L'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel disciplinare, con effetto dal 1° gennaio 1998, aumenti delle aliquote contributive per le gestioni pensionistiche degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dispone che per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento è corrispondentemente ridotto della metà.

Pertanto, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti possono chiedere che il contributo da versare alla gestione di appartenenza venga ridotto della metà, sempreché abbiano compiuto i 65 anni di età.
Per gli artigiani e i commercianti la riduzione riguarda i contributi dovuti, a partire dall'anno 1998 sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari o collaboratori.
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni la riduzione riguarda i contributi dovuti a partire dall'anno 1998 sulla fascia di reddito di appartenenza di cui alla tabella d) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulata in applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (vedi anche rimodulazione fasce di reddito).
Per coloro che si avvalgono della facoltà di riduzione del contributo previdenziale è previsto che il relativo supplemento sia ridotto della metà.

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