Inabilità e revisione (msg.42/2002)
Come recentemente ribadito dal Tribunale di Pisa con enunciato del 19.4.2001 "la malattia grave e prolungata allorché si manifesti in forma più blanda può prevedere la perdita del diritto la pensione d’inabilità ex art. 2".
Non è superfluo a questo punto ricordare l’articolo 9 della L. 222/84 che prevede la revisione della inabilità, sia su iniziativa dell’Istituto che su richiesta dell’assicurato e ciò è giustificato dal fatto che l’aggettivo "permanente" (da riferirsi non alla malattia ex se ma alla perdita della capacità lavorativa) non significa immutabile, né insanabile o sicuramente inemendabile: più realisticamente il termine rimanda ad una situazione biologico-lavorativa non transitoria, durevole a tempo indeterminato, senza previsione di guarigione o di miglioramento a breve scadenza.
All’istituto della revisione però è bene ricorrere, come spesso ribadito anche per la legge 222, solo in casi eccezionali, pur consci che lo strumento permette flessibilità al sistema allorché l’assicurato stesso possa e voglia reinserirsi in una qualche attività lavorativa.
Inoltre mai la prestazione previdenziale d’invalidità, parziale o totale, deve essere confusa con la malattia acuta, in virtù delle caratteristiche che a quest’ultima sono proprie: discontinuità, evolutività, limitata durata nel tempo e in ogni caso facile probabilità di recupero di buone condizioni generali con appropriata terapia.
Peraltro il "facile" ricorso alla concessione della inabilità con revisione (per insicurezza oggettiva o soggettiva sulla permanenza), dati i presupposti amministrativi per goderne (cessazione dell’attività non solo di fatto, cancellazione da albi professionali ecc.), paradossalmente potrebbe portare più detrimento che beneficio all’assicurato, laddove si configurassero poi le condizioni per una revoca. Per quanto non si debba far riferimento a fattori socioeconomici, il medico legale deve comunque calarsi nella realtà di chi si è dovuto tirare fuori dal mondo del lavoro perché la norma ora non garantisce la conservazione del posto di lavoro né una nuova occupazione.
Nel caso specifico dell’inabilità nel Fondo in esame, pur non ponendosi il limite della estromissione dal mondo del lavoro perché trattasi prevalentemente di soggetti che in tale mondo non sono di fatto inseriti, riteniamo che comunque debba essere del tutto eccezionale l’eventualità di una richiesta di revisione sanitaria, stante anche la mancata previsione dell’assegno di invalidità e quindi la perdita, con l’eventuale revoca dell’inabilità, di qualsiasi altro beneficio economico previdenziale.
Per quanto riguarda la modulistica, in attesa che sia predisposta una nuova sezione del modello SS4/M, si può intanto usare lo stampato attuale: nella sezione VII, pagina 15, si può aggiungere nello spazio Osservazioni, la dicitura "Fondo ex D.Lgs 565/96", anche con timbro, con le opzioni di giudizio medico legale conclusivo inabile o non inabile, con o senza revisione, il codice nosologico ed archiviare in EAD 75 con modalità che saranno indicate dalla competente Direzione delle Prestazioni.