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Adeguamento del contributo volontario
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Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
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Autorizzazioni rilasciate dall'ex-INPDAI
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Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata
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Contribuzione indebita e da rimborsare
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Decorrenza dell'autorizzazione
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Determinazione della base imponibile
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Dirigenti già autorizzati in gestione diversa dall'INPDAI
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Domande di autorizzazione presentate all'INPS
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Efficacia della contribuzione figurativa
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Importo del contributo volontario
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Iscritti al fondo ex-INPDAI
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Modalità e termini di versamento del contributo
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Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti di ammissione alla prosecuzione volontaria
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Retribuzione superiore al tetto pensionabile AGO
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Rideterminazione del contribto volontario
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Sospensione temporanea dell'efficacia dell'autorizzazione
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
- Dettagli
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La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI
(circ.172/2003)
La soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI), disposta dall’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con effetto dal 1° gennaio 2003, ha determinato il trasferimento all’INPS delle funzioni già assegnate al soppresso Istituto nonché l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in evidenza contabile separata, dei titolari di posizione assicurativa e di trattamenti pensionistici presso l’Istituto soppresso.
Come per la generalità degli autorizzati, anche i dirigenti già iscritti all’INPDAI potevano avvalersi dei versamenti volontari per perfezionare i requisiti di anzianità contributiva necessari per accedere al pensionamento, ovvero per incrementare la predetta anzianità, ai fini della misura della pensione.
I prosecutori volontari erano tenuti a versare un contributo calcolato applicando l’aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria alla retribuzione imponibile media mensile delle retribuzioni percepite nel periodo stabilito dalle disposizioni vigenti alla data della domanda.
I versamenti dovevano essere effettuati per trimestri solari, entro i termini del 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale precompilati e forniti annualmente dall’INPDAI.
I versamenti eseguiti oltre i termini di legge erano indebiti e rimborsabili senza rivalutazione monetaria e senza interessi, salva la possibilità di attribuirli al trimestre precedente la data del pagamento, previa formale richiesta dell’interessato, da presentare entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento.