Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Contribuzione figurativa

(circ.130/2013)

L’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di congedo non necessita di apposita domanda. Il periodo è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni e verrà esposto nell’Estratto Conto, con specifica descrizione.
Atteso che il periodo di congedo in esame si colloca nell’ambito di un rapporto assicurativo in corso presso la gestione alla quale l’interessata è iscritta per effetto dell’attività autonoma esercitata e che l’obbligo contributivo viene sospeso per mesi contributivi interi, va da sé che l’accredito figurativo del predetto congedo riguarderà lo stesso numero di mesi di sospensione dell’imposizione contributiva.
Definita quindi la durata del periodo accreditabile figurativamente, la procedura calcolerà il valore figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi.
L’applicazione dell’articolo 8, in sostanza, comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione – di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati e ragguagliato a settimana.

Quindi, per determinare il suddetto valore figurativo di copertura, la procedura in automatico opererà nel seguente modo:
il reddito considerato per la contribuzione dei lavoratori della categoria in questione risulta essere una retribuzione convenzionale che viene determinata annualmente; pertanto il reddito da attribuire per il periodo accreditato figurativamente non sarà altro che il reddito convenzionale mensile moltiplicato per i mesi di contribuzione figurativa.
Di conseguenza, quando il periodo di congedo interessa due diversi anni solari, il valore figurativo da accreditare a ciascuno dei due periodi verrà determinato distintamente, sulla base degli importi reddituali dei rispettivi anni solari.
Poiché, come é noto, la contribuzione figurativa da riconoscere ai lavoratori autonomi deve essere accreditata a settimane (contrariamente a quella obbligatoria, che ha periodicità mensile), una volta individuati i mesi interi di congedo e determinato il corrispondente numero di settimane (sett. = gg di calendario: 7, arrotondato per eccesso), si verificherà che le settimane riconosciute figurativamente, sommate a quelle di contribuzione obbligatoria risultanti dall’applicazione del previsto coefficiente di conversione 4,333 (mesi x 4,333, arrotondato per eccesso o per difetto) non ecceda la capienza massima del periodo complessivamente considerato (anno solare o frazione di esso).

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