Eureka Previdenza

Donazione midollo osseo

Contribuzione figurativa

(circ.97/2006)

Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).

L’accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.

I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO;v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.

Donazione midollo osseo

Contribuzione figurativa

(circ.97/2006)

Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).

L’accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.

I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO;v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.

Istruzioni operative

Deve essere effettuato anche a domanda degli interessati l’accredito dei periodi compresi fra il 16 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2004, per le motivazioni di seguito espresse. Deve infatti ritenersi che anche i periodi di assenza al titolo in esame, collocati dalla data di entrata in vigore della legge 52/2001 ed entro il 31 dicembre 2004, siano stati dichiarati dalle aziende come periodi di malattia nelle denunce annuali e come tali siano registrati nelle posizioni assicurative degli interessati.

Considerata la diversa efficacia ai fini pensionistici della nuova tipologia di contributi figurativi rispetto a quelli per malattia, eventualmente già riconosciuta, dovranno essere pertanto modificati gli accrediti dei periodi in trattazione, mediante sostituzione dei codici 310 e/o 319 con i codici 381 (di nuova istituzione) relativamente al diritto ed alla misura delle prestazioni e 389 (già istituito per le donazioni di sangue) ad integrazione utile ai fini della misura della prestazione medesima.

La modifica dell’accredito figurativo dovrà essere effettuata, a domanda degli interessati, allegando la certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura di donazione.

Per quanto riguarda gli iscritti ai Fondi di previdenza Volo e Ferrovieri e all’evidenza contabile  separata dell’Ago dei soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, si provvederà all’accredito figurativo nella gestione di rispettiva competenza utilizzando il motivo MO di nuova istituzione.

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