Eureka Previdenza

INPGI

Le prestazioni pensionistiche

Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi

(circ.92/2022)

Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), della legge n. 1420 del 1971 (FPLD ed ex ENPALS), della legge n. 228 del 2012 (cumulo), del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cumulo per assicurati dal 1996), del decreto legislativo n. 42 del 2006 (totalizzazione) e del decreto interministeriale n. 282 del 1996 (computo in Gestione separata).

Si precisa che, in deroga al principio del pro-quota di cui al comma 104 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.

Si chiarisce inoltre che, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966, salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4 della circolare n. 60 del 2017 in tema di pensione di inabilità.

Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova applicazione il cumulo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955.

 

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