Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione di inabilità nel fondo casalinghe

L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.565 del 1996 disciplina le prestazioni alle quali hanno diritto gli iscritti al Fondo ed i relativi requisiti.
In particolare, la predetta norma dispone che gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di inabilità.
Non è prevista, per gli iscritti al Fondo, la pensione ai superstiti.

La pensione di Inabilità

Pensione di inabilità nel fondo casalinghe

L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.565 del 1996 disciplina le prestazioni alle quali hanno diritto gli iscritti al Fondo ed i relativi requisiti.
In particolare, la predetta norma dispone che gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di inabilità.
Non è prevista, per gli iscritti al Fondo, la pensione ai superstiti.

Calcolo della pensione

Calcolo della pensione

L’importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all’articolo 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, salvo quanto disposto dal secondo comma.

L'importo annuo della pensione si calcola:  Montante individuale X Coefficiente di trasformazione = Importo annuo

L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13

Per la determinazione del montante per gli iscritti provenienti dalla mutualità pensioni vedi anche premio unico di ingresso.

Decorrenza della pensione

Decorrenza della pensione

La pensione, sia di vecchiaia sia di inabilità, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione della domanda, ma risultino perfezionati prima della definizione della domanda stessa, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale i requisiti stessi sono stati conseguiti.

Requisiti amministrativi per il diritto

Requisiti amministrativi per il diritto

L’iscritto al Fondo ha diritto alla pensione di inabilità:

  1. con almeno 5 anni di contribuzione;
  2. a condizione che sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non è prevista, per gli iscritti al nuovo Fondo, la possibilità di ottenere la pensione di invalidità già contemplata dall’articolo 8 della legge n.389 del 1963 in favore delle iscritte alla "Mutualità pensioni" la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe fosse ridotta a meno di un terzo.
Per quanto concerne il perfezionamento del requisito di 5 anni di contribuzione si richiama quanto precisato al precedente punto 1.1, parte 2^.
Con successiva circolare saranno fornite istruzioni in merito all’accertamento dello stato di inabilità ed alla modulistica da utilizzare.

Requisiti sanitari per il diritto

Requisiti sanitari per il diritto (msg.42/2002)

L’art. 3, al comma 1 punto b, stabilisce che l’iscritto al Fondo ha diritto alla pensione di inabilità quando sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e questo immediatamente riporta alla definizione di inabilità ex art.2 della legge 222/84. La dizione di legge non lascia adito a dubbi: nella valutazione della perdita della capacità lavorativa bisogna considerare l’impossibilità permanente ed assoluta a svolgere "qualsiasi attività lavorativa" senza alcun riferimento alla specificità del lavoro.
La dizione di legge non lascia adito a dubbi: nella valutazione della perdita della capacità lavorativa bisogna considerare l’impossibilità permanente ed assoluta a svolgere "qualsiasi attività lavorativa" senza alcun riferimento alla specificità del lavoro.

Per altri affini intenti la giurisprudenza di Cassazione così si è espressa anche:

  1. "l’inabilità non può escludersi solo per la circostanza che l’infermità riscontrata consenta all’assicurata di prendersi cura della propria persona e della propria casa" (Sezione lavoro, n. 7222/94);
  2. "avendo riguardo al grado di istruzione ed alle attitudini fisiche e psicologiche generali del soggetto indicare, eventualmente sulla base di consulenza tecnica, il possibile impiego delle asserite energie lavorative" (Sezione lavoro, n. 2558/94).
  3. "L’impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro deve intendersi riferita non già a qualsiasi attività ed infatti l’inabilità non può escludersi solo per la circostanza che l’infermità riscontrata consenta all’Assicurata di prendersi cura della propria persona e della propria casa . L’attività di casalinga non è equiparabile all’attività di lavoro domestico subordinato e quindi svolgerla non è antitetico con uno stato inabilitante" (Sezione lavoro, n. 11656/90).

Se il soggetto assicurato non può svolgere la prevalenza dei "lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" e non è ragionevolmente ipotizzabile che egli possa concretamente utilizzare una qualche sua capacità residua nell’espletamento di altra attività lavorativa, è inabile.

Inabilità e revisione

Inabilità e revisione (msg.42/2002)

Come recentemente ribadito dal Tribunale di Pisa con enunciato del 19.4.2001 "la malattia grave e prolungata allorché si manifesti in forma più blanda può prevedere la perdita del diritto la pensione d’inabilità ex art. 2".
Non è superfluo a questo punto ricordare l’articolo 9 della L. 222/84 che prevede la revisione della inabilità, sia su iniziativa dell’Istituto che su richiesta dell’assicurato e ciò è giustificato dal fatto che l’aggettivo "permanente" (da riferirsi non alla malattia ex se ma alla perdita della capacità lavorativa) non significa immutabile, né insanabile o sicuramente inemendabile: più realisticamente il termine rimanda ad una situazione biologico-lavorativa non transitoria, durevole a tempo indeterminato, senza previsione di guarigione o di miglioramento a breve scadenza.
All’istituto della revisione però è bene ricorrere, come spesso ribadito anche per la legge 222, solo in casi eccezionali, pur consci che lo strumento permette flessibilità al sistema allorché l’assicurato stesso possa e voglia reinserirsi in una qualche attività lavorativa.
Inoltre mai la prestazione previdenziale d’invalidità, parziale o totale, deve essere confusa con la malattia acuta, in virtù delle caratteristiche che a quest’ultima sono proprie: discontinuità, evolutività, limitata durata nel tempo e in ogni caso facile probabilità di recupero di buone condizioni generali con appropriata terapia.
Peraltro il "facile" ricorso alla concessione della inabilità con revisione (per insicurezza oggettiva o soggettiva sulla permanenza), dati i presupposti amministrativi per goderne (cessazione dell’attività non solo di fatto, cancellazione da albi professionali ecc.), paradossalmente potrebbe portare più detrimento che beneficio all’assicurato, laddove si configurassero poi le condizioni per una revoca. Per quanto non si debba far riferimento a fattori socioeconomici, il medico legale deve comunque calarsi nella realtà di chi si è dovuto tirare fuori dal mondo del lavoro perché la norma ora non garantisce la conservazione del posto di lavoro né una nuova occupazione.
Nel caso specifico dell’inabilità nel Fondo in esame, pur non ponendosi il limite della estromissione dal mondo del lavoro perché trattasi prevalentemente di soggetti che in tale mondo non sono di fatto inseriti, riteniamo che comunque debba essere del tutto eccezionale l’eventualità di una richiesta di revisione sanitaria, stante anche la mancata previsione dell’assegno di invalidità e quindi la perdita, con l’eventuale revoca dell’inabilità, di qualsiasi altro beneficio economico previdenziale.
Per quanto riguarda la modulistica, in attesa che sia predisposta una nuova sezione del modello SS4/M, si può intanto usare lo stampato attuale: nella sezione VII, pagina 15, si può aggiungere nello spazio Osservazioni, la dicitura "Fondo ex D.Lgs 565/96", anche con timbro, con le opzioni di giudizio medico legale conclusivo inabile o non inabile, con o senza revisione, il codice nosologico ed archiviare in EAD 75 con modalità che saranno indicate dalla competente Direzione delle Prestazioni.

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