Eureka Previdenza

INPGI

Le prestazioni pensionistiche

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

(circ.92/2022)

L’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 234 del 2021 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 103, “il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.

Alla luce di tale norma, a partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.

INPGI

Le prestazioni pensionistiche

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI

(circ.92/2022)

L’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 234 del 2021 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 103, “il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.

Alla luce di tale norma, a partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.

Quota 100 e Opzione donna

I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.

Prestazioni previste dalla previgente normativa INPGI

Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD non possono accedere alle prestazioni previste dalla previgente disciplina dell’INPGI.

Requisito dei 18 anni al 31 dicembre 1995

Fermo restando il principio del pro-rata previsto dal citato comma 104 per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 335 del 1995, occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.

Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo (quali, ad esempio, i benefici previdenziali per le lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995).

Massimale contributivo

Tuttavia, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, trova applicazione il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021. In base a tale disposizione, ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI - ancorché contestualmente ad altra gestione - per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l'INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.

Si precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.

Si forniscono di seguito chiarimenti relativi ad alcune prestazioni cui possono accedere, a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD. Per quanto non precisato, si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi alle prestazioni conseguibili dagli iscritti al FPLD.

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