Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

(circ.33/2014)

Come illustrato con circolare n.17 dell’8 febbraio 2006, il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276  (s.m.i.).

A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.

Peraltro, come precisato con msg. n.3981 del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma contrattuale di lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperativa esercente attività di cui al DPR n. 602/1970, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs. n.276/2003.

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

(circ.33/2014)

Come illustrato con circolare n.17 dell’8 febbraio 2006, il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276  (s.m.i.).

A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.

Peraltro, come precisato con msg. n.3981 del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma contrattuale di lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperativa esercente attività di cui al DPR n. 602/1970, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs. n.276/2003.

Caratteristiche del lavoro intermittente

La prestazione lavorativa può essere resa a tempo indeterminato o determinato e può coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché compatibili.

I periodi di lavoro intermittente svolto da lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato sono rispettivamente identificati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0.

Le prestazioni lavorative rese dai sopra indicati lavoratori subordinati, soci di cooperativa, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato sono, rispettivamente identificate dai codici “tipo contribuzione” G1 e H1.

Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo:

  • nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta;
  • nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente prestata.

Applicazione al lavoro intermittente dell'art.7 della legge 638/1983

Come indicato nella circolare ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33 del 10.2.2005), ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si applica il principio di non discriminazione rispetto a quelli prestati dal lavoratore ordinario. Consegue che, limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ed a parità di orario di lavoro svolto, si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni.

Al contrario, l’indennità di disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

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