Eureka Previdenza

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

Contribuzione figurativa

(punto 8 e punto 9 circ.15/2001) (circ.139/2015)

La modalità di accredito del contributo figurativo varia a seconda dell'età del bambino.

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

Contribuzione figurativa

(punto 8 e punto 9 circ.15/2001) (circ.139/2015)

La modalità di accredito del contributo figurativo varia a seconda dell'età del bambino.

Congedo parentale nel limite dei sei mesi entro il terzo (sesto) anno di vita del bambino

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001,  e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (vedasi quanto detto in premessa e al punto 1 della circ.139/2015)) la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari ).

Restano immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo (sesto) anno di vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di handicap.

In presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. – n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e n.5011 O. del 26 maggio 1987 .

Qualora il compimento del terzo (sesto) anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.

Congedo parentale fruito oltre i sei mesi e tra il terzo (settimo) e l'ottavo anno di vita del bambino

L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire (circ.139/2015):

  • ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei mesi (anche se collocati entro il terzo (sesto) anno di età del bambino)
  • ai periodi di astensione facoltativa goduti fra il terzo (settimo) e l'ottavo (dodicesimo) anno di vita del bambino
  • ai permessi per allattamento
  • ai periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.

La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato.

Contribuzione figurativa per i periodi fruiti in forma oraria

Contribuzione figurativa per i periodi fruiti in forma oraria (circ.152/2015)

Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 35 del T.U., D.lgls.151/2001.

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis) o  fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art. 32, comma 1- ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.

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