Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e s.m. prevede per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che il cumulo di periodi assicurativi opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.

L’Istituto ha fornito istruzioni sul cumulo in argomento con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011.

A seguito delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte all’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, al punto 15 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, è stata fatta riserva di fornire chiarimenti.

Cumulo ex dlgs 184/1997

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e s.m. prevede per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che il cumulo di periodi assicurativi opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.

L’Istituto ha fornito istruzioni sul cumulo in argomento con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011.

A seguito delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte all’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, al punto 15 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, è stata fatta riserva di fornire chiarimenti.

Elenco dei chiarimenti della circolare 103/2017

Con la presente circolare, a scioglimento della suddetta riserva, si fornisce l’aggiornamento delle istruzioni contenute nella citata circolare n. 116/2011,  nonché  chiarimenti su aspetti non trattati in precedenza.

In particolare si forniscono:

  • chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 (p. 1);
  • il riepilogo dei trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo in argomento e dei relativi requisiti tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011 (p. 2 e sottopunti);
  • chiarimenti sulla pensione di inabilità in cumulo (p. 2.4);
  • indicazioni in merito ai requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia/anticipata in cumulo da parte dei lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (p. 2.3);
  • istruzioni sulla valutazione della contribuzione estera o della titolarità di pensione estera ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche  in regime di cumulo (p. 3);
  • istruzioni su sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti in cumulo (par. 4);
  • aggiornamento sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici in cumulo (p. 5);
  • chiarimenti riguardo alla valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo – supplemento di pensione e pensione supplementare ( p. 6 e sottopunti)
  • indicazioni sui ricorsi amministrativi (p. 7);
  • istruzioni procedurali (p. 8).

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si fa rinvio alla circolare n. 116 del 2011.

Contenuto della circ.116/2011 prima dell'emanazione della circ. 103/2017

Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U.- serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997), in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 33, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.

In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’articolo 1 del predetto decreto, rubricato “cumulo di periodi assicurativi”, innovando la legislazione vigente, ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità”.

Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997.

Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che “il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile”.

Il successivo comma 3 dispone che “Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione”.

Al quarto comma è stabilito che “Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato.

All’ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell’Istituto, è precisato, infine, che “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.

Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle  richiamate disposizioni normative.

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