Cause di esclusione
Il diritto all'assegno privilegiato di invalidità e quello alla pensione privilegiata d'inabilita' non possono essere riconosciuti quanto dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato e di altri Enti pubblici . Va notato, al riguardo, che pur rivestendo natura previdenziale, l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità non spettano qualora dall'evento invalidante o inabilitante derivi il diritto a trattamenti di natura non soltanto previdenziale ma anche assistenziale e questo indipendentemente dall'importo del trattamento che, purché continuativo e a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, esclude il diritto alle prestazioni in parola.