Eureka Previdenza

Lavoratori con contribuzione Inps e Enpals

(msg.3324/2014)

I rapporti intercorrenti tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed i Fondi pensioni afferenti alla Gestione lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico, in materia di istanze pensionistiche, sono disciplinati dall’art. 16 del D.P.R 31/12/1971 n. 1420 e regolamentati dalla successiva Convenzione stipulata in data 03/12/1973.

In particolare, la normativa in oggetto si prefigge l’obiettivo di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Lavoratori Spettacolo e Sportivi Professionisti sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, prevedendo la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.

Com’è noto con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta, all’art. 21, comma 1, la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2012, dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (Enpals) e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.

Successivamente, con la circolare n. 81 del 14 maggio 2013, è stato avviato il processo d’integrazione delle funzioni governate dalla Direzione generale del soppresso Enpals nelle omologhe strutture dell’Istituto.

In siffatto ambito, al fine di consentire ai lavoratori assicurati presso la gestione ex Enpals la continuità nei servizi ed in relazione alle attività di produzione, inerenti l’erogazione di prestazioni pensionistiche, è stata istituita nell’ambito dell’Agenzia interna della Direzione di Area Metropolitana di Roma - a far data dal 1° giugno 2013 -  una ulteriore Linea di Prodotto Servizio Polo Specialistico denominato “Previdenza PALS”  che mantiene la propria competenza nazionale. Ciò considerato si pone la necessità di formulare nuove e più puntuali indicazioni riguardo agli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971.

 

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